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Coronavirus: quali sono le nuove misure di contenimento del contagio?

Coronavirus: quali sono le nuove misure di contenimento del contagio?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

03/03/2020

Il decreto del Presidente del Consiglio del primo marzo 2020 riporta nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure per le cosiddette zone gialle e rosse e per l’intero territorio italiano.

Roma, 3 Mar – In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica correlata al nuovo coronavirus (Sars-CoV-2), al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio ha adottato un decreto che non solo recepisce e proroga alcune delle misure già adottate in materia di COVID-19, ma ne introduce di ulteriori.

 

Il decreto nasce anche dalla necessità di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, anche perché, come ricordato nel nuovo decreto “le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea”.

 

Attraverso il decreto – adottato in attuazione del decreto-legge 6/2020 su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza e sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni – l’Italia è divisa in tre parti con misure differenziate che valgono dal 2 all'8 marzo:

  • una zona rossa (in Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e, in Veneto, il comune di Vo’ – indicati nell’Allegato 1 del decreto). Ricordiamo alcune delle indicazioni per questa zona: divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui presenti, divieto di accesso, sospensione di manifestazioni e iniziative; chiusura delle scuole, sospensione dei viaggi d'istruzione, chiusura dei musei e degli altri istituti culturali, sospensione dell'attività dei pubblici uffici (salvo per i servizi essenziali), chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, sospensione dei servizi di trasporto, la sospensione delle attività delle imprese ad  esclusione di quelle che erogano servizi essenziali, …
  • una zona gialla (le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Savona – indicate nell’Allegato 2 del decreto), di cui riportiamo più avanti le varie indicazioni;
  • il resto del territorio nazionale. Anche in questo caso rimandiamo alla lettura dell’articolo per il dettaglio delle misure.

 

Riprendiamo dunque alcuni estratti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.



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Le misure urgenti di contenimento del contagio nella zona gialla

Ci soffermiamo sulle misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 (l’Allegato 3 è relativo alle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona). Ricordiamo che nel decreto non si fa direttamente riferimento a zone rosse o gialle.

 

Il decreto indica che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:

  1. “sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
  2. è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  3. sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  4. apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  5. sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  6. apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  7. sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
  8. svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  9. apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  10. limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  11. rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  12. sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  13. privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19”.

 

Riprendiamo poi, sempre con riferimento alla cosiddetta “zona gialla” alcune indicazioni specifiche.

 

Nelle sole province di cui all'allegato 3 (Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona) si applica altresì la seguente misura:

  1. “chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari”.

 

E nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:

  1. “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

 

 

Le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Queste invece le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale:

  1. il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  2. nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;
  3. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
  4. i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;
  5. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  6. nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
  7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti”.

 

Le indicazioni per gli operatori di sanità pubblica

Riguardo sempre al territorio nazionale sono riportate poi indicazioni per gli operatori di sanità pubblica.

 

In particolare l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti “provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

  1. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
  2. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
  3. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
  4. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine”.

 

L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

  1. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonchè degli altri eventuali conviventi;
  2. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
  3. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)”.

E allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo “è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

  1. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
  2. divieto di contatti sociali;
  3. divieto di spostamenti e/o viaggi;
  4. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza”.

Inoltre in caso di comparsa di sintomi “la persona in sorveglianza deve:

  1. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica;
  2. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
  3. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del decreto che riporta ulteriori indicazioni e un allegato (Allegato 4) con alcune misure igieniche.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020).

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

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Rispondi Autore: alberto cuomo - likes: 0
03/03/2020 (12:45:04)
grazie all'autore e alla redazione per l'approfondimento e per tutti gli altri che state fornendo in questo periodo.
Come vedete i corsi di formazione in materia di sicurezza, da organizzare in Veneto o in altre aree in "zona gialla"?
Non si tratta di corsi professionali. Organizzandoli in modo da garantire le distanze appropriate (1m) tra discenti e le modalità corrette di svolgimento per limitare i rischi di promiscuità, ritenete necessario annullarli?
Rispondi Autore: Geom. Claudio D'Alessandria - likes: 0
03/03/2020 (14:49:24)
Io direi proprio che non siano da annullare. Certo, se i discenti fossero superiori a 10 comincerei a riflettere….

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