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Infortuni sul lavoro e Consulenza Tecnica

Infortuni sul lavoro e Consulenza Tecnica
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Datore di lavoro

02/08/2017

Il contributo ha l’obiettivo di presentare, con un linguaggio semplice e in modo schematico, le attività di consulenza tecnica nei casi di gravi infortuni sul lavoro con particolare attenzione al ruolo del Consulente Tecnico della parte indagata.


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La consulenza tecnica nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro può essere di tre tipi:

  1. Consulenza tecnica per il Pubblico Ministero (PM)
  2. Consulenza tecnica di parte (CTP):
    • Parte Indagata,
    • Parte Civile
  1. Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per il Giudice.

 

La Consulenza Tecnica per il PM

Per quanto riguarda la Consulenza Tecnica (CT) per il PM, essa si articola innanzi tutto con il formale conferimento dell’incarico e la formulazione dei quesiti a cui dovrà essere data risposta. Il CT del PM, una volta incaricato dovrà prendere visione della documentazione contenuta nel fascicolo del PM ed in particolare:

  • la notizia di reato,
  • l’attività d’indagine eseguita dagli UPG dell’ente di vigilanza,
  • la documentazione multimediale (filmati, foto, ecc.),
  • i verbali delle dichiarazioni (testimonianze sommarie e spontanee),
  • i verbali degli interrogatori.

Importante è anche l’effettuazione dei sopralluoghi ove si è verificato l’evento.

Infine, l’ultimo passo è la predisposizione della Relazione finale.

Vediamo adesso, nel dettaglio, alcuni dei punti prima citati.

Per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 360 c.p.p [1] (Accertamenti tecnici non ripetibili), il PM:

  • convoca il CT presso il proprio ufficio,
  • verifica dell’assenza del “conflitto d’interessi” con le parti,
  • informa il CT riguardo la consulenza che intende affidargli,
  • formula i quesiti con la collaborazione del CT ed alla presenza delle parti,
  • consegna al CT tutti i documenti pertinenti,
  • conferisce l’incarico,
  • fissa un termine per il deposito della consulenza.

Quando l’incarico viene conferito ai sensi dell’art. 359 c.p.p [2] (Consulenti tecnici del Pubblico Ministero), il PM, senza la presenza delle parti, affida l’incarico al CT e formula i quesiti. Il CT prende in carico i documenti dell’indagine, li esamina e decide per il sopralluogo.

Aspetto molto importante in questa fase, è la formulazione dei quesiti. Essi infatti devono essere formulati con chiarezza (definendo il perimetro entro cui dovrà muoversi il CT) indicando gli aspetti su cui si dovrà indagare e su cui il CT dovrà fornire una risposta.

Ad esempio, nel caso di un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile, il quesito potrebbe essere così formulato:

<<Dica il consulente tecnico, esaminati gli atti del procedimento e presa visione dei luoghi di accadimento dell’evento:

  1. Con quali modalità si è verificato l’incidente occorso al predetto lavoratore.
  2. Se siano riscontrabili violazioni alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
  3. se il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) rispetta i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente.
  4. se il Piano Operativo di Sicurezza rispetta i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente.
  5. riferisca, infine, ogni altro elemento utile alle indagini.>>

Per quanto riguarda l’esame della documentazione, il CT deve esaminare tutta la documentazione consegnata, individuando i documenti particolarmente significativi per poter effettuare le proprie valutazioni e formulare le proprie conclusioni.

In questa fase il CT del deve ricercare eventuali difformità o incongruenze presenti nelle descrizioni degli eventi fatte dai vari soggetti coinvolti e nelle dichiarazioni dei vari testi rese in tempi diversi (a caldo e dopo presso gli uffici degli UPG).

Importante, in questa fase, è il tenere conto di tutti i meccanismi, consci ed inconsci, che portano un teste a fornire, a distanza di tempo, testimonianze diverse sull’evento.

Altro aspetto importante, è il sopralluogo ove si è verificato l’evento che è preventivamente concordato con le parti se l’incarico è conferito ai sensi dell’art. 360 c.p.p. Se invece, l’incarico conferito ai sensi dell’art. 359 c.p.p., il CT del PM decide in autonomia quando effettuare il sopralluogo e cosa e come procedere all’esame.

