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La verifica dell’idoneita’ tecnico professionale e il DUVRI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

05/05/2009

La verifica dell’idoneita’ tecnico professionale dell’imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in rapporto al D.Lgs. 81/2008 e gli elementi costitutivi e le indicazioni per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

La verifica dell’idoneita’ tecnico professionale e il DUVRI

La verifica dell’idoneita’ tecnico professionale dell’imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in rapporto al D.Lgs. 81/2008 e gli elementi costitutivi e le indicazioni per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

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Il 19 e 20 marzo 2009 si è svolto a Firenze il seminario tecnico di aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 “La gestione degli appalti pubblici: sicurezza e regolarità del lavoro” organizzato da ARPAT Toscana insieme con ARPA Piemonte, Regione Toscana e Regione Piemonte.
Nel corso delle due giornate si è parlato spesso del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e, convinti di far cosa gradita ai nostri lettori, PuntoSicuro ha deciso di presentare alcuni interventi su questo tema.
 
 
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Nell’intervento “Verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Elementi costitutivi del DUVRI” di Stefano Gini (RSPP di ARPAT Toscana) si affrontano, come indicato nel titolo, la verifica dell’idoneità e il DUVRI.
 
Verifica dell’idoneità tecnico professionale
L’autore dell’intervento ricorda che l’art. 26 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 81/2008 “obbliga il datore di lavoro alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”.
In attesa dell’emanazione del decreto di attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 8 lettera g) dello stesso decreto, la suddetta verifica dei requisiti dell’idoneità tecnico professionale, per gli appalti di beni, servizi e forniture, “si attua attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, e dell’autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali”, con particolare riferimento ai contenuti dell’allegato XVII del decreto.
Per quanto riguarda gli appalti di cui al Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”, l’art. 89 definisce l’idoneità tecnico professionale come il possesso delle capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Il successivo art. 90 comma 9 lettera a), sempre del D.Lgs. 81/2008, “obbliga invece il committente o il responsabile dei lavori alla verifica dei requisiti tecnico professionali con le modalità di cui all’allegato XVII”.
L’autore sottolinea la contraddizione “in virtù della quale per gli appalti di beni, servizi e forniture occorra una valutazione circoscritta alla qualità del fornitore piuttosto che alle sue capacità di organizzare un modello d’impresa coerente con le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Contraddizione che “non è presente nella Regione Toscana” attraverso l’emanazione della Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 38, “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” con la quale si “disciplinano i contratti pubblici di appalto aventi per oggetto i lavori, le forniture e i servizi stipulati dalle stazioni appaltanti ed eseguiti sul territorio regionale”.
 
Elementi costitutivi del DUVRI
L’introduzione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la cui redazione è normata per il Committente all’art. 26 c. 3 del Testo Unico, “prefigura, per chi volesse farne uno strumento davvero di sistema, un vero e proprio cambiamento culturale e tecnico”.
Alcuni elementi di rilievo indicati dall’autore in merito alle novità del DUVRI e del Testo Unico:
- “un rafforzamento del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- un organigramma di responsabilità per ogni singolo appalto sulla base del DUVRI appositamente redatto;
- un sistema di controllo nel quale l’appalto viene suddiviso per fasi e/o per processi e ogni fase e ogni processo vengono controllati da un soggetto predeterminato nel DUVRI;
- un modello di valutazione per cui ogni singola interferenza (culturale, linguistica, organizzativa, strumentale, professionale ecc.) viene analizzata, in forma separata, secondo criteri standardizzati e successivamente rapportata all’insieme delle diverse interferenze individuate per definire con la più alta percentuale di efficacia possibile le misure di prevenzione, le disposizioni gestionali e i costi della sicurezza;
- una procedura di gestione della dinamicità del DUVRI attraverso la quale la circolarità delle informazioni e la semplificazione degli adempimenti burocratici è alla base dell’aggiornamento delle disposizioni, approntamento di misure correttive e/o integrative ed un disciplinare, reso cogente in gara, idoneo a sanzionare il mancato rispetto di quanto indicato nei documenti e negli atti contrattuali e nel DUVRI;
- la crono programmazione delle attività ispettive, di monitoraggio e controllo dei tempi e delle procedure ivi compresi quelli relativi alla regolarità del lavoro, delle interviste ai lavoratori delle imprese appaltatrici, delle consultazioni con i soggetti indicati nel coordinamento dell’appalto stesso ed in particolare con gli RLS”.
 
