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Gli obblighi di cooperazione e coordinamento da parte del DdL committente

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento da parte del DdL committente
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

29/03/2021

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi negli appalti interni di informazione, di cooperazione e di coordinamento in capo al committente datore di lavoro non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore.

E’ ancora l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione, uno degli articoli questo più importanti del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro perché riguarda gli obblighi di sicurezza sul lavoro connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e più in generale gli obblighi da applicare nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi da effettuare nell’ambito dell’azienda del committente o di una sua singola unità produttiva o comunque nell’ambito del suo ciclo produttivo allorquando lavoratori di più imprese possono venire a trovarsi a operare nello stesso ambiente e allorquando più datori di lavoro o lavoratori autonomi  e comunque più soggetti obbligati sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Il tema riguardante l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 è ricorrente nelle sentenze della Corte di Cassazione che periodicamente è chiamata a decidere su ricorsi presentati dai committenti i quali negli stessi sostengono, a loro difesa, di non rispondere del comportamento delle imprese alle quali hanno affidato dei lavori o servizi e di avere trasferito, con la semplice redazione di un contratto, tutti gli obblighi ritenendoli a loro esclusivo carico. Nella maggioranza delle sentenze esaminate dallo scrivente la Cassazione ha rigettato i ricorsi (fra le ultime la sentenza n. 26132 del 17 settembre 2020 della Sez. IV penale, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 19/10/2020, che aveva riguardato un infortunio occorso al lavoratore di un’impresa appaltatrice e legato a un rischio (la caduta dall’alto) ritenuto dal committente esclusivo dell’impresa stessa e non di natura interferenziale e quindi da gestire da parte dello stesso.

 

In alcuni casi esaminati però la suprema Corte, nel decidere sui ricorsi presentati dai committenti datori di lavoro, ha accolto gli stessi annullando la sentenza di condanna inflitta a loro carico nei primi gradi di giudizio. Si cita da ultimo la sentenza n. 7087 del 24 febbraio 2021, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 15 marzo 2021, nel qual caso la Cassazione, non condividendo le decisioni assunte dalla Corte Territoriale, ha ritenuto di rinviare gli atti alla stessa affinché approfondisse le indagini e precisasse quale comportamento il committente avrebbe dovuto tenere perché venisse evitato l’evento infortunistico accaduto a un dipendente di una ditta appaltatrice e non si limitasse invece a sostenere genericamente che non fossero stati rispettati gli obblighi di informazione, di cooperazione, di coordinamento dell’impresa affidataria e di valutazione dei rischi interferenziali.

 

Il caso di cui alla sentenza in esame ha riguardato l’infortunio di un lavoratore di una ditta appaltatrice caduto dalla copertura di un capannone di proprietà del committente e la suprema Corte ha avuto modo di ribadire la regola generale secondo cui l'appaltatore o il lavoratore autonomo, le cui professionalità vengono introdotte nell'azienda ovvero nello stabilimento del committente, vadano resi edotti di tutti i rischi connessi alle lavorazioni aziendali, regola che certamente non può essere derogata nel contratto di appalto con la previsione di una inversione degli obblighi prevenzionistici in capo all'appaltatore.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello su impugnazione del Pubblico Ministero e delle parti civili, in riforma della decisione del Tribunale ha riconosciuto il titolare di una ditta colpevole del reato di omicidio colposo ascritto con inosservanza della disciplina antinfortunistica e lo ha condannato alla pena di dieci mesi di reclusione oltre al pagamento di una somma provvisionale a favore delle parti civili costituite a titolo di danno non patrimoniale. In particolare all’imputato quale committente di alcuni lavori era stato contestato di non avere fornito al lavoratore di un’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi presenti sul luogo di lavoro e in particolare sui rischi di caduta dall'alto e di caduta dalla copertura del capannone di proprietà dell'azienda committente, nonché di mancata cooperazione con l'appaltatore nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione ai sensi dell'art. 26 comma 2) lett. a) e b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

 

Al committente era stato addebitato altresì di avere autorizzato il lavoratore all'uso di piattaforma aerea senza avere prima verificato il livello di formazione e di informazione del lavoratore sull'impiego di tale attrezzatura nonché di non avere vigilato che il lavoratore indossasse i dispositivi di protezione individuale quali cinture di sicurezza per potere eseguire le operazioni commesse, e di non avere redatto, unitamente all'appaltatore, un documento unico di valutazione dei rischi onde coordinare gli interventi di protezione e prevenzione in una prospettiva di salvaguardia dal rischio interferenziale in ragione della presenza di lavoratori della impresa committente intenti alla prestazione lavorativa all'interno del capannone. Era stato addebitato altresì di non avere proceduto ad adeguata formazione ed informazione del lavoratore in ordine alle modalità di impiego della piattaforma mobile.

 

Il giudice di appello aveva riconosciuto la veste di garanzia dell’imputato rispetto al rischio di caduta dall'alto dell'operaio precipitato, in primo luogo perché questi, benché dipendente di una ditta appaltatrice, aveva in sostanza operato sotto il controllo del legale rappresentante della azienda proprietaria tanto del capannone alla cui sommità si svolgeva la lavorazione, quanto del mezzo (piattaforma mobile) impiegato per accedere alla copertura. La prestazione lavorativa poi era stata resa su sollecitazione del committente, nell'ambito della sua attività di coordinamento e cooperazione, committente che era presente e aveva partecipato alle operazioni di intervento e che era ben consapevole delle condizioni di vetustà e di usura della copertura, atteso che la ragione dell'intervento era rappresentata dalla individuazione e, eventualmente, della eliminazione della causa delle percolazioni che si erano manifestate all'interno del capannone.

