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CIIP: le proposte per la semplificazione e applicazione della normativa

CIIP: le proposte per la semplificazione e applicazione della normativa
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

09/04/2019

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ha inviato ai ministeri della salute e del lavoro nuove proposte per la semplificazione e l’effettiva applicazione delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Milano, 9 Apr – Non è la prima volta che la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) - nata quasi trent’anni fa per volontà di varie associazioni professionali e scientifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – invia una lettera ai ministeri competenti e ad altri ambiti istituzionali rilevanti come, in questo caso, la Conferenza Stato-Regioni.

Lo aveva fatto qualche anno fa con una lettera relativa alle criticità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - lettera sulla quale PuntoSicuro si era soffermata con articoli e interviste dedicate - e torna a farlo oggi con una nuova lettera che racchiude un ampio ventaglio di proposte per la semplificazione e l’effettiva applicazione delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

E se è vero che le lettere, per quanto firmate da associazioni autorevoli, a volte non ottengono risposta o non sono in grado di condizionare il legislatore, almeno rappresentano, al di là della condivisibilità delle proposte presentate, un importante elemento di novità e di movimento in una fase contrassegnata da un arretramento del livello di attenzione istituzionale sui temi relativi alla salute e sicurezza.

 

La lettera inviata ai ministeri

Gli spunti di riflessione

 



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La lettera inviata ai ministeri

Nella lettera, che nasce dal Gruppo di Lavoro Legislazione, coordinato da Susanna Cantoni (attuale presidente della CIIP) in collaborazione con l'Osservatorio Olympus, viene, dunque, proposta una analisi del Decreto Legislativo 81/2008 a dieci anni dalla sua emanazione con una serie di proposte applicative.

 

In particolare il documento - trasmesso ai Ministri della Salute e del Lavoro ed al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome – richiama, nella lettera inviata, “il ruolo determinante della prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita ai fini della riduzione degli infortuni e delle patologie professionali e ambientali” e predispone proposte per:

  • una migliore applicazione della normativa
  • la semplificazione di alcuni adempimenti con particolare attenzione per le PMI e alla formazione delle figure della prevenzione, ad iniziare dalla necessità di rivedere radicalmente diversi accordi Stato-Regioni;
  • l’integrazione del D.Lgs. 81/08 con altre importanti norme di prevenzione afferenti ad altra legislazione (RIR, radioprotezione, lavoratrici madri, gas tossici, ecc.) o relative a settori specifici (porti, navi, ferrovie, ecc.), che a distanza di 10 anni attendono ancora l’emanazione dei decreti ministeriali di coordinamento tra norme specifiche e Testo Unico;
  • l’aggiornamento degli allegati tecnici”.

 

Sempre nella lettera si scrive che la CIIP è convinta che il D.Lgs. 81/2008 “costituisca complessivamente una buona norma, anche se in parte necessita di affinamenti, ma che occorra soprattutto facilitarne l’effettiva applicazione, oggi ancora lontana da livelli accettabili”.

 

Inoltre si indica che per migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori “sono necessari anche interventi di rafforzamento delle attività delle strutture della Pubblica Amministrazione, del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi delle ASL, per fornire alle imprese, in fase preventiva, indirizzi volti a facilitare quanto previsto dalla normativa. Occorre che tali strutture (oggi in sofferenza per la perdita di numerosi operatori per mancato turnover, pensionamenti) siano rafforzate con adeguate risorse di personale e mezzi, così come occorre rafforzare le strutture dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”.

Occorre poi – sempre con riferimento a quanto contenuto nella lettera – “rafforzare anche ad ogni livello (nazionale, regionale, territoriale) il coordinamento tra le strutture del SSN” (Servizio sanitario nazionale) e dell’I.N.L. (Ispettorato Nazionale Lavoro) in quanto “sicurezza e salute dei lavoratori e regolarità dei rapporti di lavoro sono temi strettamente legati ma che richiedono competenze professionali assai diverse tra loro”.

 

E per rafforzare il ruolo delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale si ritiene sia necessario che il Ministero della Salute “dedichi uno spazio adeguato sul proprio sito in cui rendere disponibili e pubblicizzare a tutti gli attori della prevenzione i documenti elaborati dal Coordinamento delle Regioni, dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6, gli atti del Comitato di coordinamento di cui all’art. 5, i rapporti annuali sulle attività svolte dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL (che purtroppo da alcuni anni non vengono più realizzati) e più in generale la documentazione utile per aumentare le conoscenze da parte di tutti in materia di sicurezza e salute nel lavoro, ad iniziare dal repertorio dei Piani Mirati”.

Infatti “una Pubblica Amministrazione efficiente e che offra misure di facilitazione oltre che punitive può favorire anche il ruolo dei professionisti della prevenzione che operano all’interno delle imprese e quindi la crescita complessiva dei livelli di sicurezza e benessere lavorativo”.

 

Alla lettera è allegato il documento con il quale si intende “aprire un confronto con le istituzioni e le forze sociali per condividere concrete iniziative di miglioramento”.

