Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Filiera dei subappalti tra art. 97 e art. 26: la Corte di Cassazione chiarisce
Una recente sentenza chiarisce il ruolo dell’impresa affidataria nei subappalti, valorizza il legame tra gli artt. 97 e 26 e offre indicazioni utili ai general contractor. A cura dell’Avv. Giovanni Scudier e dell’Ing. Guido Cassella.
Nel complesso mondo dei subappalti in cantiere, mancava una lettura sistematica della Suprema Corte sul ruolo dell’impresa affidataria e su ciò che deve fare (e non fare). Una recente sentenza analizza l’art. 97, ne valorizza il nesso con l’art. 26 e detta indicazioni preziose per i general contractor e per tutte le imprese che stanno in cima alla filiera dei subappalti.
Con una recente sentenza la Suprema Corte è tornata a trattare gli obblighi dell’impresa affidataria di cui all’art. 97 del Decreto 81/2008.
La sentenza è Cass. Pen., sez. IV, n. 14596 depositata il 22.4.2026, con la quale la Corte ha confermato la sentenza di condanna del datore di lavoro di un’impresa affidataria per la omessa verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere, tale da cagionare, in cooperazione colposa con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice e con il CSE, la morte di un lavoratore caduto da una copertura per il cedimento di un lucernario, in assenza di un passaggio autorizzato per il transito delle maestranze.
La motivazione della sentenza si segnala per la qualità dell’analisi, per la importanza e la (relativa) novità delle conclusioni e per gli effetti che esse producono sulla intera dogmatica dell’ impresa affidataria.
La qualità dell’analisi: la sentenza non si basa esclusivamente o principalmente sui richiami ai precedenti della Suprema Corte in tema – spesso distorti da una lettura della “ingerenza” dell’appaltatore sul subappaltatore elaborata prima del rovesciamento radicale di prospettiva dell’art. 97 – bensì su una interpretazione rigorosa del testo letterale della norma anche nella sua vicenda storica, suffragata poi dall’interpretazione sistematica mirata in special modo sul richiamo all’art. 26 del Decreto 81/08.
La importanza e la (relativa) novità delle conclusioni: la Suprema Corte sancisce finalmente (e per quanto ci consta per la prima volta) in maniera espressa, chiara e perentoria che la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati, di cui all’art. 97 comma 1 del Decreto 81/08, non è vigilanza. È una affermazione non del tutto nuova, avendo la Corte almeno in un’altra occasione in passato condiviso questa conclusione, ma non è mai stata espressa prima in maniera così netta, così diretta e potremmo dire così definitiva. Ed è una conclusione che impatta sull’intera filiera degli appalti e subappalti, perché va al cuore del significato dell’essere impresa affidataria.
Gli effetti: la valorizzazione del profilo organizzativo e gestorio degli obblighi dell’affidataria fornisce la guida per il governo dell’intera filiera dell’appalto. La qualificazione dell’obbligo di verifica delle condizioni come “preliminare verifica della sussistenza delle precondizioni”, in attuazione dei principi di cui all’art. 26 e non di una inesistente funzione di vigilanza dell’attività altrui, definisce il perimetro dell’area di rischio governata dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, da un lato contenendolo ai “lavori affidati” e non all’intero cantiere, dall’altro lato escludendo i rischi specifici delle imprese esecutrici subaffidatarie. Ne deriva un importante indirizzo per i contenuti della formazione dei soggetti dell’impresa affidataria ai sensi del comma 3-ter dell’art. 97, tanto più rilevante in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo anche per i datori di lavoro.
L’interpretazione letterale e sistematica
La motivazione della sentenza significativamente parte dalla lettera delle norme.
Prende le mosse dalla definizione di impresa affidataria dell’art. 89 lettera i) – norma fondamentale che dichiara la volontà del legislatore di costruire una posizione di garanzia altra e diversa rispetto a quella dell’ impresa esecutrice, cui non può essere in alcun modo assimilata.
