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Lavoro su alberi con funi: i pericoli per gli operatori e la prevenzione
Roma, 31 Mar – Nel lavoro sugli alberi, eseguito con accesso e posizionamento mediante funi, il principale pericolo per gli operatori è rappresentato dalla caduta dall’alto. Caduta magari causata da cedimenti della pianta, dal cedimento dei punti di ancoraggio o, ancora, dal taglio delle funi o di altri componenti tessili.
Tuttavia, per gli operatori ci sono anche diversi altri rischi e pericoli e un documento che li presenta è allegato alla Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Infatti nel documento “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi “arrampicata su struttura arborea”, che fornisce indicazioni anche sulle misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro su alberi con funi, oltre alla caduta dall’alto sono indicati vari altri pericoli e rischi.
Ne parliamo nell’articolo con riferimento ai seguenti argomenti:
- I pericoli nei lavori su alberi con funi: linee elettriche e attrezzature da taglio
- I pericoli nei lavori su alberi con funi: condizioni meteorologiche e animali
- I pericoli nei lavori su alberi con funi: caduta di oggetti e comunicazioni
I pericoli nei lavori su alberi con funi: linee elettriche e attrezzature da taglio
Riguardo ai possibili pericoli per gli operatori, dopo aver ampiamente parlato del pericolo di caduta dall’alto, le istruzioni si soffermano sul “contatto non intenzionale con parti attive di linee elettriche”.
Infatti, la eventuale presenza di linee elettriche in prossimità della pianta su cui si lavora “rappresenta una fonte di pericolo estremamente elevata”.
E dunque, “non possono essere eseguiti lavori con funi su alberi in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX del d.lgs. 81/2008” (Testo Unico – TU), salvo che vengano adottate “disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi” (articolo 83, comma 1 TU).
Riprendiamo dal documento la tabella presente nell’allegato:

Dette distanze “devono essere misurate a partire dalla parte più esterna della chioma rivolta verso la linea elettrica. Nel caso in cui i lavori prevedano l’atterramento di rami, le distanze di cui alla tabella 1 devono essere misurate a partire dal punto in cui è effettuato il taglio per l’atterramento del ramo e devono essere aumentate di un valore pari alla lunghezza del ramo a partire dal suo punto di taglio” (nelle Istruzioni è presente una “rappresentazione schematica della distanza minima da linee elettriche in caso di atterramento di rami”).
E nel caso in cui le distanze di sicurezza di cui sopra non possano essere rispettate “è necessario, nel tratto di linea interessata dalle lavorazioni, far mettere fuori tensione e in sicurezza la linea elettrica mediante accordi con il gestore della linea stessa”.
Veniamo, invece, al “contatto non intenzionale dell’operatore con attrezzature da taglio”.
Si indica che durante le azioni di taglio, “il contatto non intenzionale dell’operatore con la catena della motosega portatile o le lame degli utensili manuali è causa di infortuni anche gravi”. Ed è pertanto necessario “che siano presi i dovuti accorgimenti per la corretta scelta e il corretto uso delle attrezzature da taglio e dei dispositivi di protezione individuale” (della scelta e dell’uso della motosega portatile a catena si parla nel paragrafo 8 del documento).
I pericoli nei lavori su alberi con funi: condizioni meteorologiche e animali
Altri pericoli sono connessi alle condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Infatti nei lavori su alberi con funi “non solo eventi straordinari (trombe d’aria, improvvisi e violenti temporali), ma anche normali condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, venti, temperatura e umidità), diverse da quelle attese, possono determinare cedimento di parti di pianta, perdita di equilibrio, folgorazione, affaticamento, spossatezza, colpo di calore, ipotermia ecc”.
E dunque, “fermo restando la necessità di valutare le caratteristiche di comfort dell’operatore, i lavori su alberi con funi devono essere svolti solo quando le condizioni meteorologiche siano tali da non determinare:
- bagnatura delle superfici dei rami tale da generare perdita di aderenza delle calzature;
- agitazione di rami tale da generare perdita di stabilità dell’operatore o comunque l’impossibilità di gestire correttamente le operazioni di lavoro”.
Comunque, laddove le situazioni atmosferiche comportino l’insorgenza di fenomeni temporaleschi, “è necessario interrompere immediatamente l’attività lavorativa”.
Il documento fa poi riferimento all’eventuale presenza di insetti e animali pericolosi.
Infatti il lavoro sugli alberi con funi “espone l’operatore al contatto con agenti biotici potenzialmente pericolosi anche per soggetti non allergici (principalmente insetti comprese le formiche, aracnidi come gli scorpioni nonché i roditori presenti in chioma)”. Ed è molto importante “accertarsi della loro presenza e/o di eventuali loro nidi nella valutazione pre-accesso e prevedere una rapida auto evacuazione dall'albero in caso di presenza di insetti pericolosi utilizzando DPI che permettano una rapida discesa a terra in qualsiasi fase lavorativa e da qualsiasi punto della pianta”.
Le istruzioni principali si soffermano in particolare su alcuni insetti pericolosi come calabrone (Vespa crabro), ape (Apis mellifera), vespa (Vespa spp.) e sui lepidotteri urticanti.
I pericoli nei lavori su alberi con funi: caduta di oggetti e comunicazioni
Le istruzioni accennano poi alla caduta di oggetti (attrezzature di lavoro o parti di pianta) dall’alto.
Tale caduta è uno dei pericoli “costantemente presenti durante tutte le fasi di lavoro su alberi con funi e può verificarsi all’interno della chioma e sotto la stessa. Durante la fase di spostamento in chioma, è necessario che gli attrezzi e altri accessori utilizzati dai lavoratori siano agganciati alla loro imbracatura o al sedile o ad altro strumento idoneo (es. fune di servizio, ancoraggio di servizio, portaseghetto)”.
Si segnala che “la caduta o la calata controllata di materiale di risulta” (rami, porzioni di fusto, monconi, frutti, …) “deve avvenire in un’area preventivamente individuata denominata zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti”. Nel documento se ne parla nel paragrafo 6.1 relativo all’organizzazione dell’area di lavoro.
In ogni caso – continua il documento – “considerato che il pericolo di caduta di oggetti è sempre presente indipendentemente dalle misure organizzative e/o procedurali, è sempre necessario che gli operatori a terra e in quota indossino dispositivi di protezione del capo ( casco protettivo). È inoltre necessario che gli operatori a terra indossino abbigliamento ad alta visibilità al fine di individuare la loro posizione da parte dell’operatore in quota”.
Un ultimo punto si cui si soffermano le istruzioni è relativo alle difficoltà di comunicazione fra gli operatori.
Infatti si specifica che in “contesti ambientali rumorosi ovvero su piante che presentano caratteristiche strutturali (elevata altezza, conformazione della chioma, stato vegetativo, ecc.) tali da impedire o limitare la comunicazione verbale diretta tra operatore a terra e in quota, è necessario garantire la comunicazione verbale indiretta (comunicazione radio) ovvero attraverso segnali gestuali in conformità alle indicazioni dettate all’allegato XXXII al d.lgs. n. 81/2008”. Anche se, chiaramente, l’utilizzo di segnali gestuali “non deve in ogni caso pregiudicare la stabilità dell’operatore in quota”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che, oltre ai pericoli e alle misure di prevenzione, si soffermano anche su vari altri aspetti rilevanti per la prevenzione:
- procedure di lavoro
- dispositivi di protezione individuale
- scelta e uso delle attrezzature di lavoro
- formazione e competenze
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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