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Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

19/10/2017

Il punto sugli obblighi e sul profilo penale di responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.


Gli obblighi fondamentali del coordinatore

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.lgs. 81/2008.
 
Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n.  81/2008, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.
 
Va sottolineato un aspetto estremamente importante relativo alle incompatibilità relative alla figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’art. 89 comma 1 lett. f) D. Lgs. n.  81/2008 precisa che, agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori” il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”. La norma precisa che “le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.
Dunque sussiste una incompatibilità legale assoluta tra lo svolgimento del compito di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il rivestire la carica di datore di lavoro dell’impresa esecutrice (o comunque di dipendente o consulente-RSPP di tale datore di lavoro).
 
Il coordinatore per l'esecuzione  durante la realizzazione dell'opera (art. 92 c. 1 D. Lgs. n. 81/2008) è obbligato ad  assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento» (art. 92 c. 1 cit.), e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che possono intervenire successivamente.


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Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono:
a) “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008);
b) “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto,  assicurandone la coerenza con quest'ultimo, eadeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n.  81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”  (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);
c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”  (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n.  81/2008);
d) “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”  (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n.  81/2008 );
e) “segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n.  81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro”  (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n.  81/2008);
f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).
 
L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.
 
In considerazione di tale potere la Cass. Pen.  Sez. IV 26 maggio 2004, Cunial, ha confermato  la condanna di un coordinatore per l’esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli obblighi in esame per essere venuto meno “all’obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell'iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo  del crollo, l’operazione di scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro  privo di qualsiasi puntellatura o ancoraggio”. Nel motivare la condanna la Sez IV ha aggiunto che la legge “ha introdotto la figura del coordinatore per l’esecuzione al fine di assicurare, nel corso dell’effettuazione dei lavori stessi, un collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della sicurezza in cantiere”  e che, in particolare, la norma “affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione  dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, con l’obbligo di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni”.
 
Particolarmente inquietante appare il profilo di responsabilità penale del CSE evidenziato dalla Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, ove, dichiarando inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d’appello proposto da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale, ha messo in evidenza la circostanza legata alla mancata informazione al CSE medesimo.
Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse, ed aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza”: “poiché la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla violazione dei suoi obblighi perché "verificare" significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzione. Non ha esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata conoscenza, da parte sua, di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso.
La sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 sentenza del 3 ottobre 2008, ha messo in evidenza che “i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del coordinatore va individuata "nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto”.
 

Gli obblighi ulteriori del coordinatore

Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese,  il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo per i lavori successivi (art. 92 comma 1 bis D. Lgs. n.  81/2008).
Occorre sottolineare che il compito prioritario e fondamentale  del Coordinatore per l'esecuzione è  quello “di acquisire gli elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualità della/e impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto”. Difatti l'idoneità tecnico-professionale non è data una volta per tutte, ma è soggetta a  variazioni eventuali correlate all'andamento dei lavori, e può anche venir meno, circostanza che il CSE dovrà adeguatamente verificare.
Come è noto le imprese, nonché le imprese o i lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche attraverso la produzione dei documenti contenuti nel seguente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo:
  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato;
  • dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati, che contenga quantomeno:
  • elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione ecc...). Per il rischio elettrico verrà richiesto all'impresa di fornire copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie;
  • elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura, per ognuno, delle schede di sicurezza;
  • individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare;
  • rapporto di valutazione del rumore;
  • documentazione in merito alla formazione e all'informazione fornite ai lavoratori;
  • documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati;
  • copia del registro degli infortuni;
  • eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. disegno esecutivo e progetto del ponteggio, programma delle demolizioni, piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, etc.).
 
Il Coordinatore per l'esecuzione valuterà la documentazione fornita sia per meglio conoscere il livello di affidabilità delle imprese - e su questo eventualmente relazionare al Committente, o al responsabile dei lavori - sia per avallare (facendo eventualmente modificare) il/i POS ovvero (eventualmente) adeguare il PSC. Potrà altresì richiedere integrazioni sui vari punti o intervenire su particolari aspetti al fine di dover assicurare la coerenza dei Piani [punto 3.1 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000  per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento].
 
I compiti del coordinatore per l'esecuzione, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento sono definiti dall'articolo 92 D.Lgs. n. 81/2008  e comunque è a suo carico stabilire e comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
  • ­le modalità di coordinamento previste (ad es. periodicità delle riunioni a cui partecipano le imprese e i lavoratori autonomi interessati);
  • le modalità di verifica del rispetto del piano (con verbale auspicabilmente corredato di fotografie delle visite in cantiere).
Inoltre si richiamano i compiti di:
  • far rispettare alle imprese e lavoratori autonomi il piano come parte integrante del contratto di appalto;
  • in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni interessate fino all'avvenuta messa in sicurezza;
  • in caso di varianti in corso d'opera o di variazioni di procedure operative adeguare le parti di PSC relative portandole a conoscenza delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati [punto 3.2 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000  per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ].
In relazione al Piano Operativo di Sicurezza di ogni impresa è compito del coordinatore per l'esecuzione:
  • verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
  • verificare che sia nella sostanza rispettato;
  • coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere;
  • chiederne l'adeguamento qualora non risultasse congruente [punto 3.3 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000  per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ].
 
Deve anche organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i diversi  datori di lavoro (che invece predispongono una programmazione delle misure di sicurezza) e i lavoratori autonomi che operano nel cantiere.
 
Con riguardo agli obblighi elencati dalla legge (artt. 90 e 91 D.Lgs. n. 81/2008) rispettivamente a carico del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, la Cassazione (sentenza 7 luglio 2003 della III Sezione penale) utilmente precisa che, fra tali obblighi, "non è annoverato il controllo e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo, unito a quello di eliminare i difetti riscontrati, è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici ". Resta fermo, beninteso, che spetta comunque al coordinatore per l'esecuzione dei lavori - tra il resto - "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro" (secondo quanto recita l'art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008).
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
04/03/2011 (07:38:45)
La Corte di Cassazione ha cominciato a virare rotta rispetto alle allucinanti sentenze citate da Dubini già ad inizio 2010 con la Sentenza n° 1490 del 14 gennaio 2010 in cui viene ribadito il principio riguardo la funzione di vigilanza del CSE. Secondo l'estensore la vigilanza del CSE è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Alla luce di tale lettura della disciplina erra la Corte d'appello quando attribuisce al CSE un ruolo di vigilanza addirittura superiore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro.
Rispondi Autore: tadini carlo - likes: 0
04/03/2011 (09:09:48)
condivido pienamente il parere dell'autore Catanoso Carmelo e aggiungo che i coordinatori in fase esecutiva vengono attualmente visti come dei sostituti para-ispettori-datori di lavoro e sono costantemente responsabili assieme alle figure esecutive del cantiere, pur non dovendo garantire una presenza costante sul luogo di lavoro, un eccesso procedurale dannoso e disincentivante per questa importante figura.
Rispondi Autore: VINCENZO DI MARZIO - likes: 0
04/03/2011 (17:15:49)
Egregio Avvocato, non sono d'accordo con Lei nel passaggio in cui afferma quanto segue :individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare;dato che questo obbligo è già previsto nel controllo del POS,inoltre in edilizia la valutazione del rischio è proprio il pos in quanto redatto con gli stessi riferimenti normativi del cosiddetto DVR.
La ringrazio e le auguro buon lavoro
Ing. Vincenzo Di Marzio CSE
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
08/03/2011 (17:00:22)
In realtà la tesi della cosidetta alta vigilanza è estrapolata da un'unica e isolata pronuncia citata da Catanoso, mentre al contrario una ben più recente sentenza di quella citata dall'illustre esperto afferma e riafferma la tesi prevalente del supercontrollo:
" ai fini dell'attuazione della direttiva 92/57/ CEE in materia delle prescrizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili, il legislatore del 1999 ha ritenuto opportuno non solo delineare in termini più specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori ma anche ampliarne il contenuto statuendo che essi sono tenuti a svolgere una funzione di supercontrollo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qual è quello consistente, non solo nell'assicurare - come nel testo normativo originario - ma anche nel verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro." [Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 99].
Invece Vincenzo Di Marzio non ha forse notato quanto prescrive inderogabilmente l'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008: "2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;".
Il PSC è un piano che contiene la valutazione dei rischi concreti, chi redige PSC in modo diverso sta violando la legge.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
20/03/2011 (21:11:37)
C'è anche un'altra sentenza che ribadisce lo stesso principio ed è la n° 18149 del 13 maggio 2010. La sezione IV, pur rigettando il ricorso del CSE, ribadisce lo stesso principio.
Il problema è che va cambiata la norma perchè così come scritto, l'art. 92, richiede al CSE una condotta che non è, in concreto, penalmente esigibile.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/03/2011 (23:05:07)
Caro Carmelo, avrai notato che in ogni caso anche nelle sentenze che citi il coordinatore viene comunque condannato ... E non credo sia possibile cambiare il dlgs 81/2008 art. 92 perchè la direttiva cantieri [DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 24 GIUGNO 1992, N. 57
Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili] all'articolo 6 prevede che il coordinatore deve ASSICURARE l'applicazione delle misure di sicurezza da parte di tutti i datori di lavoro presenti in cantiere:
Art. 6 - Realizzazione dell'opera: compiti dei coordinatori

Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1:

a) coordinano l'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza:

-- al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
-- all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di lavoro o fasi di lavoro;

b) coordinano l'applicazione delle disposizioni pertinenti, al fine di assicurare che i datori di lavoro e, ove ciò sia necessario per la protezione dei lavoratori, i lavoratori autonomi:

-- applichino con coerenza i principi di cui all'articolo 8;
-- applichino, quando è necessario, il piano di sicurezza e di salute di cui all'articolo 5, lettera b);

c) eventualmente adeguano o fanno adeguare il piano di sicurezza e di salute di cui all'articolo 5, lettera b) e il fascicolo di cui all'articolo 5, lettera c), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

d) organizzano tra i datori di lavoro, compresi quelli che si succedono nei cantieri, la cooperazione ed il coordinamento delle attività in vista della protezione dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali nocivi alla salute, nonché la loro reciproca informazione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE integrandovi, se necessario, i lavoratori autonomi;

e) coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;

f) adottano le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2011 (18:49:54)
Che il CSE viene condannato, l'ho detto.
Quel che conta è il principio che è stato ribadito, già per due volte di seguito
Poi, tu sai meglio di me come funziona in una sezione della Cassazione con 4 giudici ed un presidente.
Solo che ogni giudice ha assegnato un pacco di sentenze che si scrive da solo; con gli altri, poi, s fa finta che siano condivise.

Nessuno dei compiti richiesti dalla direttiva implica un obbligo di "risultato" ma solo di mezzi.
In Italia, abbiamo sempre vivo l'approccio "comando e controllo" e, quindi, la figura del CSE viene vista come uno strumento che deve sopperire alle mancanze di altri soggetti istituzionalmente preposti a fare vigilanza.

Il problema è che il verbo "coordinare" è viene inteso, dai solerti controllori, come un obbligo di vigilanza.
Aiuterebbe molto modificare, l'art. 92, comma 1, lettera e),aggiungendo a
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2011 (18:56:20)
S'è perso un pezzo del mio precedente commento. ...... quindi completo:

Aiuterebbe molto modificare, l'art. 92, comma 1, lettera e),aggiungendo a .
Naturalmente, la presenza del CSE in cantiere andrebbe definita con disciplinare d'incarico dove, in funzione della complessità del cantiere stesso, possono essere definite un "tot" di presenze settimanali/mensili in funzione delle criticità durante lo sviluppo dei lavori.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
23/03/2011 (00:37:30)
Resta il fatto che quando la direttiva cantieri prevede quanto segue per i coordinatori:
Art. 6 - ...
b) coordinano l'applicazione delle disposizioni pertinenti, al fine di assicurare che i datori di lavoro e, ove ciò sia necessario per la protezione dei lavoratori, i lavoratori autonomi:
-- applichino con coerenza i principi di cui all'articolo 8;
-- applichino, quando è necessario, il piano di sicurezza e di salute di cui all'articolo 5, lettera b);

ASSICURANO, assicurare è un'obbligazione di risultato, e non di mezzi.
Il diritto comunitario se ne infischia un poco della nostra dottrina giuridica ...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
25/03/2011 (11:48:56)
Sì ma bisogna andare a vedere a cosa si riferisce, in concreto, la direttiva.

Il piano a cui si riferisce la direttiva (e non quelli fatti all'italiana dove li si imbottisce di misure di sicurezza relative ai rischi propri d'impresa), deve far riferimento solo ai rischi derivanti dalla presenza, nello stesso spazio e nello stesso tempo, di più imprese, ciascuna con la propria organizzazione.

Poi bisogna andare a vedere cosa dice l'art. 8 della direttiva.
Qui, infatti, sono citati principi che riguardano la generale organizzazione del cantiere in riferimento ai rischi interferenzaili ed aggiuntivi (cioè quei rischi derivanti dalle particolarità del cantiere).
L'obbligo di risultato è quindi limitato solo agli aspetti di regia della sicurezza in cantiere: come CSE devo assicurare che quanto previsto nel piano (compresi i principi di cui all'art. 8 citato), siano integralmente applicati.
La direttiva, quindi, non mi chiede di sostituirmi al datore di lavoro ed alla sua struttura gerarchica, per vigilare sull'applicazione degli obblighi propri dell'impresa (non mi dice: assicura che ci siano i parapetti negli scavi .... perchè ogni stato membro aveva ed ha l'equivalente del 164).
Questo perchè la direttiva non è nata per creare un ulteriore livello di controllo sui rischi propri delle imprese, già coperti dalla normativa prevenzionale esistente.

E' in Italia che è stata così mal trasposta ed ha originato le diatribe di cui stiamo discutendo.
E parlo di pessima trasposizione con riferimento alla strategia del legislatore europeo, perchè quello che è stato fatto in Italia con il 494 non è un incremento del livello di tutela ma solo una pessima lettura dei considerando della direttiva.

IL CSE, anche se rimanesse tutto il giorno in cantiere, non sarebbe mai in grado di garantire l'assolvimento degli obblighi propri delle imprese (ci sono reati di "puro pericolo" che si possono concretizzare anche in un minuto), a meno che il cantiere non fosse tutto in una stanza ed il CSE si sedesse al centro della stessa.

Pertanto, come è possibile richiedere questo tipo di condotta ad un CSE?
E' da ritenere la condotta attesa da enti di vigilanza, magistrati talebani, ecc., una condotta penalmente esigibile?
A mio giudizio, no.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2011 (00:16:00)
Magistrati talebani? Io quel che ho letto nelle sentenze di condanna dei coordinatori, una piccola minoranza sul totale dei coordinatori esistente, è sempre un'insieme di gravi negligenze professionali che hanno contribuito all'evento infortunistico. Dissento totalmente sulla valutazione delle norme italiane, la direttiva poi si basa sul principio del miglioramento e il trattato istitutivo della comunità prevede la possibilità degli stati membri di recepire più restrittivamente le direttive. Il problema non sono i magistrati e gli organi di vigilanza, ma i morti sul lavoro e alcuni coordinatori negligenti e superficiali che accumulano incarichi senza avere il tempo per onorali.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2011 (11:03:05)
Che ci siano soggetti incompetenti e negligenti che svolgono le funzioni di CSP/CSE, nessuno lo nega così come ci sono in tutte le categorie professionali.
Però non si deve far riferimento solo a ciò che arriva in Cassazione (molti procedimenti non ci arrivano) ma a ciò che succede prima, durante le attività di tutti i giorni.

