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Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Normativa

16/05/2012

Rinviati l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.

 
Roma, 16 Mag - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate


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Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.
 
Il decreto, infatti, precisa nelle motivazioni iniziali: “Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie”.
 
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
 
Il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio, prevede all’articolo 1 comma 2:
 
2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
 
Vediamo quindi la nuova versione dell’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08:
 
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
 
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione del Decreto 81 ad alcuni ambiti lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
 
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
 
Ricordiamo che l’articolo 3 comma 2, prima della modifica del nuovo decreto legge, prevedeva:
  
[…] Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, […] si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
 
Il successivo comma 3  dello stesso articolo prevedeva l’applicazione incondizionata del D.Lgs 81/08 a questi settori in caso di mancata approvazione dei decreti di coordinamento:
  
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
 
 
Il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio, al fine di “scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori”, prevede quindi all’articolo 1 comma 1:
 
 
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
 b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
 
 
L’articolo 3 comma 3 è perciò cambiato in questo modo:
 
 
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;
 
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
 
Un’eccezione a questo panorama di proroghe è invece rappresentato dall’ambito degli uffici all’estero [1] di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i quali il decreto attuativo è uscito proprio in questi giorni e che PuntoSicuro approfondirà con un articolo nei prossimi giorni: 
 


[1] Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  Articolo 2 “Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri”. “L'Amministrazione  degli  affari  esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dall'istituto diplomatico, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, dagli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero. Da essa dipendono gli istituti scolastici, educativi e culturali all'estero.”
 



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Rispondi Autore: Orgiu Nicola - likes: 0
16/05/2012 (18:57:11)
Purtroppo sempre più spesso, per vari motivi, il legislatore si trova costretto a rinviare disposizioni che possono realizzare in concreto miglioramenti verso il coinvolgimento responsabile in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, generando in questo modo negli utenti confusione e sottovalutazione delle disposizioni stesse.
Nuove disposizioni e/o modifiche in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, in alcuni casi, dovrebbero essere emanate con una tempistica graduale e progressiva nel tempo, magari dopo averne verificato l'attuabilità, per permettere alla “macchina organizzativa” e all’utenza di acquisire le nuove disposizioni e/o modifiche senza dover ricorrere a rinvii spesso non giustificabili che hanno come unico risultato la disincentivazione e il disinteresse dei soggetti che, di volta in volta, possono essere coinvolti negli adempimenti. Recentemente abbiamo subito rinvii su argomenti di estrema importanza vedi il Decreto 11 aprile 2011 (verifiche periodiche delle attrezzature) che inizialmente doveva entrare in vigore entro 90 giorni dalla sua pubblicazione in G.U., quindi il 28 luglio 2011; successivamente era stato rinviato al 24 gennaio 2012 e poi ancora al 23 maggio 2012; ad oggi quante ASL sono organizzate per gestire correttamente dette verifiche? Per non parlare della sostituzione dei maniglioni antipanico con scadenza 16 febbraio 2011 come previsto dal D.M. del 3 novembre 2004, ma con D.M. del 6 dicembre 2011 detto termine è slittato al 16 febbraio 2013. Che fine ha fatto il tanto decantato obbligo da parte dei datori di lavoro di segnalare all'INAIL gli eventi infortunistici inferiori a tre giorni di inabilità(dato statistico che avrebbe evidenziato il reale numero di infortuni occorsi nel lavoro) come previsto dall'art. 18, comma 1. lettera r), del D.LGS.81/08 per il quale è prevista una sanzione penale per il datore di lavoro che non dia comunicazione all'INAIL; ad oggi l'Inail(dopo ben tre anni) non ha ancora dato la propria disponibilità alla gestione dei dati sumenzionati. Continuiamo a parlare di "cultura della Sicurezza" ma se l'esempio che ci proviene dagli organismi legislativi ed istituzionali hanno questo andazzo ci risvegliamo allibiti e attonoti solo in occasione di gravi eventi che dimentichiamo molto presto, limitandoci a piangere sui morti lasciando nello sconfoto famigliari e quanti, sino a quel giorno, hanno goduto dell'abbraccio di un ex lavoratore.
Rispondi Autore: Marco Magni - likes: 0
18/05/2012 (18:09:16)
Ritengo opportuno considerare e sottolineare che il D.L. 57 del 12/05/12 non proroga l'obbligo di valutazione dei rischi al 31/12/2012, ma proroga solo le modalità con le quali la valutazione dei rischi (che già deve essere stata effettuata) nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, deve essere formalizzata, "certificata" o "documentata".
Rispondi Autore: Marco Magni - likes: 0
18/05/2012 (18:17:44)
Ritengo opportuno considerare e sottolineare che il D.L. 57 del 12/05/12 NON PROROGA L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI al 31/12/2012, ma proroga solo le modalità con le quali la valutazione dei rischi (che già deve essere stata effettuata) nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, deve essere formalizzata, "certificata" o "documentata".
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE ESSERE GIA' STATA EFFETTUATA IN TUTTE LE AZIENDE ANCHE PER INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE.

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