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Come fare la valutazione dei rischi relativi al nuovo coronavirus?

Come fare la valutazione dei rischi relativi al nuovo coronavirus?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

26/02/2020

Cominciano ad essere elaborati i primi modelli di valutazione del rischio biologico con specifico riferimento al rischio di contagio del nuovo coronavirus. La normativa, gli scenari standard possibili e le misure di prevenzione e protezione.

 

In questa fase di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2), il nostro giornale sta raccogliendo informazioni che possano essere utili alle aziende e agli operatori per affrontare le problematiche che riguardano il mondo del lavoro.

E un tema da affrontare è sicuramente relativo alla valutazione del rischio che, come sappiamo e come ricordato in una recente intervista, deve comprendere anche il rischio biologico.

 

Per supportare aziende e operatori riceviamo e volentieri presentiamo un DVR - inviato ed elaborato da un nostro lettore, l’Ing. Andrea Ravanelli, insieme al Dott. Fabio Di Lorenzo e la Dott.essa Irene Aguzzi - relativo al rischio biologico del nuovo coronavirus. Un modello che può essere, in particolare per gli RSPP esterni, uno strumento agile per fronteggiare il variare quotidiano della situazione e per offrire indicazioni per una eventuale, laddove si ritenga necessario farlo, aggiornamento della valutazione dei rischi.

Chiaramente il documento non può essere applicato, tal quale, alle realtà che fanno deliberato uso di agenti biologici (laboratori, sanità ospedaliera ecc.).

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

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Le richieste normative relative alla valutazione del rischio biologico

Nel documento “Valutazione del rischio biologico. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)” si riportano non solo varie informative preliminari sui coronavirus (CoV) e sul nuovo coronavirus, ma anche diverse indicazioni normative.

 

In particolare il documento fornisce delle risposte alle varie richieste normative del D.Lgs. 81/2008 (Titolo X – Esposizione ad agenti biologici).

 

Si ricorda che la normativa (art. 271) indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio (art. 17) tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

  1. della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2
  2. dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte
  3. dei potenziali effetti allergici e tossici
  4. della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta
  5. delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio
  6. del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Inoltre si segnala che il documento di cui all'articolo 17 deve essere integrato dai seguenti dati:

  1. le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici
  2. il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)
  3. le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
  4. i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate
  5. il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico

 

Il modello si sofferma poi anche sull’articolo 272 comma 2, sull’articolo 273 comma 1, sull’articolo 278 comma 1 e sull’articolo 280 (registro degli esposti e degli eventi accidentali) e per ogni punto esplicitato, laddove applicabile in relazione alle caratteristiche del nuovo coronavirus, fornisce tutte le informazioni disponibili o rimanda alla lettura delle altre parti del documento.

 

Gli scenari standard e le misure di prevenzione possibili

Se parte della valutazione viene già condotta attraverso le varie risposte relative alle richieste normative citate, un’altra parte della valutazione è presente nel capitolo dedicato alla “valutazione del rischio & misure di prevenzione e protezione”.

 

In questa parte si opta per una “composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell’azienda al variare delle condizioni”.

Si indica che l’eventuale modifica dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la ‘data certa’)” anche “mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro”. Tale eventuale “cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo”.

Inoltre le aziende che sono ospiti all’interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.) devono seguire “primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento. Le aziende che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall’Amministratore”.

 

Riprendiamo dal documento la tabella con la composizione degli scenari:

 

 

Nel primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio) – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)” - il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento;
  • Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del ‘decalogo’ estraibile dall’Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
  • Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle ‘istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani’ estraibile dall’Allegato 1 del presente documento;
  • Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
  • Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione”.

 

Si applicano, invece, “le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/ Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario”.

 

Veniamo al secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio).

 

In tale scenario – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘media’ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Tutte le misure indicate per Scenario 1;
  • Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
  • Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
  • Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese ‘The Lancet’);
  • Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
  • Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.

 

Veniamo al terzo scenario (elevata probabilità di diffusione del contagio) “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘elevata’ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”.