Per qualunque reato di puro pericolo che viene rilevato in cantiere, a prescindere da quando e in che tempi questo si sia concretizzato, l'ente di vigilanza sanziona il CSE.
E questo stesso approccio viene seguito se, a giudizio dell'ente di vigilanza, il reato addebitato al CSE, si inserisce nel nesso di causalità efficiente con un evento.
Il PM non fa altro che fare "un copia-incolla" di quanto relazionato dall'ente di vigilanza; il GIP, salvo rarissimi casi, manda avanti tutto perchè tanto c'è il giudice .....
Se una volta c'erano i "pretori" che si dedicavano soprattutto a questo tipo di delitti, adesso, salvo nelle grandi procure (dove c'è un procuratore aggiunto dedicato che se ne occupa con i propri PM) non ci sono più competenze specifiche e avviene quanto sopra.

Tra i casi che ho seguito e sto seguendo come CTP, il coinvolgimento del CSE discende da situazioni di "responsabilità oggettiva" che, come sappiamo, nel nostro ordinamento non dovrebbero esistere.
Tanto per citarne qualcuno:
1) ribaltamento escavatore su un pendio - il CSP/CSE aveva progettato le piazzole di lavoro, verificato la compatibilità dei mezzi impiegabili nello specifico contesto, le modalità di spostamento tra le diverse piazzole, imposto i divieti da rispettare, effettuato riunioni iniziali e periodiche documentate, verificato periodicamente quanto richiesto (con foto che riproducevano il corretto modus operandi), ecc.; un giorno, però, il conducente dell'escavatore aveva decisa di prendere la scorciatoia per spostarsi da una piazzola e, nel farlo, si era ribaltato, rompendosi due vertebre ed il bacino. C'è una responsabilità del CSE? A me sembra di no a meno che non si voglia pensare al CSE come un preposto aggiunto.
2) Caduta dalle scale - il CSP/CSE aveva previsto lo sbarramento completo, con un intavolato su tutta l'apertura, del vano scala perchè non accessibile per il passaggio tra piani. Tutto spiegato, coordinato, segnalato, verificato e fotografato. Un operaio, però, per far prima ad andare tra un piano e l'altro, decide di forzare l'intavolato e passare da questo vano scala; nel farlo, essendo il vano scala non illuminato, inciampa, cade e sbatte la testa rimanendoci sul colpo. C'è una responsabilità del CSE? A me sembra di no a meno che non si voglia pensare al CSE come un preposto aggiunto.
3) Caduta dall'alto - IL CSP/CSE prevede la chiusura di tutte le aperture tra piani in un parcheggio interrato con segregazione dell'area, segnalazione e posizionamento copertura su ciascuna apertura. Naturalmente, anche qui tutto documentato, con riunioni, verifiche, foto, ecc.; un giorno, però, il capocantiere, decidendo autonomamente e senza rispettare il cronoprogramma e le proedure del PSC (posizionamento grate ad una ad una), decide di procedere all'asportazione sistematica di tutte le protezioni su ciascun piano per il posizionamento delle grate (si vede che aveva fretta e non aveva detto niente delle sue intenzioni al CSE che era stato in cantiere il giorno prima). Sul primo dei piani su cui si era cominciato ad intervenire, uno degli operatori è caduto dentro un'apertura non segnalata, priva della copertura di sicurezza ed in attesa del posizionamento della grata finale. Anche in questo caso, la persona c'è rimasta sul colpo.
Il posizionamento delle grate, con la presenza di una sola impresa, seguendo le normali prassi e ciò che era indicato nel PSC (ma anche nel POS), era da intendersi una fase critica che necessitava della presenza del CSE? Perchè se questa è una lavorazione critica, mi domando cosa sia allora lo scavo di una galleria in terreno alluvionale costituito da argilla con intercalazione di lenti di sabbia.
C'è una responsabilità del CSE? A me sembra di no a meno che non si voglia pensare al CSE come un preposto aggiunto.

Questi sono alcuni dei casi che sto seguendo in dibattimento.
Naturalmente, anche i datori di lavoro ed i capicantiere delle imprese sono stati coinvolti .... e non poteva essere altrimenti.

In merito alle norme italiane, se si pensa che la soluzione per migliorare la stuazione, sia quella di avere un CSE quale UPG supplente, preposto aggiunto, sceriffo di cantiere, ecc., allora devo ammettere che siamo molto ma molto lontani da vedere reali miglioramenti.
Mi domando, invece, perchè il nostro legislatore (che come sai è un conglomerato di teste con un nome e cognome), non abbia il coraggio d'intervenire pesantemente sugli attori principali che, non dimentichiamocelo, sono le imprese.
Oggi per fare l'imprenditore edile basta aprirsi una partita IVA, andare alla CCIA ed iscriversi ed avere, dopo, in mano la vita del proprio personale.
Un settore totalmente deregolamentato che, spostando 1/6 del PIL italiano, non viene mai toccato.

Quindi quando si si sostiene, che "il CSE debba mettere in campo tutte le azioni per lui previste dalla normativa, mirate al rispetto della legge, che non si limitano ad una attività semplice di monitoraggio di “non conformità” riscontrate, in quanto il CSE è chiamato ad un ruolo di guida alla sicurezza per i diversi soggetti che intervengono in cantiere, dal momento della progettazione alla fine dell’esecuzione dell’opera", come affermato da un illustre rappresentante degli enti di vigilanza, si dice un qualcosa che, teoricamente, è condivisibile ma che, in concret, è inapplicabile con le armi che oggi ha in mano il CSE.
Innanzi tutto va chiarito che le “non conformità riscontrate”, ovviamente, sono quelle derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto nel PSC e nel POS. Il problema è che spesso non si riesce a capire che non è possibile verificare con continuità quanto sopra. Questo perché le situazioni ed i comportamenti che si discostano da quanto definito nei documenti citati, si possono concretizzare in tempi rapidissimi quando il CSE non è presente in cantiere. Visto che ci sono datori di lavoro, dirigenti e preposti, con specifici obblighi a loro carico, previsti dalla normativa fin dagli anni ’50, non si comprende perché non debbano essere loro per primi a verificare con continuità il rispetto dei contenuti del PSC e del POS, visto che sono o dovrebbero essere, loro sì, sempre in cantiere.
Nel caso in cui si volesse avere un CSE sempre presente in cantiere, le scelte non possono che essere le seguenti:
- si cambia la legge permettendo la nomina di un CSE dipendente dell’impresa affidataria (e questo con buona pace del conflitto d’interessi);
- si cambia la legge in modo che il committente paghi al professionista la parcella commisurata all’impegno esclusivo imposto, direttamente a questi o versandolo in anticipo all’amministrazione concedente il titolo abilitativo (nei casi in cui questo è richiesto).
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2011 (12:09:29)
Quest'ultimo contributo di Catanoso è assai prezioso, e porta la discussione ad un livello alto. Purtroppo abbiamo un legislatore in tutt'altro affacendato, e anzichè lavorare a migliorare le cose, ad esempio emanando la famosa patente a punti per le imprese che operano nei cantieri, discute spesso di facezie nelle aule parlamentari.
Rispondi Autore: stefano pileci - likes: 0
26/03/2011 (18:16:19)
Non posso che condividere a pieno quanto afferma l'ing. Catanoso, essere CSE in cantiere non può voler dire sostituirsi a quanto dovrebbe fare il datore di lavoro attraverso i suoi dirigenti e preposti (figure ormai inesistenti nel privato).

