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Molestie sessuali nei luoghi di lavoro: le norme in Europa

Molestie sessuali nei luoghi di lavoro: le norme in Europa

Informazioni sulle molestie sessuali sul lavoro nell'ordinamento italiano ed europeo. Cosa dice la normativa in Francia, Germania e Spagna? Esiste il reato di molestie sessuali in Europa?

 

Roma, 10 Feb – Se nel 1991 un documento europeo (Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro) segnalava che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro ‘possono compromettere con effetti devastanti la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le subiscono’, in Italia non esiste ancora uno specifico profilo penalistico per questa tipologia di comportamenti. E le molestie sessuali sul lavoro in Italia “sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati”.

 

A raccontarlo è una “Nota breve” elaborata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica che non solo si sofferma sull’ordinamento italiano, ma permette anche una utile comparazione con la normativa di tre diversi paesi dell’Unione europea: Francia, Germania e Spagna. In questi tre Paesi come è considerata e affrontata la molestia sessuale nei luoghi di lavoro?

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

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Le molestie sessuali nell’ordinamento francese

La Nota Breve “Le molestie sessuali sul lavoro nell'ordinamento italiano e in Francia, Germania e Spagna” offre dunque alcuni elementi di diritto comparato partendo dalla Francia.

 

Si indica che l’ordinamento francese con riferimento al mondo del lavoro, riconosce due diversi tipi di molestie:

  • l’harcèlement moral, “caratterizzato dalle azioni che hanno per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro, suscettibile di ledere i diritti e la dignità della persona, di alterare la sua salute psichica, di comprometterne l’avvenire professionale;
  • l’harcèlement sexuel, che concerne le azioni che hanno per scopo di ottenere favori sessuali da una persona con abuso dell’autorità conferita dalle proprie funzioni”.

 

In particolare le molestie morali (harcelèment moral) “sono vietate dall’art. L 122-49 del Code du travail e punite dall’articolo 222-33 -2 del Code pénal con due anni di reclusione e 30.000 euro di ammenda”, mentre le molestie sessuali (harcèlement sexuel) “sono - in generale e non solo nel mondo del lavoro - proibite dall’articolo L 122-46 del Code du travail e punite dall'articolo 222-33 del code pénal”. E il Code du travail all'articolo L1153-1 “precisa che le molestie sessuali sono costituite da parole o atti ripetuti contro una persona, senza contatto fisico, al fine di ottenere per se stessi o un terzo un atto di natura sessuale o di danneggiare la dignità o l'integrità fisica o mentale della vittima. Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'articolo L.1153-5 del Code du travail, ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, porre fine e sanzionare i fenomeni di molestie sessuali sul luogo di lavoro”.

 

Inoltre nei luoghi di lavoro i lavoratori devono “essere informati sulla normativa anti molestie sessuali e in particolare sul contenuto dell'articolo 222-33 del codice penale, nonché delle possibili azioni civili e penali esercitabili”.

 

Riguardo poi al profilo strettamente penale l'articolo 222-33 del code pénal punisce “chiunque (anche più persone) impone ripetutamente osservazioni o comportamenti a connotazione sessuale o sessisti che sono offensivi per la dignità a causa del loro carattere degradante o umiliante o crea una situazione intimidatoria, ostile o offensiva. Costituisce molestia sessuale altresì il fatto, anche se non reiterato, di usare qualsiasi forma di grave pressione per ottenere un atto di natura sessuale a vantaggio proprio o di un terzo”.

 

Rimandiamo alla lettura della nota del Senato che ricorda sia le pene indicate nel codice, sia l’evoluzione delle indicazioni contenute.

 

Le molestie sessuali nell’ordinamento tedesco

Veniamo a quanto indicato su cosa indica la normativa tedesca in merito alle molestie sessuali, anche con riferimento ai luoghi di lavoro.