In questo scenario il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Tutte le misure indicate per Scenario 2;
  • Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
  • Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
  • Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.
  • Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro”.

 

Ricordando che, analogamente a quanto detto per il primo, anche per il secondo e terzo scenario si possono applicare le misure dello scenario successivo, veniamo, infine, al quarto scenario (molto elevata probabilità di diffusione del contagio).

 

 

Lo scenario è “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘molto elevata’ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”.

In questa situazione il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Tutte le misure indicate per Scenario 3;
  • Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
  • Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato”.

 

L’indice del documento

Rimandando alla lettura integrale del documento, ne riportiamo anche l’indice:

 

SOMMARIO   

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare      

RICHIESTE NORMATIVE     

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREREQUISITO

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO 

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

 

 

Tiziano Menduto

 

NB: In relazione ai successivi articoli pubblicati sul tema dell’eventualità di aggiornare o meno la valutazione dei rischi in relazione al coronavirus, riportiamo una breve dichiarazione degli autori del documento.

 

“Indipendentemente dalle motivazioni giuridiche che rendano necessario o meno un DVR per tale situazione, preso atto dello scambio di idee tra i lettori, i redattori ritengono doveroso sottolineare che il modello allegato:

  • non è stato messo in vendita su alcun canale, né multimediale né fisico;
  • è stato fornito a questa testata esclusivamente per spirito di condivisione, senza che fosse previsto alcun “ritorno” dalla sua pubblicazione, né economico, né pubblicitario, né sotto qualunque altra forma che potesse rendere vantaggi ai redattori o a società ad essi collegate;
  • per puro amore di informazione, si comunica che nessun esborso economico è stato richiesto dai redattori alla propria clientela per la redazione/fornitura del fascicolo, sia esso necessario o meno in stretto senso normativo”.

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Valutazione del rischio biologico. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto ‘coronavirus’) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)”, a cura dell’Ing. Andrea Ravanelli, del Dott. Fabio Di Lorenzo e della Dott.essa Irene Aguzzi (formato DOC, 591 kB).