IL punto è che l'attuale frammentazione delle imprese impedisce di avere interlocutori professionali adeguati al ruolo che ricoprono, spesso abbiamo a che fare con dei semplici muratori e raramente con dei capisquadra. Come è possibile esercitare il ruolo di CSE quando manca la cultura minima di base e non mi riferisco alla cultura generale ( che spesso deficita anche quella) , ma la conoscenza sugli aspetti della sicurezza, sul chi fa che cosa .Manca a mio avviso la consapevolezza del ruolo che si svolge. Neppure l'art. 299 del D.lgs 81-08 smi sull'esercizio diretto di poteri direttivi aiuta a far capire al muratore di turno che sta svolgendo un ruolo di responsabilità. Mi dispiace ma penso che siamo ancora molto lontani dal giusto equilibrio. Se i documenti PSC-POS-PiMUS ecc... incidessero veramente perchè da tutti digeriti non avremmo bisogno del " guardiano del cantiere" ancor più quando tale ruolo dovrebbe esercitarlo il datore di lavoro.

Faccio una domanda semplice : ma in europa gli stati membri che hanno recepito la 92-57 come si comportano con i CSE in caso di infrazione? Esistono norme così pesanti come le nostre che prevedono sanzioni penali con l'arresto?
buona giornata.

Stefano PILECI Coordinatore dell Sicurezza
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
27/03/2011 (00:28:17)
Ma la sanzione penale dell'arresto non esiste nella pratica, la Asl fa un verbale e si paga previo adempimento 1/4 del massimo dell'ammenda come sanzione amministrativa. Anzi il sistema è eccellente perchè spinge il contravventore all'adempimento.
Rispondi Autore: stefano pileci - likes: 0
27/03/2011 (14:50:27)
Il sistema, a mio avviso, obbliga il contravventore ad ammettere l'illecito che gli viene contestato dall'UPG pur di non restare invischiato nella rete della giustizia italiana che non nascondiamocelo, non è proprio una passeggiata.

Le imprese pagano sempre, del resto fruiscono di 1|4 della sanzione e difficilmente riuscirebbero a sostenere di non aver commesso il reato (basta una tavola fermapiede spostata su un ponteggio e in un cantiere di situazioni simili ce ne sono una infinità). Lo stesso fa il CSE che si vede contestata una sanzione per mancata vigilanza, che non vuol dire nulla se non viene provato, ma spesso il CSE viene sanzionato comunque, poi al limite contesti. Allora anche lì, molti CSE pagano 1|4 usufruendo dei benefici del d.lgs 758/94, ma il "bravo" Coordinatore come si deve comportare se subisce una sanzione ingiusta, resistere?

Ecco Avvocato questa è la parte che personalmente mi manca e vorrei capire meglio.
Fino a che punto posso far valere le mie ragioni di buon coordinatore che si impegna e si vede "tirar" dentro nel minestrone sanzionatorio solo perchè l'impresa non ha rispettato norme antinfortunistiche che dovrebbero ormai essere messe in atto da "sempre"?
Possiamo contiuamente essere obbligati noi CSE a fare i "vigili"? E' questo che ci chiede la norma?

Secondo Lei Avvocato, non dovremmo dedicare maggiori energie per sviluppare attività di coordinamento, organizzare le attività lavorative per mezzo della pianificazione fatta a monte con il PSC e integrata con i POS delle singole imprese e infine gestire le attività presenti in cantiere in sicurezza, INVECE di occuparci della tavola fermapiede mancante?

Non considerando il CSE come figura deputata ad un ruolo di "alta vigilanza" saremo sempre in cantiere a fare i carabinieri e allora ci cambino il ruolo da "Coordinatori" a Vigili, ma ci diano anche il potere di fare le multe e un ruolo superpartes e non al soldo del Committente ed i motivi sono chiaramente comprensibili.

La proposta che faccio è la nomina del Coordinatore come avviene per il CTU direttamente dal giudice, un ausiliario pagato dagli OdV.

