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Attività esterne: valutazione dei rischi, formazione e DPI

Attività esterne: valutazione dei rischi, formazione e DPI
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

24/09/2014

Una pubblicazione dell’Inail riporta alcuni casi esemplificativi di schede di rilevazione dei rischi per le attività svolte presso terzi. I rischi e la prevenzione nell’attività di campionamento ambientale, la formazione dei lavoratori e i DPI.

Roma, 24 Sett – Concludiamo con questo breve articolo la presentazione del documento dell’Inail dal titolo “ Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), relativo a obblighi e valutazione nelle attività lavorative che svolge un lavoratore, inviato dal proprio datore di lavoro, fuori dalla propria sede di lavoro.
 
Abbiamo già parlato, in  precedenti articoli, degli obblighi del DL mandante che rimane il “responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori anche quando questi prestino la loro opera al di fuori dei confini materiali dell'Azienda di appartenenza”. Abbiamo affrontato l’obbligo primario del DL mandante di preventivo coordinamento con il DL ospitante e i rischi di incidente stradale relativi al trasferimento sul posto e al rientro in sede.

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Il documento sottolinea che la preventiva valutazione dei rischi “resta di competenza del DL mandante” e che tale valutazione deve essere condotta “prendendo in rassegna tutte le tipologie di rischio presumibilmente rilevabili nelle diverse attività svolte all’esterno dai lavoratori dell’Azienda”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta specifiche indicazioni relative al modo di condurre la “valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, con riferimento sia ai rischi (normati o meno) che all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Sono presenti inoltre alcuni utili casi esemplificativi e sono riportate alcune schede di rilevazione tipo, “riportanti le criticità per le quali le indagini condotte dal valutatore (RSPP in primis) hanno evidenziato la potenziale sussistenza di un’esposizione al rischio”.
Ricordando che le attività svolte presso terzi si possono suddividere, ai fini dell’individuazione dei fattori di rischi collegati, in due fasi temporali successive (il trasferimento sul posto e rientro in sede - l’esecuzione delle diverse attività), nei casi esemplificativi presenti nel documento si è ipotizzato che le tipiche attività svolte all’esterno dai lavoratori dell’Azienda siano:
- manutenzione impianti (extra DUVRI);
- campionamenti ambientali;
- accertamenti presso cantieri edili.
 
Ad esempio riguardo in specifico all’attività correlata ai campionamenti ambientali, oltre alle indicazioni relative ai rischi di incidente stradale (trasferimento e rientro), sono riportati alcuni possibili rischi non irrilevanti con le correlate misure di protezione:
- “imbrattamento con materiale contaminato da agenti biologici se ed in quanto l’intervento prevede il prelievo di campioni (di varia natura): utilizzo di procedure scritte di accesso e trasporto atte alla minimizzazione del rischio. DPI: guanti, non in lattice, usa e getta, maschera e occhiali;
- inalazione di aerosol contaminato da agenti biologici (se ed in quanto l’intervento prevede il prelievo di campioni potenzialmente infetti): uso di contenitori per i campioni che non presentino rischio di rottura (se compatibile con le procedure di campionamento). DPI: guanti, non in lattice, usa e getta, maschera e occhiali;
- caduta dall’alto (verifica di parti dell’impianto elettrico, di componenti o di utilizzatori ubicati in posizione particolare): attenzione nelle fasi di salita, discesa e stazionamento in quota. Verificare l’idoneità del punto di aggancio. DPI: cintura di sicurezza;
- investimento da mezzi guidati da terzi (transito in aree esterne del sito ospitante): i lavoratori in servizio presso il sito ospitante, durante il transito in aree esterne, dovranno utilizzare indumenti ad alta visibilità;
- punture, tagli, abrasioni (utilizzo attrezzature di lavoro): uso di procedure scritte che trattino questo rischio, sostituzione del materiale in vetro con materiale plastico (pipette,bottiglie), acquisto di utensili provvisti di sicurezza anti-taglio. DPI: guanti in pelle;
- sprofondamento in buche o vasche (pericoli derivanti dalle asperità del terreno, dalla presenza occulta di botole, tombini, ecc.): seguire il percorso sicuro indicato dal ‘responsabile’ del sito ospitante. Fare attenzione alle condizioni in cui si presenta il terreno; manutenzione e pulizia dei percorsi”;
- manipolazione di sostanze chimiche (se ed in quanto l’intervento prevede un’esposizione ad agenti chimici): “uso di contenitori ed accessori per il trasporto, la manipolazione e la conservazione, adeguati allo scopo e che non presentino rischio di rottura o sversamento (compatibilmente con le procedure di campionamento). DPI: uso di indumenti di lavoro e guanti specifici per il tipo di sostanze utilizzate;
- caduta materiale dall’alto (durante gli interventi, accedendo negli ambienti di pertinenza del sito ospitante): attenzione durante le fasi di movimentazione di materiale. Controllare il bilanciamento e l’aggancio di materiale posto in alto. Verificare la presenza di ostacoli nel raggio di azione. Controllare la portata massima di eventuali apparecchi di sollevamento in uso. DPI: elmetto;
- scivolamento o caduta a terra, urto contro ostacoli (attività in siti che presentano un’elevata densità di materiali accumulati e/o pavimenti dissestati): prestare attenzione al percorso e ad eventuali ostacoli presenti. DPI: calzature di sicurezza antiscivolo onde evitare cadute dovute in genere a superfici di calpestio scivolose;
- urto con materiali movimentati da terzi (attività in siti dotati di aree esterne ove si verifichi la costante movimentazione di attrezzature): seguire le indicazioni dell’accompagnatore; disporre che eventuali attività in corso nell’area d’intervento vengano sospese per tutto il tempo necessario per l’intervento DPI: indumenti ad alta visibilità;
- puntura di insetti, morso di animale (se ed in quanto l’intervento prevede una continuativa presenza all’aperto): adottare le necessarie cautele per verificare la presenza di insetti e animali. Acquisire informazioni su eventuali allergie dei lavoratori addetti alla mansione. Fornitura di idonei presidi di primo soccorso;
- stress e condizioni di lavoro difficili (situazioni in cui necessita prendere decisioni rapide e/o di pressante urgenza): conoscenza e disponibilità di tecniche di comunicazione, di tecniche di gestione dello stress e di procedure di lavoro che facciano riferimento a questo rischio”.
 
