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REACH e CLP: le indicazioni per le sanzioni amministrative

REACH e CLP: le indicazioni per le sanzioni amministrative
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

10/05/2013

La Regione Lombardia approva precise indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche. Le procedure di accertamento, le contestazioni delle violazioni e la trasmissione del rapporto.

Milano, 10 Mag – Con riferimento ai regolamenti europei sulla gestione e informazione delle sostanze chimiche, la  Regione Lombardia continua ad elaborare documenti e fornire informazioni utili alle aziende che si trovano di fronte all’entrata in vigore delle disposizioni e alle ASL lombarde che hanno intrapreso le attività ispettive correlate.
 
Infatti con l’adozione del Piano Nazionale dei controlli previsti dai  Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità,  ha approvato il 20 novembre 2012 il Decreto n. 10464 recante “Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche”.

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Si segnala a questo proposito che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) hanno intrapreso un’ attività ispettiva “che può comportare l’avvio di un procedimento sanzionatorio a carico dell’impresa - nella persona del legale rappresentante pro tempore - appartenente alla catena di approvvigionamento della sostanza chimica, delle miscele e delle sostanze contenute negli articoli”. E con l’approvazione, attraverso il Decreto n. 10464, del documento “Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche” – elaborato dal laboratorio regionale “Rischio Chimico” – si forniscono indicazioni “in ordine alla contestazione delle infrazioni al Regolamento REACH e al Regolamento CLP”.
Contestazioni che sono sanzionate, nell’ordinamento italiano, con un procedimento amministrativo di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” e Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006”.
In particolare le indicazioni sono da applicarsi anche alle contestazioni delle infrazioni al Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” e al Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” che sono sanzionate, nell’ordinamento italiano, con un procedimento amministrativo (i decreti prevedono anche una disciplina sanzionatoria penale che non è oggetto di questo documento approvato dalla Regione).
 
Nel documento “si assumono e si riprendono alcuni principi e fasi della disciplina sanzionatoria amministrativa applicabile alle violazioni delle disposizioni delle norme citate, allo scopo di garantire uniformità e trasparenza nell’attività di controllo” svolta dai Dipartimenti di Prevenzione Medici (DPM) sul territorio lombardo.
 
Si ricorda che la responsabilità amministrativa “consegue alla trasgressione di doveri amministrativi e comporta l’irrogazione di sanzioni non penali, che, in quanto tali, sono disposte con atti della Pubblica Amministrazione al termine di un procedimento di natura amministrativa”.
Il documento approvato si occupa di: procedure di accertamento; contestazione e notificazione; pagamento in misura ridotta; rapporto relativo alla violazione; scritti difensivi ed audizione; sequestro e opposizione al sequestro; conclusione dell’istruttoria; azioni e ruoli del procedimento amministrativo sanzionatorio.
 
Ci soffermiamo brevemente sulle procedure di accertamento.
 
A questo proposito si segnala che l’art. 13 comma 1 della Legge 689/1981 “attribuisce agli Organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, il potere di assumere informazioni e di procedere all’ispezione di cose e luoghi, a rilievi e ad altra operazione tecnica allo scopo di accertare le violazioni di competenza”. E in materia di sostanze chimiche, in Lombardia “ai sensi della l.r. 33/09, spettano alle ASL il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose e quindi l’irrogazione delle relative sanzioni sia penali che amministrative (d. lgs 52/97, d.lgs 65/2003, d.lgs 133/09 e d.lgs 186/11)”. Inoltre  “ai sensi della l.r. 1/2012, art. 26 comma 1, l’esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie è attribuito alla Regione che le applica tramite l’ASL, ente appartenente al Sistema Regionale (SiReg) di cui all’Allegato A1 della l.r. 27 dicembre 2006, art. 3, comma 1 lett. b). Le ASL, tramite il DPM, sono individuate dalla d.g.r. 6 aprile 2011 n.
 IX/1534 ‘Recepimento dell’Accordo del 29/10/2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)’ quali articolazioni territoriali che effettuano il controllo ufficiale sull’applicazione del Regolamento REACH e norme collegate”.
 
Inoltre la contestazione delle violazioni di cui ai d. lgs 52/97, d.lgs 65/2003, d.lgs 133/09 e d.lgs 186/11 è “competenza degli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM).
Al termine degli accertamenti ispettivi, “l’operatore redige il verbale di sopralluogo (par. 2.4.5 ‘Linee guida sulle attività di controllo, vigilanza e ispezione negli ambienti di vita e di lavoro di competenza dei Dipartimenti medici di Prevenzione delle ASL’ - nota H1.2009.0018063 del 15.05.2009), ovvero il processo verbale d’accertamento i cui contenuti minimi sono declinati all’art. 28 della l.r. 1/2012”.
 
Si segnala che la legge 689/1981, all’art. 16, “disciplina una sorta di procedura oblativa per una rapida conclusione del procedimento e consente, in via generale, il pagamento ridotto della sanzione amministrativa prevista per la violazione amministrativa commessa”. Tuttavia in materia REACH e CLP, “non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 19 del d.lgs 133/09 e dell’art. 14 del d.lgs 186/11”.
 
Inoltre a norma dell’art. 17 della legge 689/1981, “l’operatore che ha accertato la violazione ha l’obbligo di trasmettere il rapporto, agli uffici competenti, corredato dalla prova della contestazione  che è stata effettuata immediatamente o tramite notifica. Il rapporto deve essere presentato all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione. … Nelle materie di competenza delle regioni …, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. …. E di conseguenza “il rapporto deve essere presentato all’ASL cui – in coerenza con il precedente par. 3 ed in generale con il criterio della competenza per materia ex art. 17 Legge 687/81 - sono state delegate le funzioni amministrative in materia di sostanze chimiche per cui esercitano vigilanza e controllo. Sempre l’art. 17 della legge 689/1981 cita: … L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. …”.
In questo senso il criterio generale che si applica per “individuare il luogo della commissione della violazione – che, in questo ambito, comporta capire se competente a ricevere il rapporto è l’ASL che ha effettuato l’accertamento/controllo presso un’impresa (quale che sia la sua collocazione lungo l’intera catena di approvvigionamento) o l’ASL sul cui territorio è insediata l’impresa a cui è riconducibile condotta inosservante del trasgressore” – “è sostanzialmente oggetto di due diversi filoni interpretativi: un primo che lo identifica ‘a priori’ in quello dell’accertamento compiuto dall’organo di vigilanza; un secondo che, pur identificandolo in quello dell’accertamento compiuto dall’organo di vigilanza, richiede che in detto luogo l’illecito sia stato, almeno in parte, consumato”.
 
Regione Lombardia, “nelle more di un orientamento da parte dell’Autorità Competente Nazionale REACH, assume, anche in sintonia con le prassi assunte da alcune Regioni, che l’ASL che riceve il rapporto è quella del luogo in cui la violazione è stata accertata. L’ASL che effettua il controllo, in qualunque luogo della catena di approvvigionamento sia disposto – sia programmato sia a seguito di segnalazione - è l’Ente che riceve il rapporto ed è pertanto responsabile di tutta la procedura amministrativa sanzionatoria”.
 
Concludiamo ricordando ai lettori che il 31 maggio 2013 è prevista la scadenza per la registrazione REACH delle sostanze chimiche prodotte o importate in quantità superiore alle 100 ton/anno. La scadenza successiva, per le sostanze importate o prodotte in quantità superiori a 1 ton/anno sarà il 1° giugno 2018.
   
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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