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La progettazione degli impianti elettrici negli ambienti a rischio

La progettazione degli impianti elettrici negli ambienti a rischio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio elettrico

08/09/2014

Un intervento si sofferma sulla progettazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, di incendio e a maggior rischio. Il progettista e il progetto, la dichiarazione di conformità e gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.

 
Cremona, 8 Sett – Un convegno dal titolo "Impianti elettrici nella prevenzione incendi" ha sottolineato con forza che la progettazione degli impianti elettrici e di sicurezza non può prescindere dalla conoscenza approfondita delle regole di prevenzione incendi.
Il convegno che si è tenuto a Cremona il 19 maggio 2011 - organizzato dalla Associazione Periti Industriali Milano e dalla Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia - ha permesso di fare il punto sui criteri generali da seguire per gli impianti elettrici, di rivelazione e allarme incendio, di illuminazione di sicurezza e di emergenza, di diffusione sonora, ai fini del parere di conformità rilasciato dai vigili del Fuoco.
 
Ci soffermiamo oggi sull’intervento “Gli impianti elettrici nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Criteri generali da adottare in sede di parere di conformità”, a cura di Roberto De Girardi (Membro del Comitato Elettrotecnico Italiano CT 64C, “Protezione contro i pericoli di incendio”, Presidente del Collegio dei Periti Industriali Milano e Lodi).
 

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La relazione ricorda che generalmente il progettista degli impianti elettrici è uno “sconosciuto per i vigili del fuoco” e che nelle fasi di richiesta del parere preventivo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi “non si prevedono esami del progetto dell' impianto elettrico” e “non viene presentata nessuna documentazione”.
In realtà il Tecnico della prevenzione incendi “solitamente indica criteri generali riportando quanto indicato nel decreto (o meglio nella regola tecnica) di prevenzione incendi relativo all'attività per la quale sta richiedendo il parere di conformità”. E “di fatto l'unico documento riferito all'impianto elettrico che arriva ai vigili del fuoco è la dichiarazione di conformità ai sensi art. 9 ex legge 46 /90 ovvero dal 27.03.2008 art 7 comma 1 dm 37/08. L'unico e ‘ultimo’ ‘certificatore’ della regolarità, ovvero della conformità, dell'impianto elettrico alla legislazione ed alla normativa tecnica è l'installatore”.
 
Dopo aver sottolineato che “gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire .....i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio” e che dunque “non devono essere causa di innesco o di propagazione dell’incendio” il relatore si sofferma sulla tipologia del rischio elettrico e sugli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
 
Infatti nel concetto di ambiente a maggior rischio in caso d’incendio “rientrano:
- tutti gli ambienti classificati con pericolo di incendio per presenza di combustibile a bassa infiammabilità;
- gli ambienti ordinari (dal punto di vista dell’incendio) ma che per la loro struttura e/o destinazione l’entità del danno provocato sarebbe grave per persone, animali o cose”.
In particolare l’individuazione degli ambienti a maggior rischio “dipende da una serie di parametri, quali: densità di affollamento; massimo affollamento ipotizzabile; capacità di deflusso o di sfollamento; entità del danno per animali e/o cose; comportamento al fuoco delle strutture dell’edificio; presenza di materiale combustibile; tipo di utilizzazione dell’ambiente.
 
Riguardo agli ambienti a maggior rischio si possono avere:
- Ambienti Tipo C (rischio per presenza di combustibile);
- Ambienti Tipo B (rischio con strutture combustibili);
- Ambienti Tipo A (rischio per elevata densità affollamento o elevato danno cose/animali).
 
Dopo aver ricordato le necessarie competenze per valutare il rischio elettrico, l’intervento si sofferma sul progettista d’impianti e sui progetti.
 
Riguardo al progetto vengono ricordati gli obblighi.
Infatti “il progetto degli ambienti considerati in precedenza è obbligatorio e deve essere redatto a cura di professionista abilitato ai sensi ex Legge 46/90 ora DM 37/08”. E il progetto “è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unita immobiliare provvista anche solo parzialmente di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI ... o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio in caso d’incendio”.
 