Rimanendo nel caso dell’art. 360 c.p.p., questa attività, concordata con le parti, riguardo cosa e come procedere all’esame insieme, permette al Consulente Tecnico del PM di conoscere i luoghi dove si è verificato l’evento e prendere visione dello stato delle eventuali attrezzature di lavoro coinvolte nell’evento. Durante il sopralluogo è possibile acquisire informazioni riguardanti le attività lavorative in atto al momento dell’evento, ascoltare le persone informate sui fatti ed acquisire ogni altra informazione utile ai fini dell’indagine.

Sempre durante il sopralluogo, il CT del PM deve anche accertarsi che i rilievi effettuati dagli UPG intervenuti per primi siano stati correttamente eseguiti, verificando che le informazioni fornite loro dalle persone interrogate siano attendibili e individuando eventuali elementi non emersi nelle indagini effettuate.

Durante il sopralluogo, il Consulente Tecnico del PM deve esaminare le attrezzature di lavoro [3] coinvolte nell’evento (con i CTP ai sensi dell’art. 360 c.p.p.), per la ricerca di malfunzionamenti/anomalie, non conformità normative e regolamentari, ecc. e verificare se le anomalie eventualmente riscontrate hanno concorso alla genesi dell’evento. Fatto questo deve preparare un verbale relativo alle operazioni effettuate e lo deve fare sottoscrivere a tutti i CTP che hanno partecipato al sopralluogo.

Infine, l’ultimo passo, è costituito dalla Relazione finale.

Se si tratta di un incarico ex art. 360 c.p.p., il CT del PM richiede ai CT delle parti di fare eventuali osservazioni in forma scritta da tenere in considerazione per la redazione della sua Relazione finale.

Se invece l’incarico è conferito ai sensi dell’art. 359 c.p.p., il CT del PM prepara la Relazione finale senza coinvolgere i CT delle parti.

Questa Relazione è un documento pubblico e deve contenere le conclusioni a cui il CT del PM è pervenuto. In essa deve essere indicato, se richiesto nell’incarico ricevuto dal PM, e solo sulla base di deduzioni supportate da approfondite analisi oggettive, i soggetti a cui è ascrivibile l’eventuale responsabilità dell’evento avvenuto.

Certamente la Relazione conclusiva non deve contenere opinioni personali sugli indagati e deduzioni non supportate da un’analisi oggettiva.

La Relazione deve avere almeno i seguenti contenuti:

  • estremi del conferimento dell’incarico,
  • elenco della documentazione esaminata,
  • elenco delle operazioni peritali effettuate,
  • risposte ai quesiti formulati dal PM.

Per quest’ultimo punto e cioè le risposte ai quesiti formulati dal PM, è opportuno che queste siano articolate in:

  • descrizione dell’evento,
  • modalità di accadimento dell’evento,
  • norme prevenzionali violate,
  • norme tecniche violate (eventuali),
  • altro (ritenuto importante dal CT ai fini dell’indagine).

 

La Consulenza Tecnica di Parte

Come detto prima, la Consulenza Tecnica di Parte (CTP) può esser prestata sia per la parte indagata che per la parte civile. La Consulenza Tecnica di Parte è espressamente citata da tre articoli del c.p.p.

Infatti, l’art. 225, comma 1 del c.p.p. prevede che: <<Disposta la perizia, il PM e le parti private, hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a due. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121>>.

Inoltre l’art. 233, comma 1 del c.p.p. prevede che: <<Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte ha la facoltà di nominare, sempre in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121>>.

Infine, si ricorda che l’art. 360 comma 1 del c.p.p. (Accertamenti non ripetibili) prevede che: <<Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.>>.

Nel seguito di questo contributo, per questioni di spazio, ci si limiterà ad illustrare la CTP per la parte indagata.

Le motivazioni che portano una parte indagata a nominare un CTP derivano dall’interesse a provare un fatto tecnico utile ai fini della propria difesa; pertanto la parte indagata può nominare dei soggetti dotati di competenza specifica nel settore in grado di presentare al giudice il loro parere.

