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L’individuazione del luogo di lavoro ai fini della prevenzione infortuni

L’individuazione del luogo di lavoro ai fini della prevenzione infortuni
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

08/06/2015

In tema di norme antinfortunistiche per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui si svolge l’attività lavorativa, in cui si può accedere anche solo per sostare in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. Di G.Porreca.

 
Due gli importanti insegnamenti che discendono dalla lettura di questa lunga e articolata sentenza della Corte di Cassazione e che riguardano l’uno la individuazione di quello che è da intendersi come ambiente di lavoro e l’altro la corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente le disposizioni di sicurezza in caso di appalti e subappalti interni. In tema di norme antinfortunistiche, ha sostenuto la suprema Corte, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nella zona ove sono posti i macchinari e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, il concetto di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non può ridursi, ai fini dell'individuazione delle responsabilità colpose penalmente rilevanti, ai soli contatti rischiosi tra il personale delle due imprese, committente e appaltatrice, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte le attività dirette a prevenirli.
 

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Il fatto e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha dichiaravo l’amministratore delegato di una società e il direttore dello stabilimento della società stessa colpevoli, nelle rispettive qualità, del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61, n. 3, cod. pen.), in relazione alla morte di un dipendente di una società appaltatrice dei servizi di raccolta e accatastamento dei filati di lamierino realizzati all'interno dello stabilimento il quale una sera, durante la pausa per la cena, è stato trovato privo di vita nel reparto tranceria, accartocciato su se stesso, sul nastro trasportatore posto sotto delle presse.
 
Gli imputati sono stati accusati, tra l'altro, di non aver adottato le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica del lavoratore, non disponendo l'arresto del nastro mobile durante la pausa dal lavoro per il pasto e non approntando un apposito sportello controllato da dispositivo elettromeccanico di blocco del motore del convogliatore delle palette, e di non aver provveduto alla chiusura dell'imboccatura posteriore delle presse nonostante tale esigenza fosse prevista nel documento di valutazione dei rischi. E’ stata contestata agli stessi, inoltre, la violazione degli artt. 18 comma 1 lett. h, 26 comma 3 e 37 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 per aver omesso di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra la società committente e la società appaltatrice per la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi e per l'assunzione dei provvedimenti necessari a eliminare o ridurre i rischi da interferenze nonché per non aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti della ditta appaltatrice sui rischi specifici legati alle attività svolte e all'ambiente di lavoro.
 
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen. e concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle residue aggravanti, il Tribunale ha condannato l’amministratore delegato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e il direttore dello stabilimento a quella di un anno e quattro mesi di reclusione e ha dichiarato inoltre la società committente responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 e, conseguentemente, riconosciuta la riduzione di cui all'art. 12, ha applicata alla stessa la sanzione amministrativa di € 180.000,00.
 