Buona domenica.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
27/03/2011 (23:45:16)
La sua polica è eccessiva e a mio parere fuori luogo. I coordinatori sanzionati sono una piccola minoranza, e per tanti che vengono forse ingustamente sanzionati, ce ne sono moliitssimi altri che meriterebbero la sanzione ma la scampano perchè gli organi di vigilanza sono privi di organici numericamente decenti.
La direttiva è chiara, il coordinatore deve assicurare il rispetto dei piani di sicurezza in cantiere, e la disqquisizione su alta e bassa vigilanza la trovo inutile, tanto in tribunale, tanto è vero che anche le due sole sentenze che parlano di alta vigilanza poi i coordinatori li condannano, o bassa. Il problema vero sono i cantieri malati e i morti e feriti gravi in cantiere, non la legge, che a mio parere è un'ottima legge. Se poi il verbale è ingiusto si può chiedere al Pm, muniti però di avvocato difensore, di archiviarlo con apposito atto di opposizione.
Rispondi Autore: linoemilio ceruti - likes: 0
28/03/2011 (00:01:02)
Che la specializzazione di troppi magistrati in diverse procure sia, purtroppo, la “tuttologia obbligata” appare evidente a chiunque bazzichi quegli ambienti.
Doversi interessare oggi del furto della bicicletta… ieri della querela per diffamazione… l’atro ieri del licenziamento… il giorno precedente dell’infortunio sul lavoro… non può consentire loro di essere specialisti in tutto.
Questo vale in ogni campo.
Se a questo aggiungiamo un legislatore che, in una così delicata materia, licenzia normative la cui applicazione, in molti casi e in particolare nell’art. 92, non e’ in grado di offrire agli operatori del settore legittime e stabili certezze invece di numerose e, fra loro, diverse interpretazioni che possono portare a risultati opposti, la “tuttologia obbligata” non potra’ mai rappresentare il migliore e il piu’ sereno strumento d’individuazione delle responsabilità personali che hanno contribuito al verificarsi di un evento infortunistico.
Come non concordare con quei giudici che in numerose sentenze hanno condannato coordinatori palesemente superficiali o impreparati… come non essere d’accordo se le inopportune intromissioni o le colpevoli omissioni hanno rappresentato la causa o la concausa dell’accadimento!
Ma questo non e’ argomento da mettere in discussione.
L’argomento e’ un altro: “qual’e’ la condotta penalmente esigibile chiesta al coordinatore a seguito di un reato d’evento.?”
Fortunatamente (e non lo dico solo per il coordinatore) alcune recenti sentenze di Cassazione, citate da Carmelo, stanno riportando nel giusto binario le responsabilita’ personali di tutte quelle figure che partecipano al processo costruttivo di un’opera.
Il coordinatore non chiede ne deve avere previlegi… chiede di sapere, con certezza, almeno il minimo di quel che deve fare.
Ciò che durante le sue prestazioni professionali volesse fare in piu’, al fine di migliorare la sicurezza in un cantiere, riguarda esclusivamente la sua coscienza, etica e professionalità che non puo’ e non deve essergli posta in capo come obbligo normativo.
Nessun professionista che abbia infangato le sue scarpe nei cantieri potra’ non essere d’accordo con Carmelo quando s’interroga sulla condotta penalmente esigibile chiesta al coordinatore.
Ad ogni figura che opera in cantiere, l’81 ha posto in capo obblighi diversi e, fra loro, rigorosamente non interferenti.
Non sarebbe possibile il contrario.
L’interpretazione volta a responsabilizzare piu’ figure di cantiere ponendo loro in capo uno stesso obbligo, non porta mai ad un risultato collegiale e migliore, anzi, essendo solitamente e prevedibilmente decisioni conflittuali potrebbero portare a decisioni rischiose, non sempre immediatamente identificabili, nei confronti degli operatori di cantiere.
Ne consegue che ogni figura, assumendo un proprio specifico incarico, si deve assume le sue relative e conseguenti responsabilita’.
Se, invece, si predilige pensare che il coordinatore, dovendo “verificare” l’osservanza alle disposizioni contenute nel PSC o a quelle contenute nei verbali “condivisi” nelle successive riunioni di coordinamento, debba “assicurare” anche l’eliminazione dei rischi propri dell’impresa in capo a precise figure identificabili nel decreto, credo che questa “scuola di pensiero” sia notevolmente carente di conoscenze di cantiere, della sua organizzazione e delle sue cronologiche lavorazioni.
E, ogni volta che un magistrato decide di appartenere a questa “scuola”, la cosa diviene preoccupante non solo per il coordinatore ma, soprattutto, per gli operatori presenti in cantiere che in queste “confusioni di ruoli” rappresentano la categoria piu’ a rischio.
Ogni figura deve avere obblighi diversi, fra loro armonizzati, coordinati ma indipendenti.
L’amalgama non spetta certo al coordinatore il cui compito e’ quello di coordinare le lavorazioni (non le imprese) fatta salva la previsione dall’art. 92 comma 1 lett. c) che gli assegna, pero’, il compito di “organizzare”, non quello di coordinare.
Un esempio per tutto.
Dopo la prima riunione di coordinamento eseguita prima dell’inizio dei lavori, durante l’avanzamento dell’opera, vengono indette altre riunioni periodiche di coordinamento dove, all’interno dei relativi verbali, si possono trovare le condivisioni per la realizzazione delle fasi/sottofasi di lavoro in programma che, solitamente, costituiscono varianti al cronoprogramma iniziale del PSC.
Queste riunioni vengono indette con la presenza dei datori di lavoro delle imprese esecutrici affidatarie e con i lavoratori autonomi con contratto d’opera diretto con il committente
In numerosi casi anche con i datori di lavoro delle imprese esecutrici in subappalto.
Si parla di datori di lavoro ma, spesso, vengono delegati a partecipare direttori tecnici di cantiere, capisquadra, preposti.
Con loro si concordano e si programmano le lavorazioni, le si suddividono in fasi ed eventualmente in sottofasi, se ne individuano i rischi interferenziali, si analizzano e si eliminano (o si riducono).
Rischi interferenziali… non rischi propri d’impresa (all XV punto 2.2.3. integrato dall’ultimo 106).
Ultimata la riunione, diventa compito del datore di lavoro (direttore tecnico di cantiere, caposquadra, preposto) portare a conoscenza dei propri operatori quanto condiviso nella riunione di coordinamento al fine di eliminare i rischi interferenziali della fasi di lavoro programmate.
Questo non avviene.
Mai.
Per lo meno nei cantieri dove il sottoscritto e’ stato e in quelli dove e’ coordinatore.
Le verifiche periodiche portano, di conseguenza, a trovare in cantiere di tutto tranne cio’ che e’ stato programmato.
Le conseguenti azioni facenti riferimento alla lett. e) diventano numerose ma, anche quelli con la lett. f) fanno la loro “sporca” presenza.
Le azioni applicabili alla lett. e) hanno tempi non brevi: contestazione all’impresa o al lavoratore autonomo dell’inosservanza all’art…. segnalazione al committente/RL con relativa proposta di sospensione dei lavori, allontanamento dell’impresa o rescissione del contratto… attesa che il committente prenda provvedimenti o comunichi la sua disapprovazione motivata… segnalazione all’ASL/DPL territorialmente competenti…
Le inosservanze previste dalla lett. e) non sono pericoli gravi, imminenti, direttamente riscontrati ma e’ indubbio che anche le inosservanze possono rappresentare, comunque e senza l’aggiunta di concause, nessi causali di eventi infortunistici… magari non gravi… magari non mortali… ma sempre di infortuni si parla.
E per l’intervento “automatico” della magistratura basta una frattura al braccio o alla gamba con una prima prognosi di 40 gg.
Durante l’intero periodo tra la contestazione all’impresa e la segnalazione all’ASL/DPL il coordinatore che dovrebbe fare secondo la “scuola di pensiero” sopra citata?
Dovrebbe, forse, rimanere in cantiere per tutte le giornate a fare l’angelo custode del “ignaro” non informato oppure procedere, lui stesso, a informarlo e formarlo delle decisioni prese e condivise con i responsabili della sua impresa?
Sbaglia il sottoscritto o risulta compito del datore di lavoro, del direttore tecnico di cantiere, del capocantiere, del preposto quello di dare al lavoratore le informazioni contenute nel verbale di coordinamento?
Sbaglio o il compito del coordinatore risulta quello di “verificare” che l’addetto stia eseguendo puntigliosamente quello che nel verbale e’ stato concordato?
Sbaglia il sottoscritto o il compito del coordinatore risulta quello di contestare… e via di seguito… nel momento in cui verifica l’inosservanza alle prescrizioni di PSC (leggasi verbale di riunione di coordinamento)?
Sbaglia il sottoscritto o la contestazione (lett. “e”) o la sospensione dei lavori (lett. “f”) rappresentano l’assicurazione (obbligo di risultato) della verifica in capo al coordinatore in fase di esecuzione?
Sbaglia il sottoscritto o il comportamento del coordinatore che decidesse di informare e formare, lui, “l’ignaro” operatore al posto del datore di lavoro, direttore tecnico di cantiere, capocantiere, preposto (visto che loro se ne guardano bene dal farlo)… verrebbe interpretato come un’intromissione non contemplata dal decreto mentre rappresenterebbe un doppione di figure con identici compiti ma notoriamente diversi (durante l’esposizione nell’informazione e nella formazione) in quanto rappresentanti di interessi diversi?
Sbaglia il sottoscritto o il comportamento del coordinatore che decidesse di informare e formare, lui, “l’ignaro” operatore al posto del datore di lavoro, direttore tecnico di cantiere, capocantiere, preposto… verrebbe interpretato sicuramente come un’intromissione che, in caso di reato d’evento, potrebbe arrivare a rappresentare il nesso causale dell’evento infortunistico?
Sbaglia il sottoscritto, e sbaglia Carmelo, a dire che l’errore sta nella poca chiarezza della normativa che consente ai “tuttologi obbligati” troppe diverse interpretazioni? (ma a posteriori dell’evento infortunistico… non prima)
Sbaglia il sottoscritto nel dire che mancano gli aggettivi per descrivere l’assenza di verifiche e controlli da parte degli organi ispettivi?
Sbaglia il sottoscritto, e sbaglia Carmelo, se si afferma la troppa vergognosa facilita’ con cui oggi si possono avviare attivita’ imprenditoriali e gestire vite umane senza presentare esperienze, capacita’, conoscenze…?
Chi sbaglia Dubini?
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
29/03/2011 (07:29:04)
L’avvocato disquisisce di norma ma anche di coordinatori, ma resta avvocato.
Io sono coordinatore quindi disquisisco sugli avvocati, ma resto coordinatore.
Mi limito alla segnalazione di un Suo collega che ad un ultimo convegno (corso di aggiornamento di 4 ore) a cui ho partecipato, il togato è stato invitato per argomentare sulla Sentenza Corte giustizia UE - Condanna per art. 90 c11 del D.Lgs.n° 81/2008. Non serve spiegarne i contenuti, siamo tutta gente che l’ha letta, chissà se capita. Quello che conta è che il togato in questione non l’aveva nemmeno letta, tante sono state le approssimazioni riportate. Aggiungo che ho fatto realmente fatica a capire se stesse parlando proprio di quella sentenza, la platea, fatta da coordinatori distratti di certo non ha compreso nulla.
Non ha nemmeno detto che d’ora in poi i committenti devono sempre nominare il CSP quando ci sono più imprese.
A parte la pessima figura che ha fatto, ad un certo punto ho dovuto evidenziare in modo esplicito (accumulo ma poi scoppio) le lacune dopo una serie di inesattezze indicibili: “L’impresa affidataria fa il PSC” non è ammissibile, anche se coincidesse col committente è sempre il CSP che elabora il Piano.
Il corso di aggiornamento l’ho pagato e pretendo che i relatori siano preparati, almeno più di me, se no il relatore lo faccio da me allo specchio.
Come vede le categorie sono piene di personaggi più o meno preparati. Chiudo qui il rilievo della realtà che ci accomuna.

Non ho intenzione di dire la mia e sovrappormi a nomi, compreso il Suo, che si interessa, in settori diversi, della gestione della sicurezza nei cantieri edili, non ho intenzione di riportare articoli, sentenze, direttive, commi, alta vigilanza, circolari,…tutto così sparso come viene.