Di qui passa al comma1 dell’art. 97, per il quale l’analisi letterale è compiuta attraverso la ricostruzione storica della norma, evidenziando ciò che la disposizione dice, ma soprattutto sottolineando ciò che essa non dice (più): “l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (e non più di vigilare sulla sicurezza di tali lavori, come era invece previsto prima della modifica introdotta dall'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”.
L’interpretazione da letterale si fa poi sistematica quando l’analisi si allarga all’insieme della disposizione: “al comma successivo l'art. 97 estende al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli obblighi derivanti dalla disposizione dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008”.
Con questa espressione telegrafica, la sentenza compie l’operazione ermeneutica decisiva: il contesto dell’art. 97, esattamente al pari di quello dell’art. 26, riguarda il coordinamento di più imprese e la disciplina dei ruoli, diversi e distinti, che ciascuna di esse ricopre all’interno del medesimo appalto.
Appalto, prima ancora che cantiere: perché l’art. 89 lett. i) ci dice che essere impresa affidataria è una questione contrattuale, e perché gli obblighi dell’impresa affidataria prescindono dalla sua presenza o meno in cantiere come impresa esecutrice; essi nascono e si giustificano proprio e solo per la sua qualifica di soggetto che, dopo avere contrattualmente assunto i lavori dal committente, sceglie di affidarne la esecuzione materiale in tutto o in parte ad una impresa diversa.
L’art. 26 come parte integrante dell’art. 97
La rilevanza decisiva dell’art. 26 è sottolineata in maniera altrettanto sintetica quanto efficace là dove la sentenza precisa che è “in virtù di tale estensione, allora”, che si disegna il ruolo dell’impresa affidataria: “deve ritenersi che il legislatore abbia voluto far espressamente gravare a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria tutti quei compiti che riguardano la preliminare verifica della sussistenza delle precondizioni indispensabili a garantire lo svolgimento del lavoro - sia pur subappaltato alle imprese esecutrici - in modo sicuro e garantito da ogni possibile rischio”.
L’attenzione si sofferma tutta sulla “norma dell'art. 26, in quanto parte integrante del disposto del secondo comma dell'art. 97 D.Lgs. n. 81 del 2008”: in questo modo, la lettura sistematica trae linfa, ed al tempo stesso conferma e rafforza, l’interpretazione letterale; comma 1 e comma 2 dell’art. 97 si fondono insieme (e con essi il comma 3 sulla verifica dei POS che è verifica di congruenza e non di merito specifico) per disegnare il ruolo dell’affidataria nel cantiere temporaneo o mobile.
L’esito di questa operazione ermeneutica rappresenta, come detto, un momento fondamentale nella ricostruzione sistematica delle posizioni di garanzia di ogni cantiere temporaneo o mobile.
“Al datore dell'impresa affidataria, quindi, pertiene sostanzialmente il dovere di adempiere a compiti preliminari finalizzati a garantire la realizzazione di adeguate precondizioni idonee a consentire alle imprese esecutrici di espletare il lavoro loro appaltato in condizioni di sicurezza e tutela dai rischi. L'impresa affidataria, cioè, è tenuta a mettere a disposizione la struttura in cui la società esecutrice è chiamata a operare avendo assicurato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati”.
Viene finalmente sancito in maniera esplicita che l’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati consiste nel creare le condizioni per un cantiere sicuro; in altre parole, se è consentita una auto-citazione, “quelli dell’appaltatore sono tutti obblighi strumentali ad un ben preciso fine organizzativo: strumentali a che in cantiere sia operante un subappaltatore che sia un soggetto sicuro, e che operi in un ambiente sicuro.” [1]
Non si tratta, come detto, di una conclusione nuova in assoluto: però, oltre ad osservare che ancora dopo oltre quindici anni dalla modifica dell’art. 97 è una affermazione affatto comune nella giurisprudenza sul tema, va sottolineato che sono nuove la modalità diretta, la immediatezza, la efficacia con cui il principio è sancito.