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Vincenzo Biscardi - likes: 0
26/02/2020 (10:46:14)
Supporto di valutazione specifica molto utile e tempestivo. Grazie ai redattori del documento.
Rispondi Autore: Marco Comazzi - likes: 0
26/02/2020 (12:05:11)
Grazie della Condivisione
Rispondi Autore: Pietro Giommoni - likes: 0
26/02/2020 (12:44:53)
Siete grandissimi!
Grazie ai dott. Menduto - Ravenelli - Di Lorenzo - Aguzzi
Rispondi Autore: Pertici Laura - likes: 0
26/02/2020 (13:07:10)
Grazie ai redattori ed a chi lo ha divulgato.
Rispondi Autore: quadrini - likes: 0
26/02/2020 (13:23:16)
davvero molto utile. Complimenti
Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
26/02/2020 (14:06:01)
buongiorno volevo sapere se questa valutazione e nello specifico le misure di prevenzione adottate sono state elaborate anche con la collaborazione di un medico.
grazie.
Rispondi Autore: Alberto Manganiello - likes: 0
26/02/2020 (14:11:40)
Grazie per il materiale proposto e per la sua qualità
Rispondi Autore: Andrea Ravanelli - likes: 0
26/02/2020 (14:24:34)
Gentile Sig. Madaschi, nessuno di noi redattori è MC, ma la valutazione è stata sottoposta in visione a n.6 Medici Competenti, una volta redatta, per condivisione. Non sono da loro emerse segnalazioni. Tenga conto della ristrettezza dei tempi di redazione e del carattere di urgenza.
La scelta di condividerla in formato editabile è proprio legata al fatto che tale fascicolo (redatto in una notte) può essere perfezionato da ogni utilizzatore, anche da parte di Medici. Cordialmente. Ravanelli
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (15:19:37)
Buongiorno a tutti. Propongo una domanda alla quale ho avuto risposte contrastanti. Siamo sicuri che il Coronavirus sia un rischio
biologico da considerare sempre e comunque nell'ambito dei DVR aziendali? Anche per le attività non a rischio, come invece potrebbe essere ad esempio l'assistenza sanitaria? Auspico un chiarimento ufficiale in merito alla corretta applicazione del D.Lgs 81/2008 nel caso specifico da parte di chi di dovere. Buon lavoro.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/02/2020 (15:31:20)
Tolti i casi in cui l'uso degli agenti biologici è deliberato, magari una rilettura dell'art. 271 comma 4 e dell'allegato XLIV del D. Lgs. N. 81/2008 può aiutare tutti a comprendere su chi grava realmente l'obbligo di aggiornamento del DVR vista la comparsa del virus SARS-COV-2 ela conseguente patologia COVID-19
Rispondi Autore: Pietro Giommoni - likes: 0
26/02/2020 (15:48:30)
buongiorno ing. Catanoso, potrebbe essere più esplicito?
Rispondi Autore: SAVERIO SAVINI - likes: 0
26/02/2020 (16:02:28)
Volevo ringraziarvi per la qualità del documento proposto e per la sua facilità di gestione e per le possibilità di personalizzarlo alle specifiche situazioni aziendali.
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0
26/02/2020 (17:15:38)
Grazie e complimenti!
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (17:42:22)
Quindi, se non ho capito male, l'Ing. Catanoso sostiene che un aggiornamento del DVR è necessario solo per i laboratori e le attività sanitarie che utilizzano deliberatamente il SARS-CoV-2? Per queste attività la risposta è ovviamente sì. La questione da me posta non è l'applicazione o meno delle misure di cui all'art. 271 comma 4. La questione è più a monte ovvero l'applicazione o meno dell'art. 28 comma 1. Siamo quindi di fronte ad un rischio correlato al lavoro e che deve essere oggetto di valutazione (valutare tutti i rischi...), oppure ad un rischio che interessa la popolazione in generale e quindi per il quale il datore di lavoro non può avere responsabilità? La questione è aperta. Saluti.
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (18:16:47)
Ovviamente ringrazio PuntoSicuro per la condivisione dell'ottimo documento. Saluti
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/02/2020 (18:54:24)
Per Grossi.
Il rischio è "professionale" per i lavoratori che operano in aziende dove vi è l'uso deliberato di agenti biologici e per quelli che operano nelle aziende elencate all'allegato XLIV del decreto.
Queste devono procedere all'aggiornamento del DVR che, se redatto correttamente (e ci mancherebbe se non lo fosse…) già analizza il rischio da agenti biologici.

