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Sulle responsabilità per la caduta di un imbianchino dalla scala

Sulle responsabilità per la caduta di un imbianchino dalla scala
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

17/01/2018

La Corte di Cassazione si sofferma su un ricorso relativo ad un infortunio causato dalla caduta da una scala in legno. Gli obblighi del subappaltatore di osservanza delle norme antinfortunistiche in un cantiere edile.

Roma, 17 Gen – Negli articoli di PuntoSicuro, con particolare riferimento ai racconti degli infortuni contenuti nella rubrica “ Imparare dagli errori”, ci siamo spesso soffermati sugli infortuni, anche gravi e mortali, che avvengono per la caduta da scale portatili. E abbiamo già presentato anche alcune sentenze della Corte di Cassazione, come la sentenza n. 51947 del 6 dicembre 2016, che trattano il tema delle cadute nell’utilizzo di “scale a forbice”.

 

La sentenza n. 48951 del 25 ottobre 2017

Una recente sentenza della Cassazione che ha affrontato questi temi è la n. 48951 del 25 ottobre 2017 relativa alle responsabilità di un datore di lavoro per la caduta di un imbianchino dalla propria scala di legno a forbice.

 

Nella pronuncia della Cassazione si indica che la Corte di Appello di Caltanissetta ha “confermato la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Enna in data 25.11.2013, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di I.F., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen.”. A I.F. si contesta, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta XXX srl e come responsabile del cantiere ubicato nella contrada ZZZ, di “avere cagionato al dipendente D'A.S. le lesioni gravi indicate in rubrica, per colpa consistita nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 147, comma 1, T.U. 81/2008). In particolare, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato ometteva di predisporre parapetti con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti ed ometteva altresì di verificare che i lavoratori addetti a lavorazioni in quota indossassero i dispositivi di protezione individuale, di talché D'A.S., che nello svolgimento delle mansioni affidategli si trovava su di una scala di legno a forbice, rovinava al suolo, riportando le fratture multiple al tronco e gli altri insulti lesivi”.

La Corte territoriale rilevava che l'evento lesivo “era riconducibile alla condotta omissiva dell'imputato, che non aveva fornito ai dipendenti i dispositivi di sicurezza necessari in concreto. La Corte distrettuale rilevava che non poteva essere accolta la tesi difensiva, volta a qualificare come abnorme la condotta del dipendente infortunato. Ciò in quanto D'A.S. si era limitato a eseguire le mansioni affidategli, se pure utilizzando una scala di sua proprietà”.

In particolare si evidenziava che non vi erano dubbi sulla “attribuibilità del reato all'imputato”, posto che - a prescindere dai rapporti intercorrenti tra le società YYY e XXX presenti in cantiere – “I.F., nella sua qualità di datore di lavoro, era gravato dall'onere di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche”.

 

Contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta è stato proposto ricorso per cassazione con quattro diversi motivi.

 

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Con il primo motivo il ricorrente osserva che il cantiere ove ebbe a verificarsi il sinistro era sotto la diretta responsabilità della YYY srl; e rileva che sfuggono i presupposti per ritenere che vi fosse un contratto di subappalto tra YYY e XXX srl; per l'effetto, ritiene che D'A.S., se pure formalmente dipendente della XXX, deve ritenersi dipendente della YYY.

 

Con il secondo motivo si rileva che D'A.S., “al fine di ripulire una porzione del ballatoio che si era sporcata, mansione estranea dalle sue mansioni, abbandonò il posto di lavoro, si recò all'esterno del cantiere, ove prelevò la propria scala a forbice; quindi, intraprese l'opera di pulizia di un tratto del muro esterno, anziché continuare a pitturare dall'interno, senza informare il responsabile del cantiere. La parte considera che la Corte territoriale, erroneamente, ha attribuito all'imputato la mancata predisposizione di dispositivi di protezione individuale, atteso che il lavoratore non avrebbe dovuto operare in quota, ma tinteggiare dall'interno del ballatoio; e rileva che il comportamento del D'A.S., che si spostò dal luogo di lavoro per prelevare la scala a forbice personale, costituisce una abnormità non prevedibile”.

