20/04/2010: I soggetti responsabili della sicurezza nell’edilizia: responsabilità e obblighi dei lavoratori, diritti e doveri dei lavoratori autonomi. Gli addetti alla gestione delle emergenze e i soggetti con altri incarichi in materia di sicurezza.
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Le responsabilita' in edilizia: lavoratori e addetti alle emergenze
In relazione al documento " La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" - un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte – continuiamo l’approfondimento dei ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti responsabili della sicurezza.
In precedenti articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008, ci siamo occupati di datori di lavoro, dirigenti e preposti, di RSPP, medico competente e RLS.
Per concludere l’analisi delle figure relative all’impresa - in un prossimo articolo parleremo delle figure relative alla committenza – ci occupiamo ora dei lavoratori, con specifico riferimento anche ai lavoratori autonomi, ai lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e dei soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza.
Lavoratori
Il manuale ci ricorda che il lavoratore è “la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto subordinato anche speciale”.
Il documento raccoglie un elenco con le diverse figure aziendali equiparabili a quella di lavoratore, ad esempio il socio lavoratore di cooperativa o società, l’associato in partecipazione, il tirocinante, ….
L’applicazione del Decreto legislativo 81/2008 riguarda espressamente anche particolari categorie di lavoratori per i quali è bene capire chi siano i soggetti responsabili della sicurezza:
- “nei confronti dei prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore;
- per i lavoratori a distacco (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
- nei confronti dei lavoratori a progetto (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) e dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 del Codice di procedura civile) le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
Individuata la figura del lavoratore, l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 ci ricorda che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Gli obblighi dei lavoratori secondo il Testo Unico:
“a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente”.
Si ricorda infine che i lavoratori devono “esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Per i componenti delle imprese familiari (articolo 230-bis del Codice civile) si applicano gli artt. 21 e 26 del Testo Unico.
Lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo è “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera s enza vincolo di subordinazione”.
Se lavora nei cantieri si adegua alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza e deve metter in atto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC), trasmessogli dall’impresa affidataria, e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).
In particolare i lavoratori autonomi che “concorrono alla realizzazione dell’opera devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008”;
- munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al Titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- “munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto”.
E, in relazione ai rischi delle attività svolte e “con oneri a proprio carico”, hanno facoltà di:
- “beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell’attuale normativa”.
Si ricorda poi che questi lavoratori “devono conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d’uso degli impianti, delle opere provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione”.
Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze
Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro “all’interno dell’azienda, previa consultazione del RLS, per svolgere specifici compiti operativi connessi all’attività di prevenzione e di emergenza, quali:
- prevenzione incendi (gestione e controllo delle attività programmate per evitare l’insorgere del rischio incendio);
- lotta antincendio (interventi atti a evitare o limitare le conseguenze di un incendio);
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- salvataggio (ad esempio, il recupero lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dal pericolo);
- primo soccorso;
- gestione delle emergenze in genere”.
Questi lavoratori devono risultare “in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell’azienda, delle tipologie di rischio e della collocazione geografica”.
Inoltre l’incarico “deve avvenire per iscritto e i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo”.
Il manuale, a cui rimandiamo il lettore, si sofferma molto sugli aspetti formativi con particolare riferimento alla formazione, alla idoneità e all’aggiornamento:
- dei lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.M. del 10 marzo 1998);
- degli addetti al pronto soccorso aziendale (D.M. 388 del 15 luglio 2003).
Si ricorda infine che il datore di lavoro “può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori”.
In questo caso deve:
- “informare preventivamente il RLS/ RLST;
- frequentare i corsi di formazione per il primo soccorso e per la prevenzione incendi ed evacuazione, previsti per i lavoratori incaricati;
- frequentare i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori incaricati di cui al punto precedente”.
Soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza
Concludiamo ricordando che, in aggiunta ai ruoli indicati e agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008, è possibile - soprattutto nei cantieri - che alcuni lavoratori siano incaricati di espletare altri compiti legati alla sicurezza.
