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Rischio chimico: aggiornamento delle SDS e comunicazione delle modifiche
Helsinki, 9 Set â Le schede di dati di sicurezza (SDS) sono documenti molto importanti che devono fornire indicazioni esaurienti su una sostanza chimica o una miscela e permettere a datori di lavoro e lavoratori di conoscere le informazioni e precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.
Ă dunque evidente lâimportanza di comprendere, anche in relazione allâevoluzione delle conoscenze su una sostanza o una miscela, quando una scheda di dati di sicurezza deve essere aggiornata e quando devono essere comunicate le modifiche ai destinatari della scheda.
Per fornire informazioni su questi aspetti, cosĂŹ importanti per la sicurezza, torniamo a sfogliare la versione 4 degli â Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezzaâ prodotti dallâAgenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA). Orientamenti che tengono conto delle novitĂ correlate al Regolamento (UE) 2020/878 che modifica lâAllegato II del regolamento REACH relativo alle âPrescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)â per sostanze e miscele.
Ci soffermiamo, dunque, sui seguenti argomenti:
- Obblighi e raccomandazioni sullâaggiornamento di una SDS
- Comunicazione delle modifiche apportate alle schede
- Registrazione delle SDS e delle rettifiche apportate
Obblighi e raccomandazioni sullâaggiornamento di una SDS
Il documento si sofferma sulle condizioni in base alle quali una SDS deve essere aggiornata e ripubblicata.
Tali condizioni sono descritte nellâarticolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACH nel modo seguente:
â9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
- non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- allorchĂŠ è stata rilasciata o rifiutata unâautorizzazione;
- allorchÊ è stata imposta una restrizione.
La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come ÂŤRevisione: (data)Âť è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazioneâ.
La guida ribadisce che âle uniche modifiche che danno luogo allâobbligo giuridico di fornire versioni aggiornate a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti sono quelle stabilite nellâarticolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACHâ.
Inoltre si indica che la sentenza del Tribunale T-268/10 RENV del 2015 stabilisce che âlâaggiunta di una sostanza allâelenco delle sostanze candidate (articolo 59 del regolamento REACH) soddisfa lâarticolo 31, paragrafo 9, lettera a), e richiede un aggiornamento della scheda di dati di sicurezza, con consigli supplementari specifici per il destinatario della scheda di dati di sicurezza (per la sostanza in quanto tale o in una miscela) in relazione allo status della sostanza nel nuovo elenco di sostanze candidateâ.
Si indica che le organizzazioni di settore o professionali possono comunque âfornire i propri orientamenti in merito a quando sia auspicabile la diffusione di ulteriori versioni aggiornate delle SDS anche qualora ciò non sia specificatamente prescritto dallâarticolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACHâ, tuttavia tali aggiornamenti supplementari ânon costituiscono una prescrizione legaleâ.
Si indica poi che, sempre, a norma dellâarticolo 31, una scheda di dati di sicurezza è âaggiornata tempestivamente allorchĂŠ è stata rilasciata unâautorizzazioneâ.
Si indica che le autorizzazioni rilasciate a norma dellâarticolo 60 del regolamento REACH âimpongono condizioni per lâuso della sostanza autorizzata. Tali condizioni comprendono non solo le misure di gestione del rischio e le condizioni operative, descritte negli scenari dâesposizione della relazione sulla sicurezza chimica, di cui alla decisione di autorizzazione, ma anche eventuali disposizioni di monitoraggio o condizioni supplementari che incidono sulle misure di gestione del rischio indicate nella decisione di autorizzazione. A norma dellâarticolo 31, paragrafo 9, lettera a), le nuove informazioni che incidono sulle misure di gestione del rischio da parte degli utilizzatori a valle devono essere fornite tempestivamente nellâaggiornamento della scheda di dati di sicurezzaâ.