La Corte d'appello ha successivamente riformata parzialmente la decisione del Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio rideterminando le pene, rispettivamente, in un anno e due mesi di reclusione per l’amministratore delegato e in un anno di reclusione per il direttore dello stabilimento e riducendo, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata alla società ad € 130.000,00. La stessa ha ritenuto che l'ipotesi della caduta accidentale della vittima, avvalorata dalla ricostruzione del perito, fosse l'unica verosimile, non avendo trovato riscontro alcuno l'alternativa spiegazione causale proposta dalle difese di un incidente esterno ascrivibile all'atto volontario di terzi o dello stesso lavoratore e, esaminando le contestazioni mosse alla ritenuta mancanza di coordinamento e di adeguata formazione in nesso causale con l'infortunio, ha rilevato in sintesi che:
- secondo costante indirizzo giurisprudenziale, in tema di norme antinfortunistiche, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nella zona ove sono posti i macchinari e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. Nel caso in esame era risultato che la vittima e gli altri soci della cooperativa potessero accedere senza limitazioni di sorta al reparto tranceria, non solo durante le loro mansioni ma anche in tempi diversi e ciò, anzi, era un'abitudine consolidata;
- il concetto di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, non può ridursi, ai fini dell'individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, ai soli contatti rischiosi tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte le attività dirette a prevenirli;
- che, in punto di fatto, l'impianto presentasse degli accessi pericolosi, che non escludevano la caduta accidentale nel nastro trasportatore sottostante le presse era stato peraltro già segnalato nel documento di valutazione dei rischi nel quale era stato rilevato che l'imbocco verso il dispositivo di macinazione aveva protezioni insufficienti e che l'imbocco aveva dei portelli che non erano collegati a nessun dispositivo elettromeccanico di blocco dei motori oltre ad essere parecchio grande per cui in caso di perdita di equilibrio o inciampo di un lavoratore in direzione dell'apertura questi poteva essere trascinato dai nastri trasportatori verso i meccanismi in moto.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori. Gli stessi hanno contestata la dinamica dell’accaduto individuata in uno scivolamento del lavoratore in quanto dalle foto acquisite e dalle testimonianze rese dai dipendenti della società era emerso che era del tutto impossibile finire con le gambe sotto le trance e soprattutto che, pure finiti sotto la trancia, era impossibile un contatto del corpo con le palette del nastro per cui avevano dedotto che nella sentenza di secondo grado non era stata data una spiegazione di come il lavoratore della ditta appaltatrice fosse potuto finire all'interno del nastro trasportatore. Secondo i ricorrenti inoltre la causa dell'evento non poteva essere individuata in un difetto di coordinamento, non essendo stato l'incidente occasionato dalla compresenza di soggetti appartenenti ad organizzazioni differenti e considerato, conseguentemente, che nessun documento unico di valutazione dei rischi interferenziali avrebbe mai potuto prevedere quanto accaduto.
Gli stessi hanno contestata, inoltre, l'affermazione secondo cui il lavoratore infortunato e gli altri soci della ditta appaltatrice potevano accedere senza limiti di sorta alle zone pericolose, posto che, nel corso dell'ordinaria lavorazione e durante le pause, il retro di tutte le trance era reso inaccessibile da una serie di ripari oltre che dalla presenza di una vera e propria cabina chiusa che inglobava la macchina e quanto poi al difetto di formazione contestato hanno fatto presente che nulla ha lasciato immaginare che la vittima non fosse stato avvertito e, comunque, non fosse in grado di rendersi autonomamente conto dello specifico potenziale pericolo per chiunque tentasse di accedere al nastro trasportatore in movimento.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dei ricorsi sono state ritenute infondate dalla Corte di Cassazione che li ha pertanto rigettati. La stessa Corte, in premessa, ha posto in evidenza che le doglianze svolte dai ricorrenti sono risultate legate ad una serie di censure in punto di fatto e come tali inammissibili in sede di Cassazione. La ricostruzione alternativa proposta dei ricorrenti (azione volontaria della stessa vittima o di ignoti terzi ai suoi danni), ha fatto notare la suprema Corte, non si fonda su elementi di univoco e cogente significato indiziario, tale da imporsi in termini di oggettiva evidenza e scardinare il ragionamento probatorio illustrato in sentenza. La Sez. IV ha rammentato che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Al giudice di legittimità è infatti preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In caso contrario, infatti, queste operazioni trasformerebbero la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
 
Con riferimento al difetto di coordinamento e di formazione da parte del committente la suprema Corte ha fatto presente che la Corte di Appello ha correttamente richiamato l’indirizzo in base al quale “in tema di violazione di normativa antinfortunistica in un cantiere edile, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro” né ha ritenuto che avesse un plausibile fondamento logico la censura secondo cui il difetto di coordinamento addebitato agli imputati non avrebbe avuto, nel caso di specie, efficacia causale, non essendo l'incidente correlabile ad una fase della lavorazione per la quale si richiedeva la compresenza di lavoratori dipendenti di imprese diverse. Non può dubitarsi, infatti, ha sostenuto ancora la Sez. IV che la presenza dei dipendenti della ditta appaltatrice e la loro comprovata accessibilità al reparto tranceria anche nei momenti di pausa delle lavorazioni valevano ad attivare per il datore di lavoro/committente gli obblighi prevenzionali specificamente previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008).
 
Quanto infine alla ritenuta mancata informazione e formazione del lavoratore infortunato sui rischi specifici legati al luogo di lavoro ed alla affermazione fatta dai ricorrenti secondo cui lo stesso poteva comunque rendersi conto autonomamente dello specifico potenziale rischio rappresentato dal pericolo di accedere al nastro trasportatore in movimento, la Corte suprema ha concluso sostenendo che “è appena il caso di rilevare che gli obblighi formativi e informativi dettati dalle norme prevenzionistiche prescindono ovviamente dalla capacità dei destinatari di tale attività di provvedere da sé alle necessità di formazione e, soprattutto, non autorizzano alcuna presunzione al riguardo”.
 
 
 
Gerardo Porreca




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