Per il resto delle aziende, il rischio è lo stesso di quello della popolazione e, quindi, non è un rischio professionale perché non è aggravato dall'attività lavorativa.
Il "tutti i rischi" dell'art. 15 e dell'art. 28 sono i rischi professionali e non qualunque tipo di rischio esogeno all'organizzazione aziendale.
Essendo, però, un rischio per la Salute Pubblica, ci si deve attenere alle indicazioni fornite dalle Autorità Competenti.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
26/02/2020 (18:56:18)
Concordo con Carmelo Catanoso. Ove non ci si trovi nelle situazioni di rischio professionale, non c'è alcun obbligo di provvedere all'aggiornamento del DVR trattandosi palesemente di aspetti puramente emergenziali che vanno gestiti con le misure imposte dal ministero, fermo restando ogni ulteriore previsione precauzionale del datore di lavoro. Diventa pertanto rischio professionale in tutti i casi previsti dall'All.XLIV o nei casi di esposizione deliberata a coronavirus. Se non fosse così, ogni azienda dovrebbe provvedere alla valutazione del rischio biologico per qualsiasi agente patogeno possibile o probabile, compresi quelli influenzali canonici annuali che pure mietono vittime.
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (19:07:19)
Perfetto. Grazie della conferma. Chiarissimo il suo punto di vista. Non da tutti condiviso però. Perché il D.Lgs 81 obbliga a valutare tutti i rischi, compreso, ad esempio, il rischio di esposizione alle radiazioni dei raggi solari durante il lavoro. Grazie a tutti per questa opportunità di confronto. Buon lavoro.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/02/2020 (19:20:27)
Per Grossi.
L'esposizione ai raggi UVA/B dipende dall'organizzazione del lavoro dell'impresa su cui il datore di lavoro può incidere palesemente e, pertanto, è un rischio professionale.
Il terremoto, no.
Un'inondazione, neanche.
La caduta di un'aereo, idem.
Per l'invasione degli alieni ne possiamo parlare.
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (19:42:52)
Molto bene. Porgo un esempio concreto lasciando perdere gli alieni..
Se un'azienda XYZ ha alle dipendenze un commesso viaggiatore che per motivi professionali ha contatti frequenti e ravvicinati con la popolazione in generale, il suo datore di lavoro non deve prendere in considerazione se il lavoratore possa essere considerato maggiormente esposto a rischio biologico per motivi professionali?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/02/2020 (19:54:59)
Perché l'agente di commercio può entrare a contatto con il Corona Virus solo quando gira per conto dell'azienda?
Quando finisce di girare nelle altre 16 ore della giornata cosa fa?
Conduce una vita monastica chiudendosi in un eremo?
I suoi conviventi fanno lo stesso?
Sono affetti da agorafobia e non escono di casa?
Il rischio di contagio è lo stesso se gira per clienti o per bar o se va a giocare a calcetto, si fa la corsetta con il gruppo sportivo, gioca a bocce al circolo, ecc..
Non è lo stesso se lavora in un laboratorio, se fa il portantino in ospedale, ecc.
Poi, ognuno può pensarla come gli pare.
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (20:07:26)
Infatti.. ognuno può pensarla come gli pare. L'INAIL nel 2010 durante la H1N1 infatti la pensava in modo differente.
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (20:08:05)
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/lavoratori-C-73/virus-a/h1n1-valutare-il-rischio-biologico-nei-luoghi-di-lavoro-AR-9540/
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (20:31:35)
Prima di pensare agli alieni, ai monaci in un eremo, agli affetti da agorafobia.. forse in questo spazio e meglio pensare ai datori di lavoro che possono anche essere preoccupati per la salute dei lavoratori che operano ai loro ordini. Buona serata
Rispondi Autore: Andrea Ravanelli - likes: 0
26/02/2020 (20:53:01)
Scusate se mi permetto di "moderare" ma mi sento causa della discussione...Vi prego di mantenere un confronto assolutamente con toni professionali e non sarcastici, non fatemi sentire in colpa per aver creato dissidi...
Credo che l'osservazione squisitamente giuridica dell'Ing. Catanoso (che stimo alla follia e che seguo sempre in prima fila quando tiene corsi di aggiornamento presso l'Ordine cui apparteniamo) sia inoppugnabile. Del resto noi redattori, all'atto della stesura, ci siamo fortemente posti il dubbio sulla necessità o meno del documento. Tuttavia abbiamo ritenuto legittimo pensare che avesse un senso ragionare in ottica TUSL. Ci siamo posti, tra gli altri, i seguenti dubbi:
- davvero nulla compete al datore di lavoro quando il Presidente della Repubblica dispone la quarantena agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia? O quanto il DPCM impone l'obbligo di comunicazione ai Dipartimenti di prevenzione in caso di passaggio o sosta nei comuni dell'area "rossa"? Il datore non ha obblighi, nemmeno in termini di informativa? E' giusto dare per scontato che il privato cittadino conosca questi dettati normativi?
- L'ordinanza Ministero Salute+Regione Lombardia segnala che per il punto k) del DL n.6 del 20/02/2020 "si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela". Ci siamo chiesti: e dove dovrebbero essere annotate tali misure di cautela, che sono demandate all'esercente (per estensione "datore di lavoro")?
- proprio quest'oggi è uscita la direttiva 1/2020 del Ministero della PA. Al punto 10 segnala l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le misure adottate in attuazione della direttiva stessa. Certo, non si parla di DVR, ma perchè non potrebbe essere lo strumento idoneo?
- un qualunque datore di lavoro di Senna Lodigiana (per i non lodigiani, paese immediatamente confinante con i paesi di area "rossa") sembrerebbe equiparato dalle istituzioni ad un analogo datore di lavoro di Cuneo, o di Pistoia, o di Campobasso, luoghi dove oggi la probabilità di contrarre è sensibilmente inferiore. Davvero non intendiamo fare nessuna valutazione lavorativa al riguardo della probabilità di contrarre?

