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La responsabilità del DdL nel caso di una mancata diligenza del RSPP

La responsabilità del DdL nel caso di una mancata diligenza del RSPP
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

19/11/2018

La nomina del RSPP non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E’ breve e lapidaria questa sentenza della Corte di Cassazione per ribadire una posizione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità. La suprema Corte è tornata in essa ad esprimersi su un tema che è stato già oggetto di sue precedenti espressioni e cioè sulla questione se e in che misura incide sulla responsabilità del datore di lavoro per aver violato delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro il comportamento poco diligente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) che lo stesso ha scelto e ha nominato pur se questi è dotato di tutti i requisiti di formazione, capacità e professionalità previsti dalle norme di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quindi in assenza di una culpa in eligendo.

 

Il RSPP è un consulente del datore di lavoro, come più volte ha sostenuto la suprema Corte, chiamato indelegabilmente a collaborare con lo stesso nella individuazione dei rischi connessi alle attività lavorative svolte in azienda ed a fornire le opportune indicazioni tecniche per eliminarli o ridurli al minimo. Più volte è stato chiamato anche a rispondere in concorso con il datore di lavoro per non avere segnalato delle carenze di sicurezza che hanno poi portato a degli infortuni sul lavoro in azienda. Comunque la nomina del RSPP, ha ribadito la suprema Corte in questa sentenza, non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non è sufficiente a sollevare comunque il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro e per eventuali infortuni che dovessero derivare dalle stesse. E’ alla luce di tale principio generale che la suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un datore di lavoro che aveva chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale con la quale era stato condannato e che aveva basata la sua richiesta sul fatto di avere nominato un RSPP esperto, capace e dotato di tutti i requisiti richiesti dalle norme di sicurezza.

 

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Il caso, il ricorso in cassazione e le motivazioni

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di una azienda alla pena di € 4.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art. 181, comma 2, e 219, comma 1, sub a, del D. Lgs. n. 81/2008, 168, comma 2, e 170, comma 1, sub a, del D. Lgs. n. 81/2008. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo alcune motivazioni. Lo stesso ha sostenuto che il Tribunale si era limitato a richiamare i principi relativi alla nomina del responsabile della sicurezza, senza analizzare, in concreto, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato posto a suo carico. L'imputazione infatti gli aveva addebitato il mancato aggiornamento della valutazione dei rischi vibrazione, nonché la non congruità della valutazione dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi. Lo stesso, sottolineando che aveva nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dotato di ampie e comprovate competenze in materia, ha sostenuto che il datore di lavoro non può adempiere da solo ai compiti in oggetto, in quanto non munito della richiesta preparazione specifica, e quindi si deve affidare ad un esperto così come aveva fatto nel caso in esame.

 

L’imputato quindi, mancando nella sua condotta l'elemento soggettivo del reato per avere semplicemente recepito le elaborazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non dovendo scontare la non completa diligenza del professionista incaricato, individuato, peraltro, senza alcuna culpa in eligendo essendo lo stesso dotato di adeguati titoli professionali, ha chiesto alla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato dalla Corte di Cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo oltre che estremamente generico, limitandosi a sostenere che la mera nomina, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, escluderebbe l'elemento soggettivo. La stessa Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata aveva applicato correttamente la giurisprudenza di legittimità avendo sostenuto che la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dagli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, sul punto è costante nel sostenere che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale e nel ritenere inidonea la nomina del responsabile, del servizio di prevenzione e protezione, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.

 

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, ha così concluso la suprema Corte, “non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. In conseguenza quindi dell’inammissibilità del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di 2.000 € in favore della Cassa delle ammende e delle spese del procedimento.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 38905 del 24 agosto 2018 (u.p. 27 aprile 2018) - Pres. Di Nicola – Est. Socci – P.M. Romano - Ric. S. C.. - La nomina del RSPP non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 



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Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
19/11/2018 (09:57:49)
Ah, ma allora anche tra i giudici un pò di buon senso c'è ancora!!! Scusate il commento VOLUTAMENTE polemico.
Rispondi Autore: Enzo Silvestro - likes: 1
19/11/2018 (18:42:02)
Le omissioni del datore del lavoro ex art cc2087,per la non osservanza del datore del lavoro e rspp movimentazione carico del lavoro e già un rischio per se per la vigilanza si un impiegato o operaio,quindi se il datore di lavoro omertà una clausula contrsttuale o extracontrattuale scatta il danno biologico per l'azienda e un bel rapporto al medico competente per non aver inserito nel verbale il rischi professionale del lavoratore
Rispondi Autore: Livio D'Acuti - likes: 1
23/11/2018 (11:50:37)
Le motivazioni della sentenza sono senza dubbio legittime, formulate sulla base dell'impianto giuridico e quindi inattaccabili. Non mi sento tuttavia di considerarle anche pienamente condivisibili. Volendo esulare per un attimo dall'astratto mondo della giurisprudenza e guardare agli aspetti concreti del fatto in esame: il DdL non ha le competenze tecniche necessarie per svolgere il ruolo di RSPP, si affida ad un professionista con i requisiti in regola e si accerta che svolga i compiti a lui affidati nei tempi e nei modi concordati. Il professionista commette alcuni errori che rientrano nella sua sfera di competenza tecnica, ma malgrado questo viene comunque condannato il DdL. Le motivazioni della condanna sono chiare al punto tale che nessun DdL riuscirà mai a capire cosa deve fare per essere aiutato a svolgere compiti che non sono i suoi e a lavorare in regola con le norme antinfortunistiche.
Rispondi Autore: CD - likes: 0
26/11/2018 (09:18:12)
Condivido pienamente la sentenza, pare che esista ancora il buon senso allora...
Sui possibili errori del RSPP consideriamo che, a volte sono certamente tali (e possono quindi trasformarsi un una consulenza errata o comunque non precisa resa al DdL), ma altre volte, e soprattutto quando il RSPP è un dipendente del DdL, ci possono essere molte e svariate causali che possano indurlo consciamente o inconsciamente in errore (soprattutto quando la sua figura coincide, oltre che con il RSPP, con il SPP stesso, ovvero non ha coadiuvanti con cui confrontarsi; e ancor di più quando le azioni correttive e migliorative derivanti dalla Valutazione dei Rischi debbano poi essere in toto portate avanti sino alla fine dal RSPP stesso e non, come invece dovrebbe essere, dal Datore di Lavoro che si avvale all'uopo delle funzioni operative, es. Dirigenti -capireparto, capicantiere, ecc.)

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