Ma cosa deve contenere il progetto:
- definizione del tipo di ambiente con indicazione dei parametri considerati (carico d’incendio - etc.);
- descrizione criteri di sicurezza adottati;
- calcoli di dimensionamento cavi e relative protezioni;
- indicazioni dei tipi di cavo e di condutture scelti ed il gruppo di appartenenza;
- le caratteristiche di resistenza al fuoco dei componenti e degli eventuali provvedimenti supplementari adottati;
- lo schema della distribuzione specificando il tipo di sistema elettrico (TT-TN-S, è vietato il sistema TN-C);
- lo schema dei quadri elettrici con tipo costruttivo;
- lo schema dei quadri elettrici con indicazione della tipologia costruttiva (AS, ANS, ASD);
- planimetria delle installazioni con utilizzo della simbologia CEI;
- schema elettrico generale con indicazione del sistema di distribuzione e i dati elettrici principali;
- relazione tecnica descrittiva dell’impianto;
- eventuali capitolati generali d’appalto e specifiche tecniche”.
 
Il relatore riporta anche alcune precise prescrizioni per la progettazione e per gli impianti elettrici segnalando alcune normative specifiche e ricordando che la progettazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, di incendio e a maggior rischio in caso d’incendio deve essere un “processo integrato e sinergico con tutte le figure professionali interessate:
- strutturista;
- preventore incendi;
- termotecnico;
- meccanico;
- tecnologo di processo;
- valutatore dei rischi”.
 
Concludiamo segnalando che l’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma anche sulle verifiche iniziali, sulle verifiche periodiche, sul registro delle ispezioni e sul piano di manutenzione.
 
 
 
Gli impianti elettrici nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Criteri generali da adottare in sede di parere di conformità”, a cura di Roberto De Girardi (Membro del Comitato Elettrotecnico Italiano CT 64C, “Protezione contro i pericoli di incendio”, Presidente del Collegio dei Periti Industriali Milano e Lodi), intervento al convegno "Impianti elettrici nella prevenzione incendi" (formato PDF, 2.55 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 



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Rispondi Autore: Francesco Cattari - likes: 0
08/09/2014 (09:50:10)
Articolo interessante ma incompleto.
Il rischio di esplosione è citato solo nel titolo: in tutto l'articolo, e nei documenti allegati, si continua a parlare solo di rischio incendio tralasciando completamente il rischio di esplosione. Probabilmente questo avviene proprio per la mancanza di esperienza in tale senso.
L’acronimo ATEX non viene nemmeno citato, eppure il Dlgs. 81/2008 dedica a tale rischio tutto il Titolo XI.
Il datore di lavoro dell’ambiente in cui sarà realizzato l’impianto ha una serie di obblighi che non può ignorare.
Riporto qui di seguito il testo dei 2 principali articoli relativi alla sicurezza negli ambienti con rischio di esplosione:
Art. 293. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto.
Art. 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: documento sulla protezione contro le esplosioni.
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 é parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 17, comma 1.

A fronte di quanto sopra, il progettista elettrico, incaricato della progettazione dell’impianto, DEVE essere in possesso del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” nel quale sono indicate le varie zone classificate (0, 1, 2 per la potenziale presenza di gas e 20, 21, 22 per la presenza di polveri combustibili).
La realizzazione dell’impianto dovrà essere fatta applicando le varie norme sia riferite alla scelta delle apparecchiature, sia riferite all’ambiente in cui l’impianto sarà realizzato.
Cordialmente.
Francesco Cattari
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
08/09/2014 (11:10:03)
Il titolo forse è forviante, anche se nella seconda parte dello stesso si fa esplicito riferimento agli ambienti marci.
Per quanto riguarda la frase del commento del sig. Cattari "il progettista elettrico, incaricato della progettazione dell’impianto, DEVE essere in possesso del “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, faccio notare che è un cane che si morde la cosa... in caso di nuovo stabilimento il progettista, per definizione, progetta prima della realizzazione dello stesso. Il dlgs 81/08 prevede che il "documento sulla protezione contro le esplosioni" venga redatto tenendo contro di norme di estrazione elettrica...e chi conosce meglio queste norme di un progettista elettrico?
faccio altresì notare che l'art. 28 co. 3-bis prevede:
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Ciò determina che il progettista potrebbe non avere fisicamente il documento a disposizione.
Tra l'altro, molte volte, proprio perché l'attività di "classificazione" ai fini elettrici viene svolte prima dell'attività di valutazione del rischio accade esattamente il contrario.
Sono dell'idea che, ad oggi, le materie in questione si sovrappongano con implicazioni da entrambe le parti (progettista-valutatore) e quindi sia imprescindibile dover operare progettazione e valutazione di concerto tra più soggetti di differenti professionalità.
Saluti

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