Dubbi, non certezze, forse dubbi poco "normativi", ma che ci hanno spinto a pensare come necessario lo strumento DVR.
Beato chi ha solo certezze...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/02/2020 (20:59:23)
Veramente sul link segnalato c'è scritto (occhio al maiuscolo) “Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il sito indica che in AMBITO SANITARIO - laddove il documento di valutazione dei rischi (DVR) evidenzia la presenza di un rischio da agenti biologici - il datore di lavoro: …."

Era anche scritto in grassetto nell'articolo citato.

Quello che è, poi, sotto riportato sono delle indicazioni dell'OSHA americano che, a differenza dell'Italia, ha sistemi ben differenti di "regolazione" del settore della sicurezza sul lavoro rispetto quanto avviene in Italia.

Quando un datore di lavoro è preoccupato per i suoi lavoratori e la sua azienda non è tra quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici o non ricade tra quelle di cui all'All. XLIV, può semplicemente applicare quanto ha prevista l'Autorità Sanitaria (c'è un bell'elenco di cose da fare - se le potrà leggere domani) ed evitare di spendere soldi per farsi fare da qualche cartaio il "Documento di valutazione del rischio da Corona Virus".
I soldi risparmiati, magari, li utilizzerà per mettere qualche protezione dove manca in modo che qualcuno non ci rimetta qualche dito.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
26/02/2020 (21:07:53)
Quanto indicato da Carmelo è sacrosanto e va precisato proprio perché questo fatto potrebbe creare un pericoloso precedente, tipo un OdV che domani mattina, a bocce ferme, voglia sanzionare l'azienda per non aver aggiornato il capitolo del rischio biologico da coronavirus. Quindi è FONDAMENTALE chiarire cosa sia davvero obbligatorio e cosa può essere una semplice opportunità aggiuntiva, che comunque è disimpegnabile tranquillamente anche con una informativa ai lavoratori non professionalmente esposti.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/02/2020 (21:13:19)
Ravanelli,
quello che conta sono le azioni che devono essere adottate di conseguenza.
Sono anni che queste azioni sono note e sono raccomandate dalle Autorità Sanitarie.
Il datore di lavoro di Senna Lodigiana, pur essendo vicino alla zona rossa e non essendo trasmissibile il virus nell'atmosfera, andrà sul sito della Regione o del Ministero della salute e troverà le indicazioni da adottare.
Starà a lui metterle concretamente in atto. Ad esempio potrà adottare queste (sono solo una piccola parte di quelle adottabili):
- sospendere gli incontri in presenza con i clienti o fornitori spostandoli sui sistemi di videoconferenza;

- nel caso in cui gli incontri in presenza siano assolutamente indispensabili con i clienti o i fornitori, il personale di questi deve:
o non essere residente o domiciliato all’interno delle Aree Rosse;
o non essere stato in contatto diretto con una persona affetta dal Corona Virus;
o non abbia ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata dal Corona Virus;
o non abbia recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
o non abbia conviventi che abbiano recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
- ecc., ecc.

