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Lavoratori senza tempo: infortuni sul lavoro e tutela assicurativa
Urbino, 12 Mag – La presenza nel mondo del lavoro dei cosiddetti lavoratori senza tempo, che non sono soggetti ad un orario predeterminato ed operano con ampi margini di autonomia nella gestione dei tempi di lavoro, sta sollevando questioni rilevanti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Infatti la trasformazione del lavoro mette ormai in crisi le categorie giuridiche tradizionali e rende necessario anche un ripensamento dei criteri di tutela degli infortuni, in modo da garantire protezione effettiva anche nei contesti lavorativi più flessibili e digitalizzati.
Ad affrontare l’argomento degli infortuni lavorativi di questi particolari lavoratori è un saggio pubblicato sul numero 2/2025 della rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro”, pubblicazione online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
Il saggio – dal titolo “L’infortunio sul lavoro del lavoratore senza tempo e luogo di lavoro predeterminati” e a cura di Giuseppe Ludovico, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano – ricostruisce il significato dell’infortunio sul lavoro e del presupposto costituito dall’occasione di lavoro nel caso di eventi lesivi occorsi a lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa senza un orario e luogo di lavoro predeterminati.
Come ricordato nell’abstract del documento, l’autore, dopo aver ricostruito l’evoluzione dell’interpretazione dell’occasione di lavoro, “affronta le diverse questioni che il lavoro senza orario e luogo predeterminati pongono sul piano dell’applicazione dell’assicurazione obbligatoria e più in generale della distinzione costituzionalmente rilevante tra la tutela riservata agli eventi professionali e quella prevista per gli eventi privi di origine lavorativa”.
Il saggio, come altri pubblicati sulla rivista, si colloca nell’ambito del progetto «Time-less Workers? Legal Challenges in Work Activities Managed by Objectives and Without Scheduled Working Hours», a cui partecipano l’Università di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Milano.
Ci soffermiamo su alcuni dei temi trattati dall’autore con riferimento ai seguenti argomenti:
- Lavoratori senza tempo e infortuni: gli eventi lavorativi ed extraprofessionali
- Lavoratori senza tempo e infortuni: l’occasione mancata della legge 81/2017
Lavoratori senza tempo e infortuni: gli eventi lavorativi ed extraprofessionali
L’autore ricorda che le coordinate temporali della prestazione lavorativa assumono funzioni che non riguardano solo la misurazione della relativa durata ai fini della retribuzione e della tutela della salute del lavoratore. Non meno rilevanti sono “gli aspetti che attengono alla tutela previdenziale del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro”, posto che il riconoscimento della natura professionale dell’evento lesivo dipende in maniera non trascurabile “proprio dal suo collegamento spazio-temporale con la prestazione lavorativa”.
In questo senso i lavoratori “senza tempo” pongono un problema di “adattamento e aggiornamento delle nozioni fondamentali della disciplina assicurativa che, diversamente, potrebbe non essere in grado di assolvere adeguatamente alla relativa funzione costituzionale di protezione sociale”.
Il problema, continua l’autore, nasce dai “limiti oggettivi di applicazione dell’assicurazione obbligatoria che attraverso la nozione di infortunio sul lavoro definisce la relazione che deve sussistere tra il lavoro, l’evento protetto e il rischio tutelato, inteso quest’ultimo come probabilità del verificarsi dell’evento stesso”. E pur ancora identica nella sua formulazione a quella originaria, “quella nozione è stata oggetto nel corso del tempo di una costante evoluzione interpretativa che ne ha adeguato il significato ai profondi mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e nel rapporto tra quest’ultima, l’evento protetto e il rischio tutelato”.
Tuttavia, la questione dell’adeguamento del significato di tale nozione ai continui mutamenti delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa si ripropone oggi, in conseguenza della progressiva perdita di centralità del fattore temporale. Fenomeno che tende ad attenuare, “fino quasi ad annullarlo, il presupposto fondamentale della tutela indennitaria ovvero la distinzione o, quantomeno, la distinguibilità sul piano spazio-temporale degli eventi di origine lavorativa per i quali l’ordinamento riconosce una più intensa protezione sociale”.