 

Con il terzo motivo il ricorrente rileva che “la Corte territoriale, per confermare l'affermazione di responsabilità, introduce due nuove presunzioni, illogiche e contraddittorie. Ciò in quanto il Collegio ritiene che l'attività assegnata al D'A.S. non potesse che essere svolta dall'esterno; e che l'edificio fosse totalmente chiuso. L'esponente osserva che si tratta di assunti che contraddicono il tenore del capo di imputazione e la narrazione effettuata dal teste DL.”.

 

Infine con il quarto motivo il ricorrente osserva che i giudici di merito “hanno riconosciuto le attenuanti generiche, in ragione del concorso colposo nella causazione del reato, da parte della vittima. Osserva che, sul punto, in sentenza si rileva che l'evento non si sarebbe verificato, in caso di osservanza agli obblighi di legge. Il deducente considera che si tratta di ragionamento conforme a quello sostenuto dalla difesa, nel rilevare l'abnormità della condotta del lavoratore”.

 

In risposta la Cassazione indica che il primo motivo di ricorsonon ha pregio”, è infondato.

Infatti la giurisprudenza di legittimità “ha chiarito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013, Rv. 254993)”. E bene, nel caso di specie, la Corte di Appello:

  • ha rilevato che in cantiere operavano sia la XXX srl, alle cui dipendenze si trovava il D'A.S., sia la YYY srl;
  • ha considerato che i rapporti intercorrenti tra le due società erano risultati irregolari, proprio in riferimento al contratto di subappalto, ed al ruolo di pseudo appaltante” della YYY;
  • ha osservato che non era revocabile indubbio la sussistenza della posizione di garanzia in capo a I.F., nella sua qualità di legale rappresentante” della XXX srl e di datore di lavoro del D'A.S.”.

 

Anche i restanti motivi di ricorso sono infondati.

 

Si sottolinea che “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.

E sul punto, si è osservato che “le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni, con le seguenti precisazioni:

  • che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità;
  • che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento;
  • che deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”.

E si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte “sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109)”.

 

E dunque la Corte territoriale ha “insindacabilmente escluso il carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato, in considerazione del fatto che D'A.S. stava eseguendo le mansioni affidategli, nel momento in cui rovinò al suolo. Sul punto, il Collegio ha chiarito che all'imbianchino era stato assegnato il compito di tinteggiare le ringhiere, precisando che il medesimo tecnico che ebbe ad affidare l'incarico di che trattasi aveva ammesso di essersi disinteressato delle modalità con le quali la tinteggiatura sarebbe stata eseguita. Oltre a ciò, la Corte di merito ha sottolineato che l'imbianchino D'A.S. aveva riferito di avere utilizzato la propria scala, di legno, in quanto più leggera e sicura, di quelle presenti in cantiere. Il Collegio ha pure rilevato che non vi era prova che al D'A.S. fosse stata data la possibilità di accedere dall'interno dei ballatoi, per svolgere le operazioni di tinteggiatura”.

 

In conseguenza di questi rilievi la Corte di Appello ha “del tutto logicamente rilevato che l'imputato non aveva vigilato sull'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche e che non aveva verificato che il dipendente D'A.S. svolgesse in totale sicurezza i compiti di tinteggiatura affidatigli”.

E si indica anche che la “ritenuta sussistenza di concorrenti profili di colpa lieve, a carico del lavoratore infortunato, che si avvalse di una scala di sua proprietà, non integra un elemento di contraddizione nell'ordito motivazionale sviluppato dalla Corte di merito, ma evidenzia la correttezza dell'analisi svolta, rispetto al concerto contesto fenomenologico di riferimento”.

 

In definitiva la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 25 ottobre 2017, n. 48951 - Caduta dell'imbianchino dalla propria scala di legno a forbice. Responsabilità del datore di lavoro


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