Dopo aver dato indicazioni relative agli atti di gara e al sistema delle relazioni funzionali fra le strutture, l’intervento prosegue entrando nel merito della redazione del DUVRI.
Il DUVRI – continua l’autore – “viene redatto sia in presenza di ‘rischi ambientali’ propri della struttura Committente (Direzione, Dipartimenti, Servizi Sub Provinciali e Locali) che in presenza di interferenze con le attività espletate dagli operatori dell’Agenzia”.
Mentre non viene redatto “quando la fornitura si svolge secondo un percorso che non invade l’ambiente del committente ovvero quando il servizio è di mera natura intellettuale e la relativa attuazione è compatibile con gli ambienti in cui il servizio viene svolto”.
Nella pratica e tralasciando “gli ambiti non giuridicamente disponibili per il committente (la tipografia, il servizio manutenzione attrezzature e mezzi presso centri specializzati, il rifornimento di benzina per gli automezzi ecc.) il DUVRI è praticamente redatto nella stragrande maggioranza degli appalti per l’acquisizione di beni, servizi e forniture”.
Il DUVRI “oltre a individuare i rischi interferenti (ambientali e/o operativi) e a valutarne la consistenza, definisce misure di prevenzione e specifiche disposizioni tecniche procedurali e metodologiche che, pur non entrando esplicitamente nel merito dei rischi specifici, propri dell’impresa appaltatrice, indirizza il concorrente alla redazione di un Piano Operativo di sicurezza specifico per l’appalto e non il classico standard che di volta in volta viene, dall’impresa riciclato”.
 
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che “si sviluppa secondo i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro a cui si riferisce l’appalto”, sottolinea in particolare:
- “le dettagliate caratteristiche del luogo di effettuazione delle attività segnalando, in particolare, i rischi apportati dall’ambiente in quanto tale e dalle attività che vi si svolgono;
- l’obbligo di evidenziare i profili di responsabilità dell’appaltatore in rapporto agli eventuali sub appaltatori e/o lavoratori autonomi;
- l’obbligo delle procedure di coordinamento e cooperazione in fase di svolgimento dell’appalto ivi comprese la gestione delle emergenze;
- la presenza di rischi interferenti e le misure di prevenzione;
- le disposizioni che regolano la presenza, il movimento, l’utilizzo degli ambienti e i comportamenti da adottare da parte dei lavoratori dell’impresa appaltatrice in rapporto alle attività della struttura appaltante;
- le disposizioni che regolano le modifiche alle consuetudini degli operatori della stazione appaltante in rapporto alle attività e alla presenza dei lavoratori dell’impresa;
- gli obblighi relativi all’identificazione degli operatori dell’impresa e le disposizioni relative al riconoscimento dei suddetti da parte della struttura appaltante;
- le disposizioni per le comunicazioni in entrata ed in uscita per la stazione appaltante con particolare riferimento alla gestione dei rischi e alle anomalie organizzative in corso d’opera;
- le procedure e le combinazioni di aggiornamento, integrazione e modifica del DUVRI;
- gli obblighi di formazione e informazione;
- l’evidenza delle procedure di verifica dei requisiti tecnico professionali”.
infine si ricorda che al DUVRI, in sede di gara e/o di invito, deve essere allegata la “Nota Informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza e principali misure di prevenzione”.
Nota che corrisponde all’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e che comunque “in nessun momento e per nessuna ragione, può sostituire la redazione del DUVRI”.
 
  
 
- “Verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Elementi costitutivi del DUVRI”, Stefano Gini -  RSPP ARPAT, (formato PDF, 97 kB).



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