 

Gli spunti di riflessione

Dalle considerazioni introduttive del documento, controfirmate sia da Susanna Cantoni che da Paolo Pascucci (Professore ordinario di Diritto del lavoro, Presidente dell'Osservatorio "Olympus" , Università degli Studi di Urbino), riprendiamo il lungo elenco dei punti su cui il gruppo di lavoro CIIP si è soffermato nella realizzazione del documento:

  • “incompleta attuazione delle previsioni del D.Lgs 81/2008 soprattutto per quanto concerne le normative di adeguamento e di armonizzazione con i principi fondamentali del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 (art. 3) e il mancato raccordo con altre discipline speciali (es. radioprotezione);
  • necessità di adeguare la normativa di tutela rispetto alle innovazioni che nel frattempo sono intervenute nel mercato del lavoro, anche in considerazione sia della progressiva delocalizzazione dei rapporti di lavoro rispetto al tradizionale luogo di lavoro e al diverso rapporto tra persona, attrezzatura e ambiente (es. quali tutele di applicano ora a chi, un tempo lavoratore a progetto, oggi opera con diverse forme contrattuali essenzialmente di tipo autonomo? Quali tutele possono applicarsi ai lavoratori della c.d. gig economy?);
  • la scarsa considerazione e la conseguente fragilità degli organismi preposti alle politiche di programmazione e di coordinamento sia a livello nazionale sia a livello decentrato (art. 5 e 7);
  • il ritardo – normativo e operativo – e l’appannamento del ruolo e dei contenuti del Sistema informativo (SINP) rispetto alle attese sottostanti alla stesura dell’art. 8;
  • esigenza di valorizzare il ruolo dei Servizi pubblici di prevenzione anche per quanto concerne la funzione di assistenza alle imprese (specialmente di minori dimensioni), come peraltro sollecitato a livello europeo;
  • ferme restando le competenze delle varie amministrazioni sul piano organizzativo, promuovere un maggior coordinamento tra i vari organismi preposti alla vigilanza anche mediante la previsione che le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli costituiscano gli unici ed esclusivi criteri interpretativi e direttivi nel merito delle questioni per l’esercizio delle attività di vigilanza;
  • esigenza di ricondurre le attività di vigilanza in certi specifici settori a principi di indipendenza e trasparenza;
  • necessità di tenere conto, fra i requisiti minimi di qualificazione delle imprese, della formazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza;
  • esigenza di distinguere il ruolo del RSPP rispetto alle funzioni operative precludendo la delega di funzioni ex art. 16 al medesimo;
  • rendere effettiva la presenza del SSP specialmente nelle imprese di grandi dimensioni o con attività particolarmente rischiose (art. 31, comma 6);
  • ferma restando l’inapplicabilità del D.Lgs 231/2001 alle PP.AA, incentivare nei loro confronti, mediante altri interventi premiali, l’adozione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30);
  • previsione dell’obbligatorietà della collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi che può esaurirsi con la stesura del DVR ove non si evidenzino necessità di sorveglianza sanitaria;
  • introduzione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi in cui essa emerga dalla valutazione dei rischi;
  • esigenza di un completo riordino della disciplina per l’assunzione di alcol e droghe (art. 41, comma 4-bis);
  • introduzione di una disciplina valida per tutto il territorio nazionale relativa alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni preposte all’esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente;
  • necessità di chiarire il carattere strettamente personale della prestazione del medico competente (anche sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità), ferma restando la sostituibilità in caso di legittimo impedimento, nonché di definire i rapporti tra il medico competente coordinatore e gli altri medici competenti;
  • revisione del decreto ministeriale (DM 15 luglio 2003, n. 388) relativo al primo soccorso;
  • assicurare la piena agibilità e sostegno dei RLS, RLST e RLSS per far sì che siano elemento di forza dell’organizzazione aziendale della sicurezza;
  • esigenza di ripensare il sistema e le metodologie della formazione (compreso l’e-learning), soprattutto nell’ottica della sua effettività alla luce della definizione offertane dal D.Lgs 81/2008, e di individuare adeguati strumenti per valutarne l’efficacia;
  • esigenza di rivedere, anche nella prospettiva di unificarle in un solo testo normativo, tutte le disposizioni in materia di formazione attuative del D.Lgs 81/2008, definendo criteri omogenei sull’accreditamento dei soggetti formatori;
  • nei settori a basso rischio definire in modo puntale i requisiti dell’incaricato di cui all’art. 26, comma 3, oppure prevedere un DUVRI semplificato;
  • negli appalti pubblici, in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente prevedere un obbligo di coordinamento tra committente e appaltatore;
  • negli appalti pubblici in concessione, nelle ipotesi di project financing definire il ruolo del committente nelle diverse fasi di progettazione e di esecuzione dell’opera;
  • semplificazione della procedura di controllo e verifica periodica di attrezzature e impianti (compresi quelli elettrici), configurando in capo al datore di lavoro i relativi obblighi avvalendosi di soggetti all’uopo abilitati ed attribuendo alle PP.AA. i compiti di controllo sulla sicurezza di attrezzature e impianti nonché sull’operato dei soggetti abilitati;
  • esigenza di non menzionare specificamente norme tecniche vigenti al momento di emanazione della normativa, ma utilizzare previsioni di carattere generale tali da durare nel tempo (es. norme UNI Inail e BS citate nell’art. 30) e di rivedere alcuni errori materiali (es. il co. 6 dell'art. 63 fa riferimento al punto 7 dell'all. IV che però non esiste) o incongruenze per sanzionabilità e coerenza sistematica (es. art. 32, co 8, 9, 10 che andrebbero inseriti nell’art. 31);
  • opportunità di stralciare dal Decreto Legislativo gli allegati di natura tecnica destinandoli a decreti ministeriali o interministeriali, più facilmente aggiornabili in rapporto all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, con relativo richiamo nella norma madre”.

 

 

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