Già in passato, invero, la Suprema Corte (Cass. Pen., sez. IV, 31 maggio 2016, n. 22842) aveva riconosciuto la rilevanza della lettera della norma, là dove pone un obbligo di “verifica delle condizioni” e non di “vigilanza”, e aveva valorizzato “la differenza rispetto alla originaria formulazione dell’articolo”; ma si trattava non di una interpretazione complessiva dell’art. 97 bensì di un richiamo alla tesi del ricorso (poi rigettato), riconosciuta condivisibile in punto di diritto ma purtuttavia insufficiente ad escludere la responsabilità dell’affidataria in quella fattispecie proprio per “non avere tenuto conto della complessiva inadeguatezza dei mezzi dell’impresa”, con “un solo addetto abilitato a montare e smontare il ponteggio”.
Ora l’affermazione è ben più diretta e perentoria; soprattutto, è il richiamo sistematico all’art. 26 a fare la differenza.
Questo non significa, naturalmente, che nei cantieri sussistano improbabili ed inattuabili obblighi di redazione di DUVRI, ma significa piuttosto che, proprio come impone il comma 2 dell’art 97, anche il datore di lavoro dell’impresa affidataria soggiace agli obblighi del datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi nel sistema disegnato dall’art. 26.
Però è differente il contesto, che è quello del Titolo IV del Decreto 81/08 e quindi di un cantiere temporaneo o mobile, in cui manca un datore di lavoro “ospitante” come è per l’art. 26: da qui nasce lo scopo ed il senso dell’art. 97 comma 2.
Esso applica al cantiere le medesime regole di coordinamento, tra chi affida e chi riceve in affidamento, dettate in via generale dall’art. 26 per le imprese legate da un vincolo contrattuale l’una con l’altra; ma lo fa introducendo gli adeguamenti necessari alla peculiare natura del diverso contesto. Non è altro che lo schema di fondo dell’intero sistema di sicurezza e salute del lavoro: la direttiva particolare (la Direttiva 92/57/CEE) ed il Titolo IV che la recepisce modellano i principi della direttiva quadro (la Direttiva 89/391/CEE) e del Titolo I che la recepisce, conformandoli alle caratteristiche di quel luogo di lavoro del tutto peculiare che è il cantiere.
Ecco allora che non vi è DUVRI perché, nel cantiere, vale l’art. 96 comma 2 espressamente richiamato dall’art. 97 comma 2: PSC e POS insieme costituiscono adempimento dei medesimi obblighi con altra modalità, specifica per il cantiere.
Ecco allora, soprattutto, che il datore di lavoro dell’impresa affidataria agisce come il datore di lavoro dell’art. 26 che ha la disponibilità giuridica dei luoghi: la differenza è che l’affidataria non ha la disponibilità giuridica di un’area “fisica” (l’azienda, l’unità produttiva), bensì di un’area “contrattuale”, costituita dall’insieme dei lavori che ad essa come appaltatore sono stati affidati per via contrattuale.
Come la disponibilità giuridica dei luoghi determina gli obblighi del datore di lavoro nell’art. 26, così la disponibilità giuridica dei lavori affidati determina gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria nell’art. 97.
Gli obblighi sono i medesimi e sono obblighi di gestione e di organizzazione, finalizzati ad ottenere interazione e coordinamento tra imprese diverse, facendo salva nel contempo l’altra esigenza fondamentale che sta alla base dell’intero sistema, e cioè quella di salvaguardare autonomia e indipendenza di ciascuna singola impresa. Ed infatti, come l’art. 26 esclude espressamente dall’ambito di intervento del datore di lavoro committente i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici, lo stesso fa l’art. 97, da un lato con il comma 2 ed il suo richiamo all’art. 26, dall’altro lato con la previsione di un obbligo di verifica delle condizioni, e non l’obbligo di vigilare.