Per argomentare serve il richiamo alle Sue affermazioni, parto dal fondo riportando parti dei suoi interventi:
Il PSC è un piano che contiene la valutazione dei rischi concreti, chi redige PSC in modo diverso sta violando la legge.
Evidentemente ha informazioni sufficienti per dire che la maggior parte dei coordinatori “stampa” PSC non specifici al singolo cantiere. Può essere che sia vero. Però le sue affermazioni non aggiungono nulla in più al miglioramento del processo. E’ un copia-incolla dell’allegato XV, un promemoria. Sarebbe interessante che indicasse cosa deve fare il coordinatore per rispondere alla lettera c) da lei ricordata, anche se le assicuro che i problemi iniziano dalla lettera d) in avanti. La questione è che ci vogliono strumenti non allegati per risolvere l’enigma, ci vogliono strumenti e non linee guida, ci vogliono strumenti e non check list, ci vogliono strumenti per elaborare il PSC.
Ma si rende conto che genere di strumenti vengono proposti a metà del suo articolo? …
…c’è una bella pubblicità che propone un corso on line a 300 euro per 40 ore di aggiornamento. 40 ore sono il totale delle ore di aggiornamento quinquennali, ma cosa vuole che mi aggiorni con 40 ore on line fatte di colpo??? Nulla da discutere sulla libera impresa e con le scelte editoriali di Puntosicuro. Il commerciale IMPERA. Ma io mi troverei a disagio.
...segue
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
29/03/2011 (07:31:35)
I coordinatori sanzionati sono una minoranza, non è vero, il conto va fatto in riferimento al numero delle imprese sanzionate, non al numero dei coordinatori “arruolati” che nel Paese sono molto meno delle imprese. Si tratta di percentuali, quanti coordinatori sono sanzionati rispetto al numero di imprese sanzionate.
Le confermo che i coordinatori, singole persone giuridiche, sono chiamati in causa in buona percentuale, almeno nella mia Provincia. Poi troppo pochi i controlli, troppo pochi gli ispettori, a volte bassa la preparazione.

il legislatore del 1999 ha ritenuto opportuno non solo delineare in termini più specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori
Qui sarebbe opportuno che chi scrive la sentenza si interessasse proprio degli obblighi del committente. La 92/57/CE definisce il Responsabile dei Lavori in modo certo e lo fa perché sa benissimo che il committente non ha le conoscenze sufficienti per rispondere a quello che ora è l’articolo 15. La 494, l’81 ed il 106 hanno variato la definizione ed il 106 in modo peggiorativo.
Il 106 non prevede sanzioni per il committente in relazione ai suoi obblighi ex comma 1 art 90. Le sanzioni migrano al CSP. Qui casca l’asino perché il contestuale incarico fra progettista e CSP non si realizza. Non ci sono strumenti legislativi, ma nemmeno indicazioni degli Ordini o degli OdV, odi chi altri si voglia per “verificare” l’incarico contestuale. Infatti non c’è nessun modulo, protocollo, o altro documento che viene adottato per la verifica dell’incarico del progettista. Parte della 92/57/CE va a farsi benedire. Era uno dei considerando, quello che portava a definire la necessita del CSP. Per il 106 il CSP copre posizione di garanzia in relazione al coordinamento dei compiti del committente (comma 1 art 90). Peccato che se il Sig. Committente non mi nomina, non possa coordinarlo. Può bastare a suo giudizio un disciplinare d’incarico DATATO? O devo aspettarmi che un giudice mi ritenga responsabile per violazioni che non potevo commettere perché non nominato? Vede questa assenza di incarico “per tempo” da parte del committente è l’incipit di tutto il processo 92/58/CE, sarebbe ora che qualcuno (Ordini cioè i progettisti, OdV, Comuni almeno). Se non mi nomina il mio PSC, fatto di corsa e in corsa, non potrà essere mai specifico per l’opera di cui è oggetto. Crolla tutta l’infrastruttura su cui potrebbero appoggiarsi eventuali sentenze contro il CSP. A proposito è a conoscenza di un numero così alto di CSP ritenuti colpevoli? Sono certo di no, troppo complicato trovare il nesso causale negli errori del CSP, molto più facile, immediato e speditivo trovarli nell’assenza del parapetto sul ponteggio. Ma che c’entra il coordinatore se non è passato di li proprio in quel preciso istante, anzi un attimo prima!?
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
29/03/2011 (07:32:56)
Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili] all'articolo 6 prevede che il coordinatore deve ASSICURARE l'applicazione delle misure di sicurezza da parte di tutti i datori di lavoro presenti in cantiere:
Cosa significa questa richiesta della Direttiva? Seguendo i suoi ragionamenti parrebbe che il CSE (il CSP l’abbiamo lasciato nel passato) debba intervenire nella gestione delle imprese. A me piacerebbe, ma non è così. Se così fosse perché mi deve “pagare” il committente (DdL sui generis del cantiere)? Mi pagassero i DdL delle imprese. I Sig. dell’ANCE han pubblicato (Roma 10 novembre 2010), di cui riporto passaggi nobil, che son certo non le sono sfuggiti.i:
La modifica consiste nella introduzione del concetto secondo il quale il coordinatore della sicurezza per la progettazione, durante la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento debba tener conto dei rischi presenti ad eccezione di quelli specifici propri dell'attività delle imprese. Basta che paghino che non ho nessun problema ad interessarmi della loro struttura
L'Ance ritiene che tale esclusione comporta una inevitabile riduzione delle misure di tutela per i
lavoratori oltre che legittimare comportamenti scorretti da parte delle imprese meno virtuose. Una battuta si concede a tutti. Potrei riportare aneddoti curiosi ma annoierei.
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente definizione delle misure di sicurezza per farvi fronte costituisce il cardine della intera normativa di prevenzione. Infatti che la facciano la VdR.
Essa deve essere, pertanto, effettuata con riferimento all'attività di una impresa di costruzione e alla estrinsecazione spazio-temporale di tale attività (il cantiere, nel caso di specie) che, come è noto, è parte integrante del PSC specifico per ogni singolo cantiere. Qui ci chiedono di fare la VdR dell’impresa, diranno che ho compreso male ormai si usa così. Il lavoro del coordinatore non è quello di dire all’impresa che manca la tavola fermapiede, questo è un compito e obbligo dell’impresa dal 1956.
L'Ance ribadisce la necessità di riconfermare la validità della prassi finora seguita di ricomprendere nel PSC, in riferimento alle singole lavorazioni effettuate nello specifico cantiere, l'analisi dei rischi presenti, la conseguente individuazione delle misure di sicurezza per farvi fronte e la stima dei costi relativi. Se le imprese rispettassero il coordinatore sarebbe una bella cosa, dopo magari si riesce a parlare di sicurezza.
E per finire l’attacco:
"In particolare, l`ANCE denuncia da sempre la non completa elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento da parte dei coordinatori per la progettazione e la conseguente incompleta stima dei costi della sicurezza, con conseguenze negative anche in fase di esecuzione dei lavori". Direi che è ora che i coordinatori denuncino l’ANCE, non è complicato basta denunciare le imprese (piccole o grandi) che incontriamo sul cammino.
Questo attacco dell’ANCE va nella direzione di riconoscere più costi della sicurezza possibili, è solo un meschino conto di interessi.

Le ricordo l’ultimo protocollo della Prefettura di Roma in cui si usa un terminologia astratta dalle definizioni normate. Mi fermo qui, tanto andrà nel dimenticatoio.

