Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Caduta da un ponteggio: sulla responsabilità del legale rappresentante

Caduta da un ponteggio: sulla responsabilità del legale rappresentante
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sentenze commentate

25/10/2017

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul ricorso per una condanna in conseguenza di un infortunio mortale a seguito di caduta da un ponteggio. Le responsabilità del rappresentante legale di una società.

Pubblicità
Modello PIMUS
Ponteggio a Telaietti: Montaggio Linea Vita Esterna + Dispositivo Retrattile - Modello PIMUS in formato Ms Word

 

Roma, 25 Ott – I ponteggi sono dispositivi di protezione collettiva, sono strutture temporanee non facenti parte integrante della costruzione, ma allestite o impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie. E, come sappiamo attraverso anche i tanti nostri articoli dedicati agli infortuni nei lavori in quota, sono ancora troppi i lavoratori che cadono da queste opere provvisionali.

Quali sono le cause dei tanti infortuni gravi o mortali che avvengono ai lavoratori con caduta da ponteggi? A chi competono le responsabilità di questi infortuni? E come è possibile rilevarle a livello processuale? Quando la responsabilità ricade nel legale rappresentante nell’ambito di un'impresa organizzata in forma societaria?

 

Per aiutarci a dare una risposta a queste domande è utile soffermarsi sulle tante sentenze della Corte di Cassazione che ci permettono non solo di comprendere come sono stati affrontati ricorsi e responsabilità, ma anche di comprendere dinamiche e cause degli eventi come ricostruiti dalle Corti di merito.

 

Una sentenza della Corte di Cassazione che affronta in particolare un ricorso relativo ad una condanna per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno di un lavoratore, è la recente sentenza n. 40702 del 07 settembre 2017.

 

Nella sentenza della Corte di Cassazione si indica che con l'impugnata sentenza “la Corte d'Appello di Brescia, confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bergamo in data 8 ottobre 2010, appellata dagli imputati”.

Agli imputati, che, come abbiamo detto, erano stati ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno del lavoratore C.E., era stato contestato nella qualità di legali rappresentanti della XXX S.r.l. di aver cagionato la morte del predetto C.E., “morte conseguente ad una precipitazione da un'altezza pari a circa m. 5,45 avvenuta presso la casa dei guardiani ENEL” della diga XXX ove la società “aveva in corso - in esecuzione di un contratto di appalto - lavori di ristrutturazione e sistemazione del tetto. Fatto commesso per colpa consistita in generica negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, non avendo gli stessi adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.) e, segnatamente,in violazione degli artt. 112, 126, 128 e 136 del D.lgs.vo n. 81 del 2008, perché”:

- “omettevano di allestire il ponteggio posto sul lato sud dell'edificio in ristrutturazione con sufficienti apprestamenti di sottoponti e scalette di accesso ai vari piani,

- nonché omettevano di dotare il piano di calpestio inclinato - che presentava una ‘luce libera’ di circa un metro di ampiezza tra il piano medesimo ed il corrente superiore - del medesimo ponteggio di idoneo parapetto costituito da corrente intermedio e da tavola fermapiede”.

 

Con la conseguenza, dunque, che il C.E. “precipitava dal ponteggio mentre tentava di salire o scendere arrampicandosi sulle strutture metalliche degli elementi del ponteggio medesimo, a causa dell'assenza di sottoponti e scalette; oppure precipitava dallo stesso ponteggio mentre percorreva il tratto di piano di calpestio inclinato, a causa dell'assenza di un corrente intermedio e di tavola fermapiede (alternativa questa che si ritiene maggiormente verosimile alla luce sia delle lesioni riportate sia della posizione in cui era rinvenuto l'infortunato)”.

 

Entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per cassazionedenunciando violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla qualifica soggettiva dei ricorrenti, con specifico riferimento alla posizione del B., nonché violazione di legge per mancato corretto apprezzamento delle dichiarazioni di F.G., unico testimone oculare del fatto, nonché dei riscontri oggettivi di natura medico legale concernenti le ferite riportate dall'infortunato risultate inconciliabili con la sua mera precipitazione al suolo”.

 

La Corte di Cassazione indica nella sentenza n. 40702 che i ricorsi sono infondati.

 

Vediamo le motivazioni dell’infondatezza dei ricorsi.

 

Quanto al primo motivo che sembrerebbe concernere solo la posizione del B. – indica la sentenza – “le proposte lagnanze, sollevate peraltro per la prima volta in questa sede, appaiono quanto mai confuse, essendo l'imputato prima” indicato quale mero socio della XXX S.r.l., ‘totalmente estraneo ai fatti dedotti in giudizio’, “successivamente - sì come contestato- quale legale rappresentante della società”.

E la censura è comunque “del tutto priva di pregio, in quanto il ricorrente B., quale appunto – pacificamente - legale rappresentante della S.r.l., è anche il datore di lavoro chiamato ad adempiere agli obblighi prevenzionistici. Trattasi di principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti affermato che destinatario della normativa antinfortunistica, nell’ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 3, n. 24478 del 23/05/2007, Lalia, Rv. 236955)”.

E nello stesso senso, si afferma “che in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di proposto alla gestione societaria (Sez. 3, n. 28358 del 04/07/2006 - dep. 08/08/2006, Bonora e altro, Rv. 234949, che ha anche ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica)”.

 

Veniamo al secondo motivo di ricorso.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti “entrambi i giudici di merito con un'ampia ed articolata motivazione, pur dando effettivamente atto che delle modalità di caduta del C.E. nessuno poteva riferire, non avendo alcuno assistito all'infortunio, (e ciò è confermato dalla originaria contestazione alternativa di cui al capo di imputazione sopra riportato) sono pervenuti ad una completa ricostruzione del sinistro (precipitazione del C.E. dalla parte alta del ponteggio) ed hanno chiaramente dato atto delle prospettazioni difensive tese ad avvalorare una diversa ricostruzione, spiegando con dovizia di argomentazioni (fra cui l'incompatibilità delle lesioni subite dal C.E. con una caduta da appena un metro di altezza) l'illogicità e la inaffidabilità di tale versione”.

 

In particolare – continua la Corte di Cassazione - la gravata sentenza “rileva come le considerazioni a riguardo del consulente tecnico della difesa non trovino alcun riscontro nelle emergenze processuali e siano assolutamente incongrue. Con l'odierna impugnazione vengono quindi riproposte - inammissibilmente in questa sede di legittimità - le prospettazioni già disattese dai giudici di merito”.

 

E in questa stessa ottica corretta “si appalesa la sentenza gravata in ordine alla valutazione di quanto riferito dal teste F.G.. Va a riguardo osservato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità dei testimoni è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità. E' infatti inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge”. Ed è comunque da escludersi che “il giudice nel caso di specie sia incorso in manifeste contraddizioni; la sentenza impugnata è infatti ampiamente motivata ed argomentata - sia sotto il profilo della congruità che sotto quello della logicità - su tutte le questioni devolute, anche in virtù del continuo e puntuale richiamo della motivazione che correda la corposa decisione di primo grado, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per le singole affermazioni di responsabilità”.

 

In definitiva la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi.

 

 

RTM

 

Scarica la sentenza:

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza 07 settembre 2017, n. 40702 - Infortunio mortale a seguito di precipitazione dalla parte alta del ponteggio



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!