Come sempre (e come è anche rispetto all’art. 92 per il CSE, secondo l’approdo oramai finalmente consolidato anche della Suprema Corte sul punto) la vigilanza, intesa come azione di controllo diuturna e minuta sull’osservanza delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori, rimane obbligo del datore di lavoro dell’ impresa esecutrice e non si estende al di fuori della sua area di rischio e di governo.
Si spiega allora anche un ulteriore passaggio della sentenza in commento, là dove scrive che “come previsto nell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, l'obbligo deve essere inteso in termini conseguentemente generici, quale accertamento preventivo e generale atto a consentire all'impresa subappaltatrice di poter operare in condizioni di piena sicurezza sui luoghi di lavoro.”
L’obbligo è generico non già nel senso che non è definito ciò che il datore di lavoro dell’affidataria deve fare, bensì nel senso che la norma non elenca, né potrebbe, le singole condizioni da verificare; sta al datore di lavoro dell’impresa affidataria conoscere quelle che la sentenza definisce come “precondizioni”, individuarle nello specifico cantiere, infine governarle con le necessarie misure, siano esse di natura tecnica, organizzativa, gestionale.
Si arriva così all’ulteriore e conclusivo elemento di rilevanza della sentenza: come sempre quando viene sancito un principio di fondo che va oltre il singolo obbligo contingente, ne derivano molteplici effetti per il sistema e per chi opera nel sistema.
La verifica delle condizioni di sicurezza riguarda i “lavori affidati”
Innanzitutto, l’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati (così come l’obbligo di coordinamento delle imprese che li eseguono) ha un limite esterno netto: esso riguarda, appunto, i lavori affidati, non già l’intero cantiere né i lavori di tutte le imprese presenti. (E’ fatto salvo solo il caso, ovviamente, in cui l’impresa sia affidataria titolare del contratto per l’esecuzione dei lavori del cantiere nella loro assoluta totalità).
Anche questo è chiaro nella sentenza in esame, che pone a carico del datore di lavoro dell’affidataria (e individua come ratio e finalità della norma) l’obbligo di creare le precondizioni per far lavorare in sicurezza i propri subaffidatari, non tutte le altre imprese genericamente presenti in cantiere; del resto, lo stesso art. 26 non consente di affermare nulla di diverso.
Si tratta di una conclusione fondamentale, che dovrebbe essere ovvia ma non lo è, in un contesto di prassi applicativa che conosce ancora oggi, purtroppo, affermazioni o contestazioni di responsabilità estese per l’affidataria ben oltre i rigorosi limiti del contratto che essa ha stipulato con il committente.
Del resto, se la ratio di questa posizione di garanzia sta nel potere - e quindi nell’obbligo - del datore di lavoro dell’impresa affidataria di governare l’area di rischio in cui operano i propri subaffidatari, esercitando appunto su di essi il potere che all’affidataria deriva dal contratto di subaffidamento, è di tutta evidenza l’abnormità della pretesa di attribuire ad una affidataria il dovere di governare ciò che non ha il potere, e nemmeno il diritto, di governare, e cioè imprese ad essa totalmente estranee dal punto di vista contrattuale prima ancora che fattuale.
La verifica delle condizioni non riguarda i rischi specifici delle imprese subaffidatarie esecutrici
Ma l’obbligo di verifica ha anche, come detto, un limite interno: la verifica delle condizioni riguarda, appunto, le precondizioni o, come si legge ancora nella sentenza, “la struttura in cui la società esecutrice è chiamata a operare”. L’obbligo non riguarda i rischi specifici dell’impresa esecutrice, né in generale tutto ciò che attiene alla sfera di esecuzione rientrante nella esclusiva autonomia dell’impresa esecutrice.
Si tratta, ancora una volta, di imprescindibile necessità di rispetto della separazione dei ruoli e di attribuzione ad ogni posizione di garanzia dei doveri esclusivi della propria area di rischio.
Questo conduce a sottolineare un ultimo profilo di interesse della sentenza.