Se poi il verbale è ingiusto si può chiedere al Pm, muniti però di avvocato difensore, di archiviarlo con apposito atto di opposizione.
E’ proprio questo il problema che in tribunale devo andarci munito di avvocato difensore e la cosa per quanto riportato all'inizio comincia a scocciarmi!
...segue
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
29/03/2011 (07:34:30)
Vede c’è poca conoscenza e soprattutto non c’è chiarezza nel percorso così chiaramente indicato dalla 92/57/CE:

1. Il committente decide l’opera e si interfaccia con “qualcuno” (di solito il progettista).
2. Il progettista dice al Committente cosa deve fare, il giorno dopo, per quanto riguarda la sicurezza (deve nominare il CSP e tanto che c’è gli dice che farebbe meglio a nominare anche un RdL).
3. Il committente nomina un CSP (e un RdL COMPETENTE)
4. I tre tizi sopra cominciano a fare una riunione, magari si fanno un aperitivo la prima volta.
5. Il Triangolo del Fuoco funziona.
6. Il CSP se non c’è il RdL spiega al committente cosa vuol dire fare una valutazione dell’ITP. Pare ‘na fesseria ma sostiene la verifica da parte del CSE (obbligatoria) dei POS.
7. Il committente o il RdL consegna il PSC sapendo che quello che c’è scritto sopra, anche fosse “durante la pausa pranzo i lavoratori indossano i guanti bianchi”, ha valore contrattuale (si parla di soldi, di rivalse, ecc..). Chi firma senza leggere , fatti suoi.
8. Notifica preliminare e apertura del cantiere

Fatto tutto questo vedrete che il CSE il suo lavoro lo fa senza problemi. E’ che questo manca a partire dal punto 1.
Colpa anche dei coordinatori, certo. Basterebbe rifiutare tutti gli incarichi dati fuori tempo massimo, senza il coordinatore il cantiere non parte. Ma qui siamo all’utopia assoluta. Si innescano riflessioni su chi sono i coordinatori, troppo complesso. I mercenari dominano la scena,


Non per spirito di polemica, che se è fine a se stessa resta sterile.
Qual è il suo obiettivo nel “dare contro” (traduco: nel ritenere i coordinatori Dues ex machina del cantiere. Ero rimasto che fosse il Direttore dei Lavori il Deus. A proposito che fine fanno codeste figure nel dettato legislativo?) in questo modo ai coordinatori, categoria senza ruolo?

buona giornata
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2011 (00:36:42)
Nessuno vuole dare contro ai coordinatori, ma come c'è scritto fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano Dura lex sed lex. Perciò è necessario conoscere la legge per quello che è e come viene applicata, non come si vorrebbe che fosse. E ripeto io un gran mutamento di orientamenti della giurisprudenza della cassazione non lo vedo, le condanne vengono frequentemente condannate. D'altra parte se ci fossero meno subappalti, o se fossero vietati del tutto, gli infortuni si ridurrebbero radicalmente in un attimo e i coordinatori potrebbero lavorare con maggiore serenità. Il problema vero sono i "cantieri malati" e mi sorprende assai che di questo non si sia detta una sola parola in questa discussione ...
Rispondi Autore: marco pisa - likes: 0
16/07/2011 (11:13:56)
neofita,primi passi come CSE.. a leggere i commenti, molto istruttivi, c'è da prendere paura e mollare tutto( viste le sentenze)domanda: come ci si può tutelare in maniera sicura nel mondo dei cantieri mobili e/o temporanei??
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
16/07/2011 (16:36:15)
L'unica tutela è lavorare con scrupolo e attenzione e rifiutare incarichi nei cantieri malati.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
11/08/2011 (16:29:21)
Che il settore dell'edilizia sia un settore malato, lo sappiamo tutti da lustri..... così come sappiamo che essendo un settore che sposta 1/6 del PIL non si voglia fare nulla per creare dei seri meccanismi per l'accesso e la permanenza sul mercato da parte delle imprese.
Quindi è indubbio che il vero problema è sistemico.
E' anche vero, però, che una norma, scritta come è scritta per il CSE, non può pretendere di surrogare alla totale assenza di regole efficaci di qualificazione delle imprese, pretendendo un controllo pressoché puntuale sull'operato delle stesse da parte del professionista citato proprio perchè, come ho già detto nei miei precednti interventi, ci si troverebbe di fronte ad una condotta penalmente inesigibile.
Anche se in cantiere ci rimanessi tutti i giorni dalle 7 di mattina fino a quando fa buio, non sarei in grado di controllare tutti i comportamenti e le situazioni pericolose che si possono concretizzare in pochissimo tempo:
- distacco della cintura di sicurezza dalla linea vita;
- arrampicata in esterno su un lato del ponteggio;
- avvicinamento alla macchina di scavo oltrepassando la distanza di rispetto;
- rimozione anzitempo di una casseratura;
- rimozione di 2-3 tavole da un ponteggio per realizzare un ponte su cavalletti;
- utilizzo di percorso non autorizzato all'interno dell'area di transito carrelli in adiacenza allla costruenda nuova ala di un magazzino;
- ecc., ecc..

Questo sono solo esempi di eventi che hanno portato all'incriminazione di colleghi CSE.
Su quanti di queste, in concreto, il CSE poteva intervenire?
Cosa doveva fare oltre ad aver stabilito con chiarezza le regole sul PSC e periodicamente verificato la loro applicazione in cantiere?

Si comprende, quindi, perchè c'è la necessità di intervenire sia a livello sistemico che a livello normativo avvicinandosi a quelli che sono i compiti richiesti ai coordinatori negli altri Paesi UE.
Rispondi Autore: Dott. Marco Maggioli - likes: 0
10/09/2011 (22:13:45)
L’avvocato disquisisce ma resta avvocato.
Io sono coordinatore quindi disquisisco su Rolando Dubini, avvocato in Milano, ma resto coordinatore.
C'è sempre terrorismo, ovunque.....
Rispondi Autore: Antonio Pedna - likes: 0
21/09/2011 (15:30:31)
Ho già avuto il modo di discutere con l'avvocato Dubbini: io credo che la parte matura della professione (gli avvocati come i CSE che si fanno delle domande anche quando non succede nulla) abbia il dovere di porsi come guida professionale, indicando come e dove si fa bene e come e dove si sbaglia.
E' necessario conoscere la legge, per saper distinguere dove e come viene applicata bene e come e dove viene applicata male.
E spiegare perché in certi casi viene (e continua, da parte dei coordinatori, delle ASL, dei giudici e degli avvocati) ad essere applicata male.
Chi sostiene che va tutto bene così o è un incompetente o è in malafede.
Rispondi Autore: Dott. Marco Maggioli - likes: 0
21/09/2011 (17:01:31)
Appunto, il problema è proprio questo:
A) la legge è chiara così come chiari sono i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
B) tuttavia c'è sempre chi complica la vita al popolo italiano in primis i commentatori di parte o per meglio dire condizionati per il lavoro che svolgono;
C) l'applicazione di una legge chiara può, e il più delle volte è mal interpretata dagli organi di controllo e soprattutto dai magistrati che il più delle volte non conoscono neppure l'argomento per il quale sono chiamati a giudicare.
In questo Paese ognuno fa e dice quello che vuole, troppo spesso a sproposito.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
29/09/2011 (10:02:49)
Però in troppi cantieri la gente si fa male, lavora in nero, non si rispettano le procedure di sicurezza e si fa finta di nulla perchè così le cose sono sempre andate, in Italia, e poi ci si stupisce se siamo in difficoltà ...
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
27/11/2011 (11:47:22)
Assolutamente d'accordo.
Però non si può chiedere al solo CSE di compensare le carenze sistemiche esistenti in un settore come quello edile che da sempre ha rappresentato un "territorio" in cui si sono potute sviluppare le maggiori fortune economiche dal dopoguerra ad oggi.

Dovremmo prima domandarci cosa dovrebbero fare le associazioni imprenditoriali di categoria, i sindacati, gli ordini e collegi professionali, gli enti di vigilanza, la magistratura, il legislatore, ecc..

