Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Coordinatori per la sicurezza: l’Europa condanna l’Italia

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Edilizia

15/10/2010

La Corte di Giustizia europea condanna l'Italia per aver eluso gli obblighi in materia di coordinatore per la sicurezza: è sempre obbligatorio in caso di più imprese in cantiere, anche se non è richiesto il permesso di costruire. A cura di R. Dubini.

 
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea condanna l'Italia per aver eluso gli obblighi in materia di coordinatore per la sicurezza
 
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 7 ottobre scorso nel procedimento C-224/09, ha applicato il comma 1 dell'articolo 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE condannando la Repubblica Italiana per aver esentato il committente dall'obbligo della nomina dei coordinatori per la progettazione nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese.
 
La Comunità Europea ha dichiarato fuori legge (europea) l'articolo 90 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2009 perché consente di derogare all'obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori nel caso di lavori privati non soggetti al permesso di costruire.


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
La corte di Giustizia precisa che il comma 2 dello stesso articolo 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE impedisce alla legge nazionale di prevedere l'obbligo per il coordinatore della realizzazione dell'opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo la presenza di rischi particolari quali contemplati all'allegato II di detta direttiva:
"l’art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, il cui tenore letterale è chiaro e preciso ... stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, non ammette alcuna deroga a tale obbligo. Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per un cantiere in cui sono presenti più imprese, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari. Per quanto concerne il momento in cui si deve procedere alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute, dagli artt. 5 e 6 della direttiva 92/57 risulta che costui deve essere designato all’atto della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori" (sentenza citata).
 
L'epilogo della sentenza è esplicito:
"Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 3 della direttiva 92/57 deve essere interpretato come segue:
– il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;
– il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva"
 
 
Il comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea:
 
Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, il diritto dell’Unione esige che venga designato
un coordinatore per la sicurezza e che questi rediga un piano di sicurezza
qualora esistano rischi particolari
La circostanza che un permesso di costruire sia o no richiesto è irrilevante
 
La direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili1 stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori. Essa prescrive altresì che il committente o il responsabile dei lavori controlli che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella direttiva.
 
In base alla legge italiana che traspone detta direttiva, l’obbligo di designare tale coordinatore e di redigere un siffatto piano non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire.
 
Nel 2008 gli ispettori del servizio di tutela del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano hanno effettuato un’ispezione presso un cantiere edile avente ad oggetto il rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione ad un’altezza di circa 6-8 metri. Il parapetto, l’autogrù e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere. Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana. Contro la proprietaria dell’immobile, committente dei lavori, è stato avviato un procedimento penale per violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva.
 
Il Tribunale di Bolzano nutre dubbi riguardo alle deroghe che il diritto italiano prevede in relazione all’obbligo di designare un coordinatore per la sicurezza. Tale giudice ritiene che il legislatore – nel supporre che un cantiere di lavori privati sia di modesta entità e dunque privo di rischi – non avrebbe considerato che anche lavori non soggetti a permesso di costruire possono essere complessi e pericolosi e richiedere, di conseguenza, la nomina di un coordinatore per la sicurezza.
 
Detto giudice chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se la direttiva osti ad una normativa nazionale che, da un lato, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza tanto per la progettazione dell’opera quanto per la realizzazione dei lavori, e che, dall’altro, preveda l’obbligo per il coordinatore di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese.
 
La legislazione italiana relativa all’obbligo previsto dalla direttiva di designare i coordinatori e di redigere un piano di sicurezza2 è già venuta all’esame della Corte3.
Nella sentenza odierna, la Corte ricorda, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo.
Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.
La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo (incombente al committente o al responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori.
In secondo luogo, per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati nella direttiva o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
Ne consegue che, per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso.
La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati in detta direttiva.
 
1Direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245, pag. 6).
 
2 La direttiva 92/57 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano mediante il decreto legislative 494 del 14 agosto 1996, modificato a più riprese, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che definisce gli obblighi incombenti al committente o al responsabile dei lavori per quanto riguarda la designazione del coordinatore per la sicurezza in tali cantieri.
 
3Sentenza della Corte 25 luglio 2008, causa C-504/06, Commissione/Italia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/10/2010 (10:30:06)
La conseguenza della decisione della Corte di Giustizia europea è che l'Italia è obbligata a cancellare il comma 11 dell'articolo 90 dal dlgs 81/2008, cosa che necessariamente deve avvenire a breve termine.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!