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Attrezzature di sollevamento: le interferenze e il piano di appoggio

Attrezzature di sollevamento: le interferenze e il piano di appoggio
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

27/06/2017

Una scheda dell’ATS Brianza riporta le criticità frequentemente riscontrate nei luoghi di lavoro con le attrezzature di sollevamento. Focus sui piani di appoggio e sulle interferenze con ostacoli fissi, linee elettriche e tra gru di cantiere.

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Monza, 27 Giu – Il nostro giornale, anche attraverso la rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al raccolto e analisi degli infortuni lavorativi, ha più volte sottolineato come le attrezzature per il sollevamento dei carichi, presenti in diversi ambienti e comparti lavorativi, siano tra le attrezzature con maggiori rischi per la sicurezza dei lavoratori, specialmente laddove ci siano carenze costruttive, di manutenzione o di buone prassi d’uso.

 

Per affrontare oggi il tema delle criticità frequentemente riscontrate con queste attrezzature di lavoro, con particolare riferimento alle gru a torre, possiamo presentare una scheda pubblicata nella sezione “apparecchiature e impiantistica” dell' ATS Brianza.

 

Le prime “criticità frequentemente riscontrate” segnalate nella scheda sono le interferenze, la presenza di ostacoli che determinano rischi interferenziali: situazioni che “pregiudicano la stabilità sia del mezzo che del carico”. 

 

Si indica che, come principio generale, “l’installazione di un apparecchio di sollevamento deve avvenire in modo tale da evitare rischi interferenziali. Pertanto, nella fase di realizzazione/progettuale di installazione, gli attori afferenti al sistema di prevenzione, in accordo con l’installatore, dovranno valutare il corretto posizionamento della gru tenendo conto che la stessa deve asservire l’intera area di lavoro. Di conseguenza, nel posizionare l’apparecchio di sollevamento bisogna assicurarsi che non si presentino interferenze con ostacoli. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di: ostacoli fissi; linee elettriche; presenza di altre attrezzature”.

 

Riguardo alle interferenze con ostacoli fissi si sottolinea che “il braccio di una gru a torre (in servizio e fuori servizio) deve essere libero di ruotare senza interferire con qualunque ostacolo”.

Questi sono alcuni esempi di misure da attuare:

- “prendere in considerazione l’installazione di una tipologia di gru con caratteristiche dimensionali tali da evitare l’interferenza tramite l’utilizzo di un braccio più corto;

- oppure la possibilità di modificare l’altezza della torre;

- impennare il braccio (se previsto dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione);

- ripiegare il braccio durante il fuori servizio (se previsto dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione);

- ancorare la gru al basamento a terra tramite tiranti (se previsto dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione o mediate apposita relazione di verifica strutturale, da parte del costruttore, della gru ancorata sotto l’azione del vento);

Inoltre per quanto concerne l’ambiente operativo, “all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione: i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”. 

E riguardo alle interferenze con le altre attività si segnala che “devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate (ALLEGATO VI Punto 3.1.5)”.

 

Veniamo alle interferenze con le linee elettriche.

 

La distanza di sicurezza da linee elettriche “varia in funzione della tensione nominale e comunque la distanza di sicurezza deve essere comunque superiore ai limiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato IX (art. 117, comma 2, D.lgs. n. 81/08)”. E si dovrà tener conto degli eventuali “ingombri, dimensioni, e oscillazioni dei carichi da movimentare”.

Questi alcuni esempi di misure da attuare:

- “scelta di un’attrezzatura specifica per il lavoro da svolgere in relazione ai rischi presenti nell’ambiente;

- in accordo con l’ente gestore intervenire direttamente sulla linea elettrica attraverso: lo spostamento o interramento della linea elettrica; interruzione temporanea dell’alimentazione; isolamento dei conduttori nudi in tensione;

- installazione di una idonea barriera fisica nelle immediate vicinanze della linea elettrica;

- adozioni d’intervento tesi a limitare l’area di lavoro dell’apparecchio di sollevamento attraverso: limitazione dell’area di lavoro mediante sistemi di sicurezza e/o sistemi elettrici di limitazione del campo operativo; limitazione dell’area di lavoro mediante riduzione della traslazione del carrello con installazione di sistema di sicurezza elettrici; limitazione dell’area di lavoro mediante riduzione della traslazione del carrello con installazione di sistema elettromeccanico”.

 

La scheda si sofferma poi sulle interferenze tra gru operanti in cantiere.

 

Infatti “quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (punto 3.2.1. Allegato VI D.lgs. n. 81/08)”.

Questi alcuni esempi di misure da attuare:

- “adozione di misure tecniche installando sistemi di sicurezza o sistemi elettronici di limitazione del campo operativo (Dispositivi di sicurezza elettrico-meccanico, sistemi elettronici di limitazione del campo operativo, sistemi elettronici anticollisione, commutatori elettrici);

- i bracci devono essere sfalsati tra di loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali3;

- adozione di misure organizzative nelle quali siano identificati i gruisti (adeguatamente informati, formati ed addestrati) e la precedenza delle manovre degli apparecchi di sollevamento”.

 

Ci soffermiamo, infine, su una seconda criticità riscontrata con frequenza e relativa al piano di appoggio, con “assenza di documentazione finalizzata ad attestare l’idoneità della base di appoggio della gru ovvero che la stessa sia stata installata in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4, lett. a) D.lgs. n. 81/2008)”. 

 

La scheda indica che “se le istruzioni d’uso, fornite dal costruttore dell’apparecchio di sollevamento, riportano il progetto dettagliato per la realizzazione del plinto di supporto, (es. disegni, schemi di posizionamento del ferro di armatura con relative sezioni e caratteristiche meccaniche, caratteristiche del calcestruzzo e pressione specifica minima richiesta per il terreno nel quale costruire l’opera), in questo caso, tenuto conto delle specifiche responsabilità del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi (art. 17, 28 e 96), è sufficiente la dichiarazione prodotta dal datore di lavoro, con la quale attesta che l’esecuzione del plinto di sostegno è avvenuta conformemente a quanto riportato nel manuale d’uso della gru”.

Se invece le istruzioni contengono “indicazioni sommarie o non esaustive per la costruzione del plinto di supporto, il plinto di sostegno dovrà essere oggetto di progettazione elaborata da ingegnere/architetto abilitato. In questo caso, la dichiarazione del datore di lavoro dovrà fare riferimento alla progettazione del professionista ed indicare espressamente che le caratteristiche del terreno rientrano nelle ipotesi di progetto”.

 

In ogni caso, indipendentemente dal contenuto delle istruzioni, “un professionista abilitato dovrà indicare espressamente che il piano di posa delle vie di corsa / del basamento di appoggio degli stabilizzatori è idoneo a sopportare le sollecitazioni indotte dall’installazione e dall’esercizio dell’apparecchio. In tutti i casi la dichiarazione di idoneità del plinto di sostegno e di corretta installazione della gru a torre redatta e sottoscritta dal datore di lavoro deve fare parte della documentazione a corredo della gru a torre”.

 

Concludiamo segnalando che la scheda, che vi invitiamo a leggere integralmente, anche per la ricchezza di ulteriori dettagli e immagini esplicative, si sofferma su altre criticità riscontrate relative a:

- accessori di sollevamento;

- formazione;

- uso in sicurezza;

- vetustà attrezzature;

- controlli/manutenzione;

- documentazione.

 

 

 

ATS Brianza, “ Criticità frequentemente riscontrate”, scheda pubblicata nella sezione dell’ATS relativa a “apparecchiature e impiantistica” (formato PDF, 2.07 MB).

 

 

RTM



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