In merito alle sentenza, spesso ci concentriamo sulle pronunce della Cassazione ma ci dimentichiamo di cosa succede nei primi due gradi di giudizio.
Alla Cassazione, come CSE, ci arriviamo quando siamo alla canna del gas.
Ci siamo mai domandati se ci sono nostri colleghi che vengono assolti in primo grado o in appello o, addirittura, lo stesso PM chiede ed ottiene l'archiviazione dal GIP?
Personalmente come CTP posso dire di avere solo quest'anno due assoluzioni in primo grado (senza ricorso del PM) ed un'archiviazione del PM accettata dal GIP.

Tutti questi procedimenti non sono sempre conosciuti e diffusi ma sono quelli che, invece, forniscono gli indirizzi più chiari ed in cui le tesi difensive su quale debba essere la condotta penalmente esigibile da parte del CSE, trova riscontro positivo.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
28/11/2011 (00:11:00)
Io sto difendendo un coordinatore in un processo di primo grado piuttosto interessante. Appena va a sentenza la propongo e la commento.
Rispondi Autore: Jonathan - likes: 0
10/06/2014 (19:52:48)
Premesso che tra le multe più frequenti per i CSE è quella relativa alla mancanza del POS di una ditta che non sarebbe neppure dovuta essere in cantiere, voglio farvi due domande:
- perchè gli ispettori non verificano prima l'osservanza dell'art. 101 prima di verbalizzare l'infrazione al CSE per la mancata vidimazione del POS?
- cosa vuol dire l'art 92 al comma 1 lett c : “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008 )???;
grazie per le risposte
Rispondi Autore: roberto pironi - likes: 0
30/10/2014 (19:01:58)
Mi chiamo Roberto abito a Veroli (FR) in una civile abitazione (casa in campagna)fatta negli anni 60. Ho aperto un cantiere per le varie ristrutturazioni e ho appaltato una sola ditta che avrebbe svolto tutti i lavori necessari. Non avevo obblighi particolari se non quelli di dare le comunicazione di inizio lavori al comune e alla ASL .
Tuttavia ho dovuto chiamare una ditta specializzata per effettuare lo smaltimento di tre comignoli e un cassone di eternit , la stessa dopo aver fatto un sopralluogo mi comunicava che avevano un protocollo da seguire con la ASL, in attesa del loro consenso che sarebbe avvenuto entro 20 gg. Quindi ero esonerato da particolari richieste. Successivamente al consenso della ASL Presi accordi telefonici con la ditta per la giornata dell’intervento (tempi di lavoro due (2)ORE ) con il cantiere a loro disposizione come richiesto . Mio malgrado, dopo un controllo effettuato dalla ASL, mi veniva contestata la mancata nomina del coordinatore della sicurezza perché sul cantiere erano intervenute due ditte anche non contemporaneamente con successivo verbale e blocco del cantiere fino alla presentazione della nomina del coordinatore ,arrecando un danno allo stabile che, a causa della mancanza delle tegole, ci sono state infiltrazioni dovute a piogge cadute nei giorni di chiusura del cantiere.
Sicuramente ho fatto un errore , mi chiedo: perché la ditta in mancanza del coordinatore della sicurezza ha fatto l’intervento oltretutto con l’approvazione della ASL ?
La ASL era a conoscenza che nel cantiere non avevo il coordinatore, perché non sono intervenuti in modo da prevenire??
aver smaltito correttamente l'eternit i costi sono stati i seguenti : successivo obbligo di nomina coordinatore 670 euro, ditta che ha rimosso l’eternit 1100 euro, multa 1750 euro, blocco del cantiere per una settimana,
e spero che sia finita. (sono un pensionato vivo con 1230 euro al mese).
(VERBALE FATTO : art.90 comma 4 d.leg. 81/08 san 7 del successivo articolo157 comma 1 lettera A.)
Rispondi Autore: jonathan trocchia - likes: 0
31/10/2014 (13:22:36)
spett. roberto pironi purtroppo la legge non ammette ignoranza (anche se ci prova in tutti i modi a renderci ignoranti con continue modifiche e integrazioni a norme già scritte). Tuttavia la ditta incaricata dello smaltimento avrebbe dovuto produrre un POS per il cantiere in oggetto, anche se fosse stata l'unica ditta presente sui posti. Al momento della redazione del POS, che coincide col Piano di smaltimento dell'amianto, avrebbe dovuto chiedere il PSC e coordinare le azioni con l'impresa esecutrice e già presente sul cantiere. Quindi l'impresa ha presentato, a mio avviso un Piano di smaltimento inesatto, in quanto prima di redigere detto piano avrebbe, quanto meno, dovuto visitare i luoghi; vista l'impresa presente Le avrebbe dovuto chiedere il PSC e di conseguenza si sarebbero evitate tutte le sanzioni. Comunque il DL poteva avvisarla e chiederle la nomina del CSE che avrebbe svolto i ruoli anche del CSP.
Rispondi Autore: Pietro - likes: 0
04/07/2015 (09:18:22)
Incaricato come Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva,(N.B. ricoprivo solo questa figura in un cantiere Edile) senza mai che nessuno ne il D.dei Lavori ne il RUP mi abbia comunicato dell'effettivo inizio dei lavori, anzi iniziati poi sospesi poi ripresi (tutto per far quadrare i conti di cronoprogramma, sono stato condannato di Omicidio Colposo per la morte di un persona esterna al cantiere perchè schiacciato da un mezzo che faceva manovra in area esterna al cantiere. Che ne pensate ? Nella difesa ho più volte chiarito che non ero a conoscenza dell'effettivo inizio dei lavori, infatti non avevo visionato ne il PSC il POS, ne è la prova che il POS non è controfirmato dal sottoscritto e il cantiere era anche sospeso sulla carta. Il tutto questo, il Coordinatore della Sicurezza è stato Condannato e il Direttore dei Lavori è stato Assolto !!!
Rispondi Autore: Pietro - likes: 0
04/07/2015 (09:39:18)
Voglio chiarire meglio: 1. Sono stato rinviato a giudizio dopo 3 anni dall'evento;
2. Il cantiere non è stato posto sotto sequestro, forse perchè il giudice non ha ritenuto opportuno; 3. Dopo quindi 3-4 anni devo difendermi con lo stato dei luoghi totalmente modificati e alterati per via dei lavori eseguiti; 4. Il cantiere in oggetto erà un appalto Pubblico; 5. Sono rassegnato, perchè la legge è chiara, comunque vada ci deve essere un colpevole !!! Professionista rassegnato ancora di più e riconosco che per via dell'incarico ricevuto pari a circa 800 Euro e pertanto non posso esimermi non non accettare la condanna. Saluti
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
04/07/2015 (11:43:57)
Dalle poche informazioni presenti, non è che si possa fare una valutazione di merito.
C'è da capire come è stata impostata la strategia difensiva (difesa legale e difesa tecnica).
Comunque, per farti un'idea, senza limitarti alle pronunce della Cassazione Penale, puoi andare sul sito di "Olympus Urbino", dare un occhiata a "Giurisprudenza", poi "Giurisprudenza penale di merito" e digitare nella casellina del motore di ricerca "coordinatore" e potrai leggere delle sentenze di assoluzione del CSE non appellate (eccetto una).
Se fossi ancora nei tempi per l'Appello, queste sentenze potrebbero servire al tuo difensore.
Rispondi Autore: Veronica Puca - likes: 0
05/01/2017 (16:52:55)
Buonasera Avvocato,
Ho un problema, durante la nostra assenza in cantiere per le feste natalizie, mi sono accorta della presenza di una ditta non autorizzata in cantiere chiamata dalla committente. Io che sono la ditta esecutrice e ho contratto d'appalto, come mi devo comportare nei confronti della committente e tutelarmi?
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta e porgo cordiali saluti.
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (08:57:29)
Segnalare per iscritto a Committente e al CSE questa situazione, adottando misure di sicurezza aggiuntive eventualmente necessarie per i vostri dipendenti
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (08:58:37)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).

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