Le attività del CTP sono “definite” dall’art. 230 del c.p.p. e sono le seguenti:

  • assistere al conferimento dell’incarico CT del PM e al CTU (Consulente Tecnico del Giudice) e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale;
  • partecipare alle operazioni peritali, proponendo specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

Quando i CTP sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia.

Senza dilungarsi nel presentare nel dettaglio le attività del CTP, si può sinteticamente dire che esse sono molto simili a quelle del CT del PM.

Ovviamente, operando il CTP nell’interesse dell’indagato, spesso ritiene opportuno non dare risalto a tutta una serie di elementi in grado di configurare profili di colpa per l’assistito.

Anche per questo motivo, il CTP, viene visto come:

  • uno speaker prezzolato o
  • un jukebox … “dove basta una monetina per fargli cantare qualunque canzone”.

Non si ritiene un’eresia affermare che l’operato del CTP, pertanto, non gode della dovuta considerazione.

Nel grafico sottostante, si è rappresentata sinteticamente l’attività del CTP in un’indagine per infortunio sul lavoro.

 

 

Nell’espletamento dell’attività di CT per la parte indagata, sorgono tutta una serie di problemi che ne condizionano l’attività. Innanzi tutto, in molti casi, ci trova a dover espletare l’attività in tempi ridotti se non ridottissimi in quanto la parte indagata procede alla nomina con grande ritardo rispetto l’iter del procedimento.

Un altro problema ricorrente è legato al confronto con il CT del PM quando questo soggetto non è stato scelto con oculatezza; infatti, ci si può trovare di fronte ad un professionista che ha conoscenze limitate se non addirittura inesistenti riguardo lo specifico contesto in cui è maturato l’evento (ad esempio, è un esperto di macchine ma non si è mai occupato di cantieri edili).

In alcuni casi, provocatoriamente si può affermare di essersi trovati di fronte dei CT del PM  il cui unico obiettivo era la ricerca di evidenze per sostenere la validità del teorema costruito dalla Pubblica Accusa.

Da non dimenticare, poi, che nei casi molto gravi e ad elevato impatto sulla pubblica opinione, spesso le cose si complicano, viste le pressioni che vengono esercitate su PM, CT ed enti di vigilanza.

Inoltre, sussistono sempre difficoltà con PM e GIP/GUP nello spiegare sia nella memoria che durante la deposizione in aula, gli aspetti tecnico-organizzativi che hanno caratterizzato la genesi dell’evento e dove i confini tra gli aspetti puramente tecnico-organizzativi e quelli puramente legali, diventano molto ma molto sfumati.

Poi, come CT dell’indagato, i problemi aumentano quando ci si trova ad assistere figure come il RSPP e il CSE che, ancora oggi - nonostante siano passati più di 20 anni dalla pubblicazione del D. Lgs. n° 626/1994 e del D. Lgs. n° 494/1996 che hanno introdotto queste figure - vengono percepite dagli enti di vigilanza, dal PM e dal suo consulente tecnico (che in genere tende a soddisfare i desiderata di colui che gli ha affidato l’incarico), come figure in grado di sopperire alle mancanze di altri soggetti come datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese.

Ecco quindi che nei capi d’imputazione con cui si va a processo si trovano lampanti esempi di tale approccio dove, a queste figure, si contesta il non aver esercitato poteri degni di Superman.

 

La Consulenza Tecnica per il Giudice (CTU)

Il Giudice può nominare un proprio consulente tecnico (CTU) quando riscontra profonde divergenze tra le conclusioni a cui sono pervenuti il CT del PM ed il CT della parte indagata. Va precisato, però, che ciò non deve avvenire sistematicamente solo perché il CT del PM e il CT della parte indagata sono, ovviamente, sempre in disaccordo ma solo in base ad una sua valutazione. Inoltre, il Giudice, nella formulazione dei quesiti da porre al CTU, deve tenere conto delle argomentazioni delle parti.

 Il CTU deve essere espressamente incaricato dal Giudice ed è una figura che ha come obiettivo quello di fungere da arbitro tra le parti; egli ha il preciso obbligo di svolgere fedelmente l’incarico, con il solo scopo di far conoscere al Giudice la verità, impegnandosi, inoltre, a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza e mantenere il segreto sulle operazioni peritali. La particolarità sta nel fatto che il CTU, nell’espletamento dell’incarico, può conoscere solo le informazioni contenute nel fascicolo relativo al dibattimento e non tutte le informazioni raccolte nella fase istruttoria dalla Pubblica Accusa.

