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Le criticità della sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali

Le criticità della sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Cantieri stradali

19/07/2016

Un intervento riporta le esperienze di un RSPP relative alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali. Le criticità e difficoltà, la valutazione dei rischi, il quadro normativo e l’interpretazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.


Roma, 19 Lug – Abbiamo più volte accennato al “ lavoro altamente pericoloso degli operatori nei cantieri stradali”, ai troppi infortuni mortali degli operatori, ai tanti infortuni gravi, all’indice infortunistico che è superiore anche a quello dei cantieri edili. 
 
Proprio per questo motivo torniamo a parlare oggi di cantieri stradali, affidandoci alle riflessioni e alle esperienze in questo campo di un  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), presentate al seminario tecnico, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall’Associazione  AIIT, “La gestione della sicurezza nei cantieri stradali. Quadro normativo ed esperienze sul campo” (26 Marzo 2015, Roma).

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In “La sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali: esperienza di un RPSS”, a cura di Gianpaolo Primus (MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.p.A.) innanzitutto si danno informazioni sull’applicazione della nozione giuridica e giurisprudenziale di ‘luogo di lavoro’ all’ambiente stradale dal punto di vista prevenzionistico (D.Lgs. 81/2008) e si sottolinea, ad esempio, una pronuncia della Cassazione in cui si indica che il luogo di lavoro è il “luogo accessibile potenzialmente da parte del lavoratore ‘indipendentemente dall’attività lavorativa’”.
 
Riguardo poi al principio della ‘massima sicurezza fattibile’, il relatore riporta una serie di criticità nella gestione della sicurezza nei cantieri stradali:
- segregazione del luogo di lavoro: “in ambito stradale, l’accesso all’ambiente di lavoro nel quale operano i lavoratori non può essere filtrato e selezionato mediante meccanismi selettivi degli accessi al luogo di lavoro, come avviene comunemente in un’azienda”;
- peculiarità del luogo di lavoro: “sull’asse stradale vi è una sproporzione numerica importante tra i ‘lavoratori’ a vario titolo, rispetto ai quali si devono apprestare le tutele previste in materia di salute e sicurezza del lavoro, e i terzi oggetti che transitano in orario diurno e notturno”;
- posizioni di garanzia: “in ambiente stradale vigono contestualmente le norme di salute e sicurezza del lavoro e quelle contenute nel Codice della strada. In tale ambito si intrecciano le posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza con relativi obblighi e divieti, con gli obblighi e divieti posti da Codice della Strada. In termini di competenze in materia di controlli, gestione delle emergenze e soccorsi operano vari soggetti la cui attività si sovrappone a quella di coloro che rivestono posizioni di garanzia riguardo a salute e sicurezza dei lavoratori”;
- tutela dei terzi: “le norme antinfortunistiche non sono stabilite soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa”;
- valutazione dei rischi: “obbligo di valutare tutti i rischi in un ambiente di lavoro in cui da un lato le misure di prevenzione individuate e adottate a tutela dei lavoratori dispongano una tutela indiretta anche ai terzi, dall’altro i terzi stessi possono essere fattore di rischio e possibile causa di lesioni per i lavoratori tramite la commissione di condotte illecite di natura sia colposa che dolosa”;
- letteratura di settore: “scarsa presenza di strumenti di orientamento che identifichino la ‘ massima sicurezza fattibile’ da intendersi come linee guida, norme tecniche e buone prassi di settore”.
 
Il relatore si sofferma poi brevemente sulla valutazione dei rischi e sulle misure generali di tutela con riferimento a:
- “eliminazione alla fonte o riduzione al minimo dei rischi;
- limitazione del numero degli esposti;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- informazione, formazione ed istruzioni adeguate ai lavoratori;
- segnali di avvertimento e di sicurezza”.
 
E riporta il quadro normativo di cui bisogna tener conto, oltre al D.Lgs. 81/2008:
- D.Lgs. 285/92: Nuovo Codice Della Strada - Principi generali;
- D.P.R. 495/92 e 610/96: Norme per la realizzazione e posa dei segnali;
- Disciplinare Tecnico D.M. Infr. e Trasp. 10 luglio 2002 relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
 
Dal Decreto 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico) si riportano delle definizioni relative al cantiere.
Infatti con “la generica dizione ‘cantieri’ si intende una qualsiasi anomalia che costituisce un pericolo per gli utenti (cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, ecc..)”. E possiamo avere:
- cantieri fissi: “un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata. Il segnalamento comporta una segnaletica in avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione;
- cantieri mobili: un cantiere mobile è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora. Per la segnaletica dei cantieri mobili è previsto l’impiego di più veicoli appositamente attrezzati. Di norma il cantiere mobile può essere usato solo su strade con almeno due corsie per senso di marcia. Sarà inoltre opportuno che il cantiere sia operativo in condizioni di scarso traffico”.
 
Sempre a proposito di criticità sono poi riportate alcune riflessioni sul Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, un decreto emanato in applicazione a comma 2-bis dell’art. 161 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) collocato all’interno del Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro).
Ad esempio “non è presente all’interno di tale disposizione una specifica e puntuale indicazione dei soggetti destinatari delle tutele ed in particolare destinatari della formazione, informazione ed addestramento”.
Inoltre se l’art. 1 comma 2 indica che le attività lavorative “previste dal decreto fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi di segnalamento di cui all’art 2 (in realtà punto 2 dell’allegato)” del Disciplinare del 10 luglio 2002 (e le situazioni individuate dal Disciplinare sono “anomalie quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado ecc. che costituiscono un pericolo per gli utenti”), dal “combinato disposto dei due decreti se ne evince una prima destinazione estensiva dell’applicazione a tutti i soggetti che a vario titolo operano in tali situazioni”;
Altri elementi che consolidano l’interpretazione estensiva dei soggetti destinatari sono correlati a:
-  quanto contenuto nell’art. 2 (che fa riferimento all’All.I) con riferimento alle premesse dell’All. I: ‘il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare’;
- quanto contenuto nell’art. 3 su informazione e formazione che fa riferimento anche all’allegato II (il punto 2 dell’Allegato II “prevede testualmente che i corsi sono diretti a: ‘lavoratori adibiti all’istallazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico’;
- quanto indicato nell’art. 4 sui dispositivi di protezione individuale.
 
Il relatore, sempre con riferimento al DI 4 marzo 2013, indica, in conclusione, che “in applicazione di un generale principio di precauzione, nonostante la disomogeneità contenuta nel decreto che non prevede un esplicito campo di applicazione soggettivo, in via cautelativa è opportuno orientarsi verso una lettura estensiva del decreto, identificando nei destinatari delle tutele previste anche coloro che a vario titolo svolgono attività lavorative in presenza di traffico veicolare”.
 
Segnaliamo, infine, che il documento agli atti, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche utili indicazioni sulle buone prassi per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare.
 
 
La sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali: esperienza di un RPSS”, a cura di Gianpaolo Primus (MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.p.A.), intervento al seminario tecnico dal titolo “La gestione della sicurezza nei cantieri stradali. Quadro normativo ed esperienze sul campo” (formato PDF, 2.99 MB).
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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