In sostanza, ciò che viene messo in discussione è la stessa sopravvivenza della distinzione tra eventi lavorativi ed extraprofessionali. Infatti la “progressiva erosione dei confini spazio-temporali della prestazione lavorativa agevolata dalla diffusione delle tecnologie digitali” mette in crisi “non soltanto il concetto di orario di lavoro che è storicamente fondato proprio sulla separazione dal tempo di non lavoro, ma anche qualunque altra nozione giuridica – come quella di infortunio sul lavoro – che si fonda su quella distinzione”. Per i lavoratori senza tempo
il tempo e il luogo di lavoro “non scompaiono ma tendono ad assumere, in misura più o meno ampia, contorni sfumati ed evanescenti rispetto a quelli della vita privata, rendendo così incerta la distinzione che funge da presupposto teorico e applicativo della tutela assicurativa”.
La domanda da porsi è “se il significato storicamente condizionato della nozione di infortunio sul lavoro sarà in grado o meno di adattarsi alle difficili sfide sollevate da una prestazione lavorativa dai confini temporali sempre più flessibili o addirittura completamente svincolata da un orario di lavoro predeterminato”.
Lavoratori senza tempo e infortuni: l’occasione mancata della legge 81/2017
Il saggio segnala che dinanzi alla crescente difficoltà di definire esattamente i confini spazio-temporali della prestazione lavorativa un chiarimento del legislatore sarebbe stato “quanto mai auspicabile” e in questo senso l’introduzione della disciplina del lavoro agile “avrebbe potuto rappresentare la sede più idonea e coerente per intervenire sul significato dell’occasionalità lavorativa rispetto alle attività prive di precisi vincoli di orario o luogo di lavoro”.
Tuttavia, “diversamente da quanto era lecito attendersi”, la disciplina del lavoro agile di cui agli artt. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81, “non offre invece alcuna indicazione utile alla soluzione della questione, limitandosi a ribadire, con una scarna ed inutile disposizione, quanto poteva già facilmente desumersi dalla normativa vigente”.
In particolare alla disciplina assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è dedicato l’art. 23 della legge 81/2017 che “riconoscendo al secondo comma il diritto alla tutela contro gli eventi professionali ‘dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali’, non aggiunge in realtà nulla di nuovo rispetto ad una tutela che era già pacificamente applicabile ai lavoratori agili in quanto espressamente qualificati dalla stessa legge come subordinati”. E non pare costituire un elemento di novità “l’estensione della tutela agli eventi occorsi all’esterno degli spazi aziendali” dal momento che la giurisprudenza e lo stesso legislatore erano già pervenuti “al risultato di svincolare la garanzia indennitaria dai confini tipografici dell’impresa”.
Esiste, dunque, il problema della “prova del collegamento funzionale tra le specifiche circostanze che hanno determinato l’evento infortunistico e l’attività lavorativa prestata ‘senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro’ (art. 18, comma 1)”. Una questione che si complica ulteriormente “in caso di infortunio in itinere, per il quale il terzo comma dell’art. 23, oltre a richiamare i limiti e le condizioni di indennizzabilità previste dalla definizione generale di cui all’art. 2 del T.U., dispone semplicemente che la scelta del luogo della prestazione sia ‘dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza’”.
Riguardo alla prova a carico del lavoratore “della sussistenza dell’occasione di lavoro rispetto ad una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nella quale l’abitazione o qualunque altro luogo da lui prescelto possono diventare luogo di lavoro”, anche le moderne tecnologie di tracciamento non sembrano offrire una risposta efficace. Infatti queste, “al di là della loro condizionata legittimità, non potrebbero comunque dimostrare il collegamento funzionale tra il lavoro e l’evento occorso in assenza di connessione digitale nel corso di attività preparatorie o strumentali allo svolgimento della prestazione”.
E dunque, conclude l’autore con riferimento alla legge 81/2017, non occorrono ulteriori considerazioni per comprendere “come la disciplina del lavoro agile abbia rappresentato per molti versi un’occasione mancata per fare chiarezza su un problema tutt’altro che trascurabile e anzi prevedibilmente destinato nel prossimo futuro ad assumere sempre maggiore ampiezza”.
Rimandiamo, in definitiva, alla lettura integrale del saggio che si sofferma su molti altri aspetti:
- l’evoluzione del significato dell’occasione di lavoro: dal rischio specifico o aggravato al rischio improprio;
- l’accertamento dell’elemento teleologico in assenza delle coordinate spazio-temporali della prestazione lavorativa;
- sulla perdurante necessità della tutela differenziata tra eventi professionali e comuni e la nozione presuntiva di occasione di lavoro.
RTM
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