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Prescrizioni dell’organo di vigilanza e indicazioni di misure specifiche

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Banche e vigilanza

30/06/2008

La Cassazione: l’ispettore dell’organo di vigilanza, può e non deve necessariamente indicare nel provvedimento di prescrizione delle misure atte a far cessare uno stato di pericolo per la sicurezza. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha evidenziata la utilizzabilità della testimonianza nell’ambito del dibattimento in sede giudiziaria degli ispettori degli organi di vigilanza e la validità della documentazione da questi acquisita nel corso delle loro indagini ed ha precisato altresì che l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 c.p.p., può e non deve necessariamente accompagnare la prescrizione rilasciata ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 758/1994 allo scopo di far eliminare la contravvenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la indicazione delle misure specifiche atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 
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La sentenza in esame è stata emessa a seguito di un ricorso finalizzato al suo annullamento e presentato da un datore di lavoro il quale era stato condannato da un Tribunale alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 11 del D. P. R. n. 547/1955 del 1955 perché, quale legale rappresentante di una società aveva consentito lo stoccaggio nella zona destinata a magazzino, di alcuni bancali contenenti riviste sovrapposti in modo instabile ed in maniera tale da costituire un pericolo per i lavoratori addetti alla movimentazione dei bancali stessi.
 
Il ricorrente invocava, in particolare tra l’altro, la inutilizzabilità della testimonianza degli ispettori, delle foto da questi fatte e dei verbali di ispezione per violazione dell'articolo 220 disp. att. c.p.p. “in quanto gli ispettori quali ufficiali di PG, all'atto del sopralluogo, avrebbero dovuto rendere edotto (il contravventore) della assunzione della qualità di indagato facendogli eleggere domicilio e nominare un difensore di fiducia” e lamentava altresì che “i verbali di ispezione sarebbero stati compilati in violazione degli articoli 136 e 137 c.p.p. in quanto privi della sottoscrizione e delle dichiarazioni dei presenti, né vi sarebbe stata alcuna contestazione immediata come richiesto anche dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 14”.
 
Veniva posta altresì in evidenza dal contravventore la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento adottato dagli ispettori in quanto emesso in assoluto contrasto con quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni rese sia del consulente tecnico di parte, il quale avrebbe escluso il pericolo di crollo, fatta salva l'ipotesi di un grave errore da parte del mulettista, sia del responsabile della sicurezza della società che avrebbe attestato la costante attenzione dell'azienda per gli aspetti della prevenzione antinfortunistica e testimoniato che la movimentazione dei bancali avveniva tramite muletti dotati di gabbia di protezione per il manovratore. Il ricorrente richiedeva in più la “nullità dell'azione penale per violazione dell'articolo 220 disp. att. c.p.p. e Decreto Legislativo n. 547 del 1955, articolo 11 stante la genericità della diffida”.
 
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato ed ha motivato il rigetto con le argomentazioni di seguito indicate.
 
In merito alla richiesta inutilizzabilità della testimonianza degli ispettori la suprema Corte ha tenuto a precisare che il Tribunale aveva assunto le proprie decisioni fondandole esclusivamente sulle dichiarazioni degli ispettori della ASL i quali, nel corso di un controllo di carattere amministrativo, avevano riscontrato l'irregolare e pericoloso stoccaggio della merce nel locale del ricorrente e sulle fotografie scattate nel corso del loro sopralluogo ed in merito ha sostenuto altresì che “nessuna questione può in realtà essere posta in relazione alla testimonianza resa dagli ispettori ben potendo questi ultimi essere sentiti in dibattimento per descrivere l'attività d'indagine svolta e la situazione dei luoghi accertata”.
 
Per quanto riguarda i rilievi fotografici che documentano la situazione degli scaffali la Corte di Cassazione ha precisato che “si tratta invece di accertamenti non ripetibili - peraltro mai disconosciuti dal ricorrente - che come tali possono certamente essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 Rv. 234906)” aggiungendo inoltre che “versandosi nella specie - limitatamente ai rilievi fotografici - in tema di accertamenti urgenti, il ricorrente non può dolersi della mancata possibilità di nominare e fare intervenire un difensore in quanto quest'ultimo, a mente degli articoli 354 e 356 c.p.p., ha facoltà di assistere a tali atti solo se presente”.
 
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese del consulente di parte che ha testimoniato sulla stabilità dei bancali la Sez. IV ha tenuto a precisare che già il giudice di merito aveva indicato le ragioni per le quali non le aveva ritenute rilevanti ai fini della propria decisione.
 
Sull'ultima lagnanza del ricorrente con la quale veniva contestata la genericità della diffida (evidentemente confusa con la prescrizione) la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso precisando che “Quanto al dettato del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20, occorre ricordare che la disposizione in esame - citata dal ricorrente per avvalorare la tesi dell'obbligo di specificità delle prescrizioni - si articola in realtà su più commi”. Infatti prosegue la suprema Corte “occorre evidenziare che la prescrizione menzionata al comma 1 della norma citata secondo cui l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 c.p.p., impartisce al contravventore allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, può e non deve essere necessariamente accompagnata - a mente di quanto dispone il successivo comma 3 - dalla indicazione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro ad opera dell'organo di vigilanza”.
 
 

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