 

La Corte di Appello quindi era arrivata alla conclusione che il committente aveva disatteso gli obblighi su di esso gravanti di promozione della cooperazione e del coordinamento nell'adozione di sistemi di sicurezza sul luogo di lavoro che, nella specie non attenevano alla delimitazione di specifici rischi della lavorazione demandata all'appaltatore, ma riguardavano l'osservanza delle generiche precauzioni da adottarsi sul luogo di lavoro in relazione a lavorazioni che ricadevano nella sfera di gestione del committente, il quale operava senza avere predisposto un comune documento di valutazione del rischio, che si imponeva in ragione della ricorrenza di lavorazioni interferenti. Né il giudice di appello aveva ritenuto che la eventuale responsabilità del datore di lavoro del lavoratore infortunato potesse escludere la responsabilità del titolare della autonoma veste di garanzia assunta dall’imputato su cui, in qualità di affidatario delle opere, incombevano autonomi obblighi di valutazione dei rischi e di verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentandosi soprattutto delle responsabilità allo stesso addebitate. La stessa ha sostenuto che gli obblighi di informazione e di formazione concernenti l'uso della piattaforma mobile non avevano avuto rilievo causale nella determinazione dell'evento atteso che il lavoratore era precipitato in ragione dello sfondamento della copertura del capannone e inoltre l'onere di informazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro di cui alla lettera b) dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 non doveva essere adempiuto nei confronti delle maestranze della ditta appaltatrice ma semmai rispetto alla impresa appaltatrice, obbligo che comunque non si estendeva ai rischi specifici dell'attività di impresa che rientravano nella sfera di previsione e di prevenzione del datore di lavoro.

 

In relazione poi al dovere di cooperazione tra committente ed appaltatore lo stesso, secondo il ricorrente, doveva ritenersi limitato al rischio interferenziale che nel caso in specie era assente e che comunque gli obblighi di garanzia a carico del committente andavano modulati sulla base della capacità organizzativa, delle dimensioni e delle caratteristiche della lavorazione, della ingerenza nella lavorazione del committente nonché dalla agevole percepibilità da parte del committente stesso di situazioni di pericolo, indici che nella specie portavano ad escludere qualsiasi responsabilità a suo carico.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

I motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione che li ha pertanto rigettati. La stessa ha ricordato che il primo comma dell’art. 26 del Testo Unico prevede che il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno della propria azienda, ovvero di una sua unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. E’ una regola generale questa che vale a rendere edotto l'appaltatore o il lavoratore autonomo, le cui professionalità vengono introdotte nell'azienda ovvero nello stabilimento, di tutti i rischi connessi alle lavorazioni aziendali, regola che certamente non può essere derogata nel contratto di appalto con la previsione di una inversione degli obblighi prevenzionistici in capo all'appaltatore, ovvero attraverso il mero travaso di informazioni, che si assume la ditta appaltatrice sia tenuta a partecipare alle proprie maestranze.

 

Che gli obblighi in capo al committente non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore, ha così proseguito la suprema Corte, lo si desume poi dal testo del secondo comma dello stesso art. 26 che impone ai datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti su/l'attività lavorativa oggetto de/l'appalto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva. Disposizione questa che rende evidente come l'attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra le diverse figure di garanzia che operano nel luogo di lavoro debba proseguire anche in corso di esecuzione del contratto di durata (appalto o somministrazione) e, anche qualora non accompagnata da un documento ufficiale, deve valere a enucleare i rischi interferenziali e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione. E’ il committente poi che ha il dovere di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al secondo comma con esclusione dei rischi specifici dell'opera della ditta appaltatrice e, conseguentemente ad elaborare un Duvri che tenga conto di tali criticità e procedere ad una coerente promozione di sinergiche attività preventive.

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato la Sez. IV, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre però verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

 

Nel caso in esame, ha evidenziato la suprema Corte, a prescindere dalla previsione nel contratto di appalto della specifica lavorazione demandata all’appaltatore, è risultata la piena ingerenza nella prestazione del lavoratore da parte del committente che ne aveva richiesto la esecuzione e ne aveva accompagnato e coordinato le operazioni, cooperando nella preliminare attività di ispezione della copertura. Lo stesso altresì aveva fornito al lavoratore la scala elevatrice per accedere alla sommità e aveva tollerato che il lavoratore si avventurasse sopra di essa, benché costituita da onduline dalla incerta tenuta e caratterizzata da numerose fessure, per procedere ad interventi di manutenzione mediante rattoppo in assenza di ogni garanzia prevenzionistica e in mancanza di sicuri punti di appoggio e di via di fuga, di appigli, di agganci e di funi di trattenuta.

 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte la Cassazione ha in definitiva rigettato il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 7919 del 1 marzo 2021 (u.p. 5 novembre 2020) - Pres. Izzo – Est. Bellini – P.M. Pedicini - Ric. M.C.. - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi negli appalti interni di informazione, di cooperazione e di coordinamento in capo al committente datore di lavoro non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore.
 


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