Nel grafico sottostante, si è rappresentata sinteticamente l’attività del CTU in un procedimento penale per infortunio sul lavoro.

 

 

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione


[1] Art. 360 c.p.p – Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

 5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

[2] Art. 359 c.p.p – Consulenti tecnici del Pubblico Ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera [233] (1).

 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

[3] Le attrezzature sono, generalmente, sotto sequestro; vanno rimossi i sigilli da parte degli UPG che li avevano apposti



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Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
02/08/2017 (23:37:48)
"Fra tutte le materie tecniche la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è la più giuridica; fra tutte quelle giuridiche è la più tecnica."
Dall'articolo, molto schematico, del Catanoso sono chiare due cose:
una conferma la citazione sopra riportata;
l'altra che difficilmente gli avvocati possono essere tanto tecnici quando l'autore è stato giuridico.
Rispondi Autore: Franco Romini - likes: 0
04/08/2017 (11:07:40)
Questo è un perfetto esempio di articolo utile, efficace, ricco di contenuti e scritto bene. L'esatto contrario di certe fumosità da legulei libreschi, che purtroppo succede troppo spesso di leggere.
Grazie, ing. Catanoso. Lei fa cultura (non solo tecnica) sul serio.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
04/08/2017 (16:09:16)
Potrebbe risultare utile ed interessante una definizione di consulenza tecnica e del contesto giuridico che la caratterizza.
Consulenza tecnica
(—) nel processo civile (d. proc. civ.)
Strumento di raccolta delle prove che ha la finalità di offrire all'attività del giudice l'ausilio di cognizioni tecniche di un esperto.
Il consulente tecnico è uno degli ausiliari del giudice, la cui attività serve per integrare l'attività di quest'ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio.
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.).
Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio, in tutti i casi in cui lo stesso reputi opportuno farsi assistere per il compimento di singoli atti o per l'intero processo. La nomina del consulente può avvenire su richiesta delle parti ovvero d'ufficio.
La scelta del consulente tecnico deve essere fatta di regola tra le persone iscritte in albi speciali (art. 61 c.p.c.); il consulente prescelto ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne in caso di esistenza, riconosciuta dal giudice, di un valido motivo di astensione (art. 63 c.p.c.); egli può essere altresì ricusato dalle parti e sulla ricusazione provvede il giudice che l'ha nominato.
Gli esiti della (—) [Perizia] non sono vincolanti per il giudice che può discostarsene motivando opportunamente.
Figure particolari di consulente sono quelle dell'interprete (artt. 122 e 1242 c.p.c.) e del traduttore (art. 123 c.p.c.).
Quando sorgono questioni di carattere tecnico tali da indurre il giudice alla nomina di un consulente, è consentito anche alle parti nominare propri consulenti, con dichiarazione da rendere nel termine assegnato dal giudice.
I consulenti tecnici di parte hanno il compito di assistere alle indagini ed alle operazioni del consulente d'ufficio e di partecipare alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il consulente del giudice, con la facoltà di prospettare, nell'interesse delle rispettive parti, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (eventualmente depositando una propria relazione scritta).
(—) preventiva ai fini della composizione della lite
Può essere richiesta ai fini dell'accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale (può trattarsi, ad esempio, di contratti di vendita, appalto, etc.) o da fatto illecito.
Il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti, e il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti stesse.
Se le parti si sono conciliate si forma il processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione forzata in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.