Comunque, domani mi spiegherò meglio con un articolo.
Buona serata a tutti.
Rispondi Autore: Sergio Signori - likes: 0
26/02/2020 (21:55:00)
Concordo con quanto espresso da Carmelo Catanoso.
Nel DVR devono essere valutati “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” e lo scopo della valutazione dei rischi è “individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Come per tutti i casi di rischi esogeni le misure di tutela sono stabilite dalle Autorità Competenti e valgono per tutta la popolazione. Le aziende devono, eventualmente, implementare le predette misure di tutela, ad esempio attraverso un riunione operativa, non mediante il DVR.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/02/2020 (22:08:11)
Per Giorgio Gallo.
Il motivo è proprio questo.
Bisogna evitare di far passare la tesi che questa particolare tipologia di rischio debba essere valutato da tutte le aziende.
Si creerebbe un pericolosissimo precedente.
La metodologia proposta può essere condivisibile ma è il dove deve essere applicata che va chiarito.
Tutto qua.
Rispondi Autore: Andrea Ravanelli - likes: 0
26/02/2020 (22:17:42)
Resto con molti dubbi ma accetto ben volentieri l'interpretazione autorevole dei piú, che ringrazio sinceramente per il tempo dedicato. Domani chiederó alla redazione la rimozione dell'articolo, primariamente per evitare che possa generare ulteriori confusioni e secondariamente perchè non voglio che, nemmeno implicitamente ed anche se non voluto, venga associato ai nostri nomi l'epiteto di "cartaio" che fa spendere soldi inutili.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/02/2020 (22:47:42)
Per Ravanelli.
L'epiteto di "cartaio" non era certo diretto a te ma a quelli che stanno inviando mail e promuovendo sui loro siti il DVR a prezzo variabile da 50 a 250 euro, sciacallando su questa situazione.
Il motivo del perché ci stiamo irrigidendo in tanti su questo argomento l'ha ben spiegato Gallo nel suo intervento.
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (22:52:44)
E' sempre così spiritoso Mr. Catanoso? Sono un RSPP ed ho passato notti in bianco a leggere e fare tutto il necessario per informare, sensibilizzare e tutelare i "miei" lavoratori in merito. Mi taglierei una delle mie dita piuttosto di farle perdere ad uno dei miei sotto una macchina senza protezioni. Concordo con Lei Ing. Catanoso: purtroppo siamo alle solite.. Ci saranno i venditori di DVR fotocopia (scaricata da PuntoSicuro) che si stanno fregando le mani da giorni pensando al fatturato che faranno nei prossimi mesi con la vendita dei DVR a dei preoccupati datori di lavoro. Per questo nel mio primo post auspicavo ad un opportuno chiarimento, magari da parte del Ministero del Lavoro.. o della Commissione Interpelli? Serve a qualcosa la Commissione Interpelli? Bah.. In questa direzione secondo me dovrebbero muoversi le associazioni di categoria. Cercando di dare delle certezze. Nemmeno i servizi PSAL che ho interpellato sono stati in grado di darmele le dovute certezze. Deve essere certo se un comportamento potrebbe essere considerato un reato oppure no. Questa è l'Italia che vorrei. Quindi siamo alle solite? Speriamo di aver fatto del nostro meglio e speriamo di non essere smentiti da una futura sentenza della Suprema Corte che potrebbe stabilire un "precedente". Tra dieci o quindici anni? Troppo tardi!
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
26/02/2020 (23:05:20)
Ing. Ravanelli. Credo che il dibattito che ne è nato, anche se un po' animatamente, abbia invece contribuito a fare un po' di chiarezza in una evidente "zona d'ombra".
Ringrazio l'Ing. Catanoso per il suo tempo e attendo di leggerla nel Suo articolo di cui parlava.
Grazie a tutti.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/02/2020 (23:40:16)
Per Grossi.
La legge, una volta tanto, è chiara.
Ci sono aziende che ricadendo nei due citati casi, sono obbligate ex lege ad aggiornare il loro DVR e altre no.
Per queste ultime tale obbligo non sussiste.
Ci sono le raccomandazioni della Autorità Pubblica a cui attenersi.
Poi, possiamo fare di tutto e di più e raccontare ai nostri clienti quello che reputiamo, in base alle nostre conoscenze, competenze ed esperienze, essere per noi più giusto magari anche aggiornare il DVR ogni al presentarsi di ogni nuova forma di influenza.
Rispondi Autore: Alessandro. S - likes: 0
29/02/2020 (10:28:42)
Buongiorno a tutti. Ringrazio Puntosicuro per la documentazione fornita che è sicuramente molto utile per chi opera nelle cosiddette zone rosse. Io sono un consulente ed RSPP e confermo quanto detto nel forum circa "sciacalli" di consulenti che iniziano a proporre anche alle mie aziende DVR sul virus a 100 euro così come tutti gli sciacalli che vendono mascherine o disinfettanti a prezzi d'oro.
Ritengo però utile soffermarsi in una evidenza: Il DVR deve comprendere tutti i rischi nei luoghi di lavoro ed ai quali possono essere soggetti i lavoratori. Bene. Non è possibile in qualsiasi momento dell'anno una situazione di rischio epidemico di qualsiasi tipologia?. Io nei DVR sempre inserisco il Rischio biologico da malattie di comunità. Evidenzio le prassi igieniche, come comportarsi, come mantenersi informati dai mezzi di pubblica sicurezza che inviano circolari o forniscono materiale e informazioni. Credo che così facendo, se tutti avete inserito un capitolo con una buona evidenza di cosa fare in caso di malattie di comunità ( TBC, Varicella , Influenza stagionale etc... ) non ci sia bisogno di perdere tempo in carteggi e che basti seguire le nome e le indicazioni date dagli enti pubblici e le autorità. Così facendo forse diamo una visione chiara anche alle aziende di cosa sia valutare un rischio ed affrontarlo altrimenti si rischia di cadere nello sciacallaggio o negli eccessi di burocrazia quasi paranoica come avviene molte volte per DUVRI o altri documenti dove si richiedono alle aziende duplicati di duplicati di valutazioni già fatte e di dichiarazioni già date etc.. etc... Scusatemi per il disturbo e comunque grazie per il modello che credo sia molto utile in generale per sviluppare un modello di valutazione del rischio da malattie di comunità e non solo da questo virus attualmente famoso.
Cordiali saluti
A.S. - Modena
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
01/03/2020 (13:03:04)
Buongiorno, volevo sapere se l'obbligo per l'aggiornamento del dvr per il rischio biologico da coronavirus vale anche per le scuole primarie e secondarie. Grazie

