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Legittima la legge sul mobbing della Regione Umbria

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La legge della Regione Umbria di contrasto dei fenomeni di mobbing è legittima.

Lo ha stabilito la Sentenza 238/2006 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondato il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel maggio scorso in merito alla legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing)

Il ricorrente, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, ha impugnato la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18, “perché, da un lato, essa lederebbe la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e, dall'altro, non si limiterebbe a formulare disposizioni di dettaglio nelle materie della tutela della salute e della tutela e sicurezza del lavoro, entrambe di competenza legislativa concorrente.”
A conforto delle proprie tesi il ricorrente richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 359 del 2003, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).

La Corte Costituzionale ha sottolineato che “la legge della Regione Lazio dichiarata illegittima con quella sentenza era sostanzialmente diversa dalla legge della Regione Umbria”.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005 n. 18 sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Nella sentenza è stato rilevato che “per la impugnata legge della Regione Umbria può dirsi ciò che si è ritenuto riguardo alla suindicata legge della Regione Abruzzo [Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n.26], e cioè che «essa non ha oltrepassato i limiti della competenza che già questa Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze»”.

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