Consulenza tecnica nel processo penale (cod. proc. pen.)
La nozione di consulenza tecnica richiama quella di accertamento tecnico, e cioè di una collaborazione che la parte (pubblica, pubblico ministero, o privata, parte civile e/o indagati) si assicura al fine di fornire al giudice una valutazione che comporta particolari competenze scientifiche. Nel corso delle indagini, infatti, può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale. In siffatte ipotesi non è sempre inevitabile il ricorso alla perizia, ma può apparire sufficiente anche il parere tecnico espresso da un esperto che, invece che dal giudice, venga scelto dalla parte. Durante il dibattimento è il giudice stesso che può disporre la perizia.
Tale parere non costituisce di per sd prova, ma attraverso l'esame dibattimentale dell'esperto, è suscettibile di diventare tale. Come si è detto, all'espletamento della consulenza tecnica può procedere un soggetto qualificato (esperto) nominato da una delle parti, o dal giudice durante il dibattimento. La legge si preoccupa altresì di contemperare le esigenze investigative del P.M. con quelle del contraddittorio.
Accanto a questa figura di consulente tecnico, se ne può affiancare un'altra che ha caratteristiche parzialmente diverse, in quanto suppone l'espletamento di una perizia, alla quale partecipano gli eventuali tecnici di fiducia delle parti (i periti vengono infatti nominati dal giudice, e scelti da un apposito albo). L'art. 225 c.p.p. precisa che il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
La perizia nel processo penale è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene che l’ammissione della perizia sia comunque rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante, rispetto alla quale le parti sarebbero titolari di un mero potere sollecitatorio, anche in presenza di pareri tecnici da loro prodotti.
Nel codice vigente viene utilizzata la formula "la perizia è ammessa..." (art. 220 c.p.p.) limitando la discrezionalità del giudice al solo accertamento del presupposto di ammissibilità della indagine peritale con la conseguenza che la perizia diviene obbligatoria non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
La perizia può essere disposta oltre che per svolgere indagini, anche per acquisire dati, a prescindere da un'attività di investigazione tecnica o scientifica.
L’oggetto della perizia nell’attuale codice prevede delle limitazioni laddove viene stabilito espressamente, all'art. 220 comma 2, che "salvo quanto previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche".
Nel corso dibattimento e nell'udienza preliminare il giudice può disporre d'ufficio la perizia, mentre nel corso delle indagini preliminari vi provvede il giudice, invece, solo su istanza di parte. Nel corso delle indagini preliminari, le parti possono richiedere una perizia solo se ricorrono i presupposti dell'incidente probatorio e cioè qualora:
— si tratti di perizia indifferibile;
— la perizia comporta indagini lunghe che, se disposta nel corso del dibattimento, ne determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni;
— si tratti di accertamento irripetibile che non debba essere espletato dal P.M. a norma dell'art. 360 c.p.p.. delle indagini preliminari, le parti possono richiedere una perizia solo se ricorrono i presupposti dell'incidente probatorio e cioè qualora:
— si tratti di perizia indifferibile;
— la perizia comporta indagini lunghe che, se disposta nel corso del dibattimento, ne determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni;
— si tratti di accertamento irripetibile che non debba essere espletato dal P.M. a norma dell'art. 360 c.p.p..
Le operazioni peritali si distinguono di regola in:
a) operazioni preliminari alla perizia;
b) operazioni peritali vere e proprie.
Le operazioni preliminari alla perizia iniziano con l'emissione dell'ordinanza motivata con la quale il giudice accoglie l'istanza di parte o dispone d'ufficio l'assunzione della suddetta prova.
Va ancora una voltaricordato come la perizia può essere disposta sia in dibattimento che nel corso delle indagini preliminari

(in questo caso, però, solo ad istanza di parte, nelle forme dell'incidente probatorio).

Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
09/08/2017 (18:15:46)
Davvero molto interessante e soprattutto chiaro, credo non solo per me che son interessato all'argomento, Trovo molto utile un approccio del genere, che schematizzando i vari casi, ne mette in luce sia le somiglianze che le differenze, senza inutili giri di parole o copia-incolla chilometrici. In particolare il conferimento dell'incarico ai sensi dell’art. 359 c.p.p ne ai sensi dell’art. 360 c.p.p.
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
12/08/2017 (18:01:34)
Grande Carmelo!!
Rispondi Autore: Sandro Mangiapane - likes: 0
18/08/2017 (09:12:38)
Concordo.
Aggiungo che spesso, purtroppo, anche il CTU è elemento che serve solo a sostenere tesi già preconfezionate, allo stesso modo del CT del PM. A quel punto diventa inutile qualsiasi tentativo, da parte del CTP, di confutare le ipotesi nell'ambito giuridico

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