Dopo questa breve carrellata su alcune possibili misure di prevenzione tratte da un caso esemplificativo di valutazione dei rischi, concludiamo dando qualche indicazione relativa alla formazione dei lavoratori.
 
Ricordiamo, a questo proposito, che il DL mandante ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici dell'attività e deve “assicurare la formazione e informazione ai propri lavoratori riferita ai rischi oggettivamente riscontrabili nei vari ambienti”.
 
Infatti al di là della prevenzione primaria (azione collettiva che agisce sul rischio) nella gestione di rischi - quali quelli oggetto della trattazione del documento dell’Inail - risultano di fondamentale importanza anche azioni di prevenzione secondaria da attuare attraverso la formazione e l'informazione degli addetti alla mansione: “misure cardine cui fare riferimento al fine di sviluppare nei lavoratori la capacità di identificazione dei pericoli e di valutazione delle necessarie condizioni lavorative”.
Spesso può essere necessario uno sforzo rilevante, “da parte del DL mandante, in termini di comunicazione e di formazione corretta sui rischi lavorativi, affinché la presa di coscienza dell'esistenza di un rischio non rappresenti un evento episodico, non condiviso e, come tale, non generatore di cambiamenti significativi. Inoltre l'accurata consultazione del RLS e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori rappresentano un momento decisivo per l'integrazione delle conoscenze di quegli aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati dal management”.
 
Il documento fa poi riferimento all' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori nonché dei datori di lavoro che intendono svolgere, direttamente, i compiti di prevenzione e protezione.
 
In particolare per le mansioni trattate nel documento può essere necessaria una fase di formazione che, “realizzata attraverso la tecnica dell’affiancamento, si proponga di assicurare la trasmissione delle conoscenze relativamente alle fasi del lavoro, alle procedure specifiche e alle dotazioni di sicurezza. Si presuppone ovviamente che la persona già esperta (preposto), che affianca colui il quale deve essere addestrato ad assumere la mansione in termini sicuri, sia messo in grado di informare l’interlocutore sui rischi specifici dell’attività che sarà chiamato a svolgere”.
 
Infine qualche informazione sui dispositivi di protezione individuale, cioè “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
 
Il DL mandante “fornisce a ciascun tecnico i Dispositivi di Protezione Individuale ordinari ossia i dispositivi generici di protezione per i rischi comuni alle attività svolte”.
Si sottolinea che il DPI è “un sistema di protezione da riservare ai casi in cui non sia stato possibile pervenire in altro modo ad un rischio residuo accettabile. Il rischio residuo, come noto, è quella percentuale di rischio che permane dopo l'attuazione delle misure di riduzione: è quel rischio che comunque sussiste anche dopo l'adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, ritenute necessarie per ridurre il rischio stesso”.
 
Concludiamo ricordando che qualora si tratti di un'attività di tipo particolare - per la quale sono richiesti speciali DPI – “gli operatori, acquisita anche verbalmente la valutazione del rischio dell'Azienda ospitante, provvederanno a farsi dotare, da quest'ultima, dei predetti DPI; in mancanza di tale fornitura, oppure in presenza di un'evidente situazione di rischio, gli operatori dovranno astenersi dall'effettuare l'attività in questione”.
 
 
 
Inail - Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, “ Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), edizione aprile 2014 (formato PDF, 5.46 MB).
 
 
 
 
 
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