Stefano
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
10/03/2020 (11:00:03)
Salve, volevo chiedere, cosa dovrebbe e potrebbe contenere il DVR in piu' di quello che prevede, visto il rischio pandemia, per i cantieri di igiene ambientale.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/03/2020 (12:35:12)
Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità per spostarsi. E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus.
Rispondi Autore: Francesca - likes: 0
27/03/2020 (20:31:57)
Credo che su questo punto possiamo discuterne e confrontarci all’infinito, l’aspetto importante e inconfutabile è che il DL deve elaborare un documento che preveda le modalità di attuazione all’interno della propria organizzazione delle misure previste dal protocollo condiviso. Le misure da attuare certamente scaturiscono da una valutazione e saranno diversificate per le diverse mansioni...chiamiamolo DVR o procedure di di emergenza cosa cambia. L’obbiettivo è sempre lo stesso la tutela dei lavoratori.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (11:56:22)
Il DVR va fatto sempre e comunque. E deve essere aggiornato alle mutevoli circostanze lavorative. Il virus ha sconvolto il lavoro e qualcuno sostiene che non si deve aggiornare il DVR! Invece il DVR deve includere anche il rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come quello sanitario da agente biologico Covid-19. Rispettare la legge sanzionata penalmente sul DVR e sul suo aggiornamento non è un optional ma un obbligo non delegabile del datore di lavoro sanzionato penalmente. Datori di lavoro, se non aggiornate il DVR al rischio Coronavirus la prescrizione e la sanzione per violazione di legge contravvenzionale non viene fatta al consulente che vi ha detto di non aggiornare il DVR al Coronavirus ma a voi, ed eventualmente al medico competente, se è stato coinvolto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (11:58:13)
i continua con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.
Di meglio non riesce a fare.

Ripropongo la domanda che ho fatto e sarà così in seguito:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

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