“L’indicazione di questi soggetti e delle loro mansioni fanno parte dei contenuti minimi del POS, previsti al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.
Generalmente fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione ( SPP) e, a titolo esemplificativo, possono essere incaricati:
- “del controllo periodico delle armature nei lavori di scavo;
- del coordinamento per l’utilizzo delle gru interferenti;
- del controllo della segnaletica di sicurezza, anche stradale”.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo 2: I soggetti responsabili della sicurezza (formato PDF, 122 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.
Il manuale ci ricorda che il lavoratore è “la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto subordinato anche speciale”.
Il documento raccoglie un elenco con le diverse figure aziendali equiparabili a quella di lavoratore, ad esempio il socio lavoratore di cooperativa o società, l’associato in partecipazione, il tirocinante, ….
L’applicazione del Decreto legislativo 81/2008 riguarda espressamente anche particolari categorie di lavoratori per i quali è bene capire chi siano i soggetti responsabili della sicurezza:
- “nei confronti dei prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore;
- per i lavoratori a distacco (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
- nei confronti dei lavoratori a progetto (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) e dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 del Codice di procedura civile) le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
Individuata la figura del lavoratore, l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 ci ricorda che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Gli obblighi dei lavoratori secondo il Testo Unico:
“a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente”.
Si ricorda infine che i lavoratori devono “esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Per i componenti delle imprese familiari (articolo 230-bis del Codice civile) si applicano gli artt. 21 e 26 del Testo Unico.
Lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo è “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera s enza vincolo di subordinazione”.
Se lavora nei cantieri si adegua alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza e deve metter in atto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC), trasmessogli dall’impresa affidataria, e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).
In particolare i lavoratori autonomi che “concorrono alla realizzazione dell’opera devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008”;
- munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al Titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- “munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto”.
E, in relazione ai rischi delle attività svolte e “con oneri a proprio carico”, hanno facoltà di:
- “beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell’attuale normativa”.
Si ricorda poi che questi lavoratori “devono conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d’uso degli impianti, delle opere provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione”.
Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze
Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro “all’interno dell’azienda, previa consultazione del RLS, per svolgere specifici compiti operativi connessi all’attività di prevenzione e di emergenza, quali:
- prevenzione incendi (gestione e controllo delle attività programmate per evitare l’insorgere del rischio incendio);
- lotta antincendio (interventi atti a evitare o limitare le conseguenze di un incendio);
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- salvataggio (ad esempio, il recupero lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dal pericolo);
- primo soccorso;
- gestione delle emergenze in genere”.
Questi lavoratori devono risultare “in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell’azienda, delle tipologie di rischio e della collocazione geografica”.
Inoltre l’incarico “deve avvenire per iscritto e i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo”.
Il manuale, a cui rimandiamo il lettore, si sofferma molto sugli aspetti formativi con particolare riferimento alla formazione, alla idoneità e all’aggiornamento:
- dei lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.M. del 10 marzo 1998);
- degli addetti al pronto soccorso aziendale (D.M. 388 del 15 luglio 2003).
Si ricorda infine che il datore di lavoro “può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori”.
In questo caso deve:
- “informare preventivamente il RLS/ RLST;
- frequentare i corsi di formazione per il primo soccorso e per la prevenzione incendi ed evacuazione, previsti per i lavoratori incaricati;
- frequentare i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori incaricati di cui al punto precedente”.
Soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza
Concludiamo ricordando che, in aggiunta ai ruoli indicati e agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008, è possibile - soprattutto nei cantieri - che alcuni lavoratori siano incaricati di espletare altri compiti legati alla sicurezza.
“L’indicazione di questi soggetti e delle loro mansioni fanno parte dei contenuti minimi del POS, previsti al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.
Generalmente fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione ( SPP) e, a titolo esemplificativo, possono essere incaricati:
- “del controllo periodico delle armature nei lavori di scavo;
- del coordinamento per l’utilizzo delle gru interferenti;
- del controllo della segnaletica di sicurezza, anche stradale”.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo 2: I soggetti responsabili della sicurezza (formato PDF, 122 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.
PDC
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