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I quesiti sul decreto 81: le procedure di sicurezza per le forniture

I quesiti sul decreto 81: le procedure di sicurezza per le forniture
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

20/03/2013

Sulle procedure di sicurezza da attuare per le imprese che nei cantieri edili forniscono materiali diversi dal calcestruzzo. A cura di G.Porreca.

 
Bari, 20 Mar - Sulle procedure di sicurezza da attuare per le imprese che nei cantieri edili forniscono materiali diversi dal calcestruzzo. A cura di Gerardo Porreca (  www.porreca.it).
 
Quesito
Per le imprese di  fornitura di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili il Ministero del Lavoro ha stabilite delle procedure di sicurezza ma nel caso della fornitura di materiali e/o attrezzature in generale quali sono gli obblighi da rispettare?
 
Risposta
Il problema della fornitura di materiali e/o attrezzature nei cantieri temporanei o mobili è molto avvertito in quanto quella della  fornitura di materiali è una delle operazioni più diffuse che si riscontrano nei cantieri temporanei o mobili. Lo stesso in verità si è già affrontato in passato ma è l’occasione questa per rifare il punto sulla situazione anche alla luce delle indicazioni che il Ministero del Lavoro ha inteso recentemente dettare con riferimento in particolare alla fornitura del calcestruzzo nei cantieri stessi.

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Quando si parla di forniture di materiali e/o attrezzature la prima cosa da fare, ai fini della applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è quella di individuare e precisare se si tratta di una fornitura e posa in opera, allorquando è da intendersi che il fornitore partecipi alle lavorazioni che si svolgono in cantiere, o di una “mera” fornitura, e cioè di una fornitura pura e semplice di materiali e/o attrezzature. Sulla mera fornitura il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha già avuto modo di esprimersi in occasione della circolare n. 4 del 28/2/2007, emanata per la verità in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996 che come è noto sono stati successivamente abrogati e recepiti nel D. Lgs. n. 81/2008, nella quale la mera fornitura nei cantieri temporanei o mobili è stata assimilata alla fornitura a piè d’opera e ciò in verità condivisibilmente non ritenendo di poter considerare come tale quella fornitura di materiali che viene abbinata in un certo qual modo ad una messa in opera dei materiali medesimi.
 
Lo stesso Ministero del Lavoro nella citata circolare ebbe modo di precisare, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, che le aziende impegnate in un cantiere edile nelle attività di fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature non devono redigere il POS, essendo l’obbligo della redazione di tale documento, per effetto del combinato disposto dell’art. 9.1, c) bis dell’allora D. Lgs. 494/96 (attuale art. 96 comma 1 lettera g) e dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/03 (attuale punto 3.2. dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008), posto a carico unicamente delle imprese che eseguono i lavori indicati nell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 (attuale Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008) e non potendo tale obbligo essere esteso anche a quelle imprese che, pur presenti in cantiere, non partecipassero in maniera diretta all’esecuzione dei lavori, tra le quali il Ministero del Lavoro nella citata circolare ha fatto appunto ricadere le aziende che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature.
 
Il Ministero del Lavoro, inoltre, nella citata Circolare n. 4 del 28/2/2007 ebbe altresì a precisare che “le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera presenza di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008). Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D. Lgs. n. 626/94 (attuale art. 26 comma 1 lettera b del D. Lgs. n. 81/2008) mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti)”.
 
“L’azienda fornitrice, da parte sua”, ebbe a concludere il Ministero del Lavoro nella citata circolare, “come effetto della applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b) (attuale art. 26..2, b) dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere”.
 
Successivamente il D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha preso in considerazione il caso delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia nell’art. 96, contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che nell’art. 26 dello stesso decreto legislativo, contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti ed applicabile a qualunque tipo di attività lavorativa svolta.
 