Al di lĂ di quanto indicato - â continua il documento â âsi raccomanda di rivedere periodicamente i contenuti di una SDS nella loro totalitĂ . Ă presumibile che la frequenza di tali revisioni sia commisurata ai pericoli che la sostanza o miscela comporta e che tale revisione sia condotta da una persona competenteâ.
Si ricorda poi che âin aggiunta alle prescrizioni sullâaggiornamento di cui allâarticolo 31, paragrafo 9, una scheda di dati di sicurezza dovrĂ essere aggiornata a seguito di una modifica legislativa del nuovo allegato II del regolamento REACH, secondo i termini previsti nel regolamento di modificaâ.
Comunicazione delle modifiche apportate alle schede
Il documento si sofferma poi sulla ânecessitĂ di comunicare le modifiche apportate alla SDSâ.
In particolare il testo del punto 0.2.5 dellâallegato II del regolamento REACH âspecifica che:
â0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate allâattenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata come ÂŤRevisione: (data)Âť, deve apparire sulla prima pagina, unitamente a una o piĂš indicazioni della versione che viene sostituita, come il numero di versione, il numero di revisione o la data di sostituzioneâ.
Dunque si richiede che le revisioni figurino in quanto tali sulla prima pagina e le informazioni sulle modifiche sia fornite ânella sezione 16 o altroveâ nella scheda di dati di sicurezza.
Come indicato in precedenza, la scheda di dati di sicurezza sottoposta a revisione deve essere poi âfornita a tutti i precedenti destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedentiâ.
Si indica che un fornitore può anche decidere (in aggiunta) di âripubblicare le SDS in modo retroattivo in relazione ad altre revisioni per le quali ritenga necessaria tale azione supplementare. Ă auspicabile che venga utilizzato un sistema di numerazione crescente al fine di identificare le nuove versioni della SDS. In questo tipo di sistemi, le modifiche alle versioni per le quali è prescritta la fornitura di aggiornamenti in conformitĂ dellâarticolo 31, paragrafo 9, possono essere identificate mediante un incremento pari a un numero intero, mentre le altre modifiche possono essere identificate mediante un incremento pari a un numero decimaleâ.
Riportiamo un esempio presente nel documento:

Quello riportato è solo un esempio di âcome facilitare la tracciabilitĂ delle versioni, tuttavia possono essere utilizzati molti altri sistemiâ.
Registrazione delle SDS e delle rettifiche apportate
Concludiamo con alcune indicazioni sulla âpotenziale necessitĂ di tenere una registrazione delle SDS e delle rettifiche apportateâ.
Si ricorda che la prima frase dellâarticolo 36, paragrafo 1, del regolamento REACH dispone che:
â1. Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilitĂ per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per lâultima volta la sostanza o la miscelaâ.
Considerando che la compilazione e la fornitura delle schede di dati di sicurezza, âcosĂŹ come la presa in considerazione delle informazioni in esse contenute nellâuso di sostanze e miscele, sono obbligatorie ai sensi del regolamento REACHâ, le schede di dati si possono considerare, sia per il fornitore della SDS sia per il suo destinatario, âinformazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamentoâ, che âdevono essere conservate per un periodo minimo di 10 anniâ.
E anche le informazioni utilizzate nella compilazione della SDS âcostituiscono anchâesse informazioni necessarie per assolvere agli obblighi che impone il regolamento REACH e in ogni caso è possibile che allâattore venga richiesto di conservarle indipendentemente dalla loro relazione con i contenuti della SDSâ.
Si indica, infine, che i titolari delle SDS e di altre informazioni âpossono in ogni caso decidere che queste vengano conservate in virtĂš della responsabilitĂ per i prodotti e di altre prescrizioni legali e potrebbe inoltre essere considerato appropriato (ad esempio per sostanze e miscele con effetti cronici) conservare tali informazioni per un periodo anche superiore a 10 anni, a seconda delle leggi e dei regolamenti nazionali applicabiliâ.
Tiziano Menduto
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