La formazione dell’impresa affidataria. SGSL e MOG
La Suprema Corte mette definitivamente al centro dello scenario il ruolo dell’impresa affidataria come soggetto gestore della “struttura” dei lavori ad essa affidati.
La struttura può richiedere a volte misure di natura tecnica (ad esempio ove destinati ad impattare su più imprese subaffidatarie), ma si caratterizza soprattutto per gli adempimenti di natura organizzativa e gestoria:
- la scelta di imprese esecutrici idonee con la verifica della disponibilità in capo ad esse di attrezzature, personale, mezzi adeguati;
- la valutazione della congruità del POS di ciascuna di esse in termini (non di merito delle misure specifiche, bensì) di confronto con la sicurezza del POS proprio e delle altre imprese subaffidatarie;
- il conseguente obbligo di trasmissione dei POS al CSE, strumentale alla verifica di coerenza dei POS con il PSC che la norma demanda a quello;
- ancora, la organizzazione di un sistema di verifica in cantiere, non già come vigilanza continuativa sulla applicazione dei POS dei subaffidatari, bensì come verifica periodica di mantenimento delle condizioni di rispetto degli obblighi, oltre che della applicazione delle misure del PSC.
In sostanza, la sentenza consente di scrivere in maniera definitiva, finalmente con l’avallo della giurisprudenza di legittimità, uno “statuto” dell’impresa affidataria e di tracciare il perimetro del ruolo dei soggetti che ne fanno parte.
Questo non può non produrre effetti diretti sulla definizione dei contenuti della formazione di tali soggetti, che costituisce notoriamente, in particolare tramite il “modulo aggiuntivo cantieri”, uno degli elementi di novità dell’ Accordo Stato-Regioni del 2025[2]; tali contenuti non potranno che partire dalla considerazione del ruolo del datore di lavoro e, a cascata, dei dirigenti e dei preposti, e non potranno non attribuire rilievo primario ai profili organizzativi e gestionali.
Altrettanto se non ancora maggiore effetto si produrrà sui Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e sui correlati Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 delle imprese che agiscono come affidatarie, rafforzando in essi la centralità e prevalenza del profilo gestorio e di organizzazione più che gli elementi tipici dell’impresa esecutrice.
Una direzione chiara per chi sta in cima alla filiera dell’appalto
Che si tratti di general contractor titolari di contratti di appalto i cui lavori vengono affidati interamente a imprese esecutrici, o di imprese che assumono lavori per eseguirne soltanto una parte avvalendosi per il resto di imprese subappaltatrici, tutte le imprese che stipulano un contratto con il committente, ma che non lo eseguono interamente in proprio, possono trovare nel pronunciamento della Suprema Corte una direzione e una linea guida per regolare la propria azione. Questo risulta, alla fine, il principale motivo di interesse e di importanza della sentenza.
L’auspicio conclusivo è che finalmente, ora che è intervenuto un chiaro pronunciamento della giurisprudenza nella sua massima espressione, l’art. 97 esca dal cono d’ombra di una prassi che certamente non lo ha applicato in tutte le sue potenzialità; che sono invece grandi, per certi versi dirompenti, e che costituiscono la prima, vera e già esistente misura di disciplina per una gestione corretta di appalti e subappalti nei cantieri in piena sicurezza.
Avvocato Giovanni Scudier
Ingegnere Guido Cassella
Scarica la sentenza di riferimento:
[1] G.SCUDIER-L.CASELLA-G.CASSELLA, L’impresa affidataria e gli obblighi di verifica nei cantieri, in Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, agosto 2018, pp. 38 e ss.
[2] Cfr. T.MENDUTO, La formazione del datore di lavoro e il modulo aggiuntivo cantieri- Note a G.SCUDIER, Impresa affidataria: la formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri dell’Accordo Stato-Regioni. Quale formazione, chi, quando, in Punto Sicuro, 20 febbraio 2026 n. 6023.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'