Con l’art. 96 comma 1 lettera g), infatti, il D. Lgs. n. 81/2008 ha ribadito che “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”, ma poi con il comma 1 bis, introdotto nello stesso art. 96 dal decreto correttivo n. 106/2009, ha precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” fermo restando però che “in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto” con il quale sono stati fissati gli obblighi in generale connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Si fa osservare a tal punto, per quanto riguarda in particolare l’ obbligo della redazione del DUVRI, che secondo il comma 3 bis di tale art. 26, aggiunto con il decreto correttivo,“ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 (che prevede la redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché………”
 
E’ chiaro quindi che dalla lettura coordinata dei due articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sopraindicati, il 96 ed il 26,  deriva una situazione del tutto particolare per le aziende di mere forniture di materiali ed attrezzature e cioè che le stesse sono in definitiva esonerate sia dall’obbligo della redazione del POS, per effetto dell’art. 96 comma 1 bis, che dall’obbligo della partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26 comma 3 bis, fermo restando comunque che, per espressa indicazione del legislatore, queste sono comunque tenute a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate per effettuare la fornitura in cantiere (comma 2 lettera b) nonché a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a coordinarsi in cantiere (comma 3).
 
Venutasi a creare questa situazione a dir poco paradossale, ai fini della prevenzione degli infortuni, in base alla quale il mero fornitore di materiali non sia tenuto a redigere né il POS né il DUVRI (l’esperienza ci insegna che non poche volte durante tale operazione si sono verificati degli eventi infortunistici), il Ministero del Lavoro, chiamato ad esprimersi in particolare in merito alle operazioni di fornitura di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, è intervenuto, attraverso la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, a porre sostanzialmente un rimedio alle indicazioni del legislatore e, in applicazione appunto dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, ha fornito alle imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, con la Lettera Circolare del 10/2/2011, indicazioni operative relativamente alle informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.
 
La citata Lettera Circolare fornisce in particolare anche delle indicazioni su quando considerare la fornitura di calcestruzzo come “mera” fornitura o meno, ai fini ovviamente dell’applicazione degli articoli 26 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto nella stessa viene esplicitamente indicato che “il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera  del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna  o il secchione o il terminale in gomma della pompa” lasciando intendere che in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.
 
Il quesito che ora si riscontra invece riguarda la fornitura nei cantieri edili di materiali in generale diversi dal calcestruzzo. In tal caso valgono ovviamente tutte le considerazioni svolte in merito alla individuazione della mera fornitura o meno e sono trasferibili in sostanza tutte le indicazioni che il Ministero del Lavoro ha dato con la succitata Lettera Circolare del 10/2/2011 con riferimento alle forniture del calcestruzzo. Anche in tal caso in altre parole la fornitura è da intendersi mera fornitura se viene fatta a pie’ d’opera e chi la effettua non partecipa assolutamente alla messa in opera del materiale portato in cantiere ed il fornitore, in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve provvedere, in termini di informazione e collaborazione specifica, così come già previsto per la fornitura del calcestruzzo, a fornire preventivamente tutte le informazioni necessarie sulle operazioni che deve eseguire all’interno del cantiere. Lo stesso d’altro canto deve ricevere le informazioni da parte di chi lo ospita al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che operano in cantiere. Anche per quanto riguarda i materiali diversi dal calcestruzzo quindi se alla fornitura si accompagna la messa in opera dei materiali stessi è chiaro che si ha a che fare con una impresa che partecipa alla esecuzione dei lavori per cui il datore di lavoro della stessa dovrà provvedere a redigere il POS, in applicazione dell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e con i contenuti minimi di cui al punto 3.2. dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs..
 
E’ chiaro che in ogni caso infine dell’ accesso in cantiere dell’impresa incaricata della fornitura dei materiali e quindi della presenza di eventuali rischi interferenziali che possono derivare nel corso di tale operazione, dovrà comunque essere informato sia il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente, (si ricorda che nei PSC devono essere programmate ed indicate le zone del cantiere destinate al carico e scarico dei materiali) che l’impresa affidataria e quanto sopra l’impresa che ha richiesta la fornitura lo dovrà fare integrando il suo POS in maniera tale che l’impresa affidataria stessa o il coordinatore possano valutare la compatibilità delle operazioni di fornitura con il proprio POS e con il PSC e possano apportare, se necessario, eventuali variazioni e quindi coordinare le operazioni di fornitura dato che le imprese fornitrici operano nel cantiere sottoposto al loro controllo.
 
 

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