 

Si segnala che il 10 novembre 2016 “è entrata in vigore la nuova disciplina dei ‘Delitti contro la libertà sessuale’ (Codice penale, §§ 174 e ss.), frutto delle modifiche apportate dalla Cinquantesima legge di modifica del codice penale - Rafforzamento della tutela dell’autodeterminazione sessuale (Fünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung), del 4 novembre 2016”.

È stato introdotto in particolare “il principio del ‘No significa no’ (‘Nein heißt Nein’), in virtù del quale, ai fini della configurazione della fattispecie penale, è sufficiente che vi sia il diniego della vittima all'atto sessuale”.

 

L'intervento legislativo “oltre ad aver introdotto nel codice le fattispecie criminose di aggressione ed abuso sessuale (§ 177 e ss. StGB), ha previsto i due nuovi delitti di ‘Molestie sessuali’ (§§ 184i/1 e 184i/2 StGB)”.

 

In particolare l’articolo 184i del codice penale “prevede il reato di molestie sessuali”.

Il comma 1 “prevede la reclusione fino a 2 anni (in alternativa alla multa) per chiunque ‘molesti un'altra persona toccandola fisicamente in maniera sessualmente connotata’. Nei casi più gravi, il comma 2 prevede una pena da 3 mesi a 5 anni (come esempio di particolare gravità viene indicata la commissione del fatto da parte di una pluralità di persone)”.

 

Si indica, infine, che per quanto concerne le specifiche molestie sessuali compiute sul lavoro, “esse non sono considerate in modo autonomo, salvo che esse, in sede interpretativa, non si considerino riconducibili ai casi ‘di maggiore gravità’ per i quali il citato articolo 184 i/2 prevede un aggravamento di pena”.

 

Le molestie sessuali nell’ordinamento spagnolo

Veniamo, infine, alla normativa spagnola.

 

In Spagna le molestie sessuali “sono punite ai sensi dell'articolo 184 del Còdigo penal. La disposizione sanziona sia le molestie sessuali compiute sul lavoro”, che quelle perpetrate in ambito educativo.

 

L'articolo “punisce con la pena della reclusione da tre a cinque mesi o una multa da sei a 10 mesi chiunque chieda prestazioni di tipo sessuale, per sé stesso o per altri, in maniera reiterata ed abituale, nel contesto di una prestazione lavorativa, di insegnamento o di servizio, mediante il proposito diretto o meno di produrre alla vittima una situazione di grave intimidazione, ostile o umiliante. Il reato richiede che la molestia sia considerata continua e abituale e, in ogni caso, che causi alla vittima una situazione obiettiva o umiliante o una situazione intimidatoria”.

E quando le molestie sul posto di lavoro o in ambito educativo “non sono di natura strettamente sessuale, trova applicazione il reato di molestie sul posto di lavoro (articolo 173)”.

 

Il documento del Senato ricorda poi che il codice penale spagnolo “disciplina in un unico articolo sia le condotte consistenti nell'inflizione di trattamenti degradanti anche sul lavoro sia le varie forme di maltrattamento commesse in ambito familiare”.

In particolare l'articolo 173, comma 1, punisce con la pena detentiva da sei mesi a due anni chiunque:

  • “imponga un trattamento degradante a un'altra persona, compromettendo gravemente la sua integrità morale;
  • compia, nel contesto di qualsiasi rapporto di lavoro o di servizio civile e sfruttando il rapporto di superiorità, ripetutamente atti ostili o umilianti che, senza diventare trattamenti degradanti, comportano gravi molestie nei confronti della vittima”.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale della nota del Senato che riporta vari dettagli sia sulla normativa italiana sia sulla normativa di Francia, Germania e Spagna.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Servizio Studi del Senato della Repubblica, “ Le molestie sessuali sul lavoro nell'ordinamento italiano e in Francia, Germania e Spagna”, Nota Breve n. 131 – settembre 2019 (formato PDF, 422 kB).

 

 



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