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I quesiti sul decreto 81: medico competente e RSPP in uno?

I quesiti sul decreto 81: medico competente e RSPP in uno?
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

22/01/2020

Sulla compatibilità fra l’attività di medico competente e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso la stessa azienda.

Quesito

Può il medico competente nominato dal datore di lavoro di un’azienda assumere anche l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso l’azienda stessa?

 

 

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Risposta

Il quesito formulato dal lettore, piuttosto singolare, riguarda la compatibilità nello svolgimento di alcune funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con lo stesso è stato chiesto in particolare se il medico competente di un’azienda può assumere anche l’incarico di svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso la stessa azienda. Un quesito analogo in verità è già pervenuto in passato allo scrivente che nel rispondere ha formulato delle considerazioni che si ritiene ora di rinnovare in questa occasione.

 

Si richiamano in premessa le disposizioni fissate in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare le disposizioni riguardanti i titoli, i requisiti e la formazione necessaria per potere svolgere le due attività professionali di cui al quesito.

 

I titoli e i requisiti del medico competente sono riportati nell’art. 38 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale, con il successivo articolo 39, ha anche fissato delle regole per potere svolgere tale attività. Secondo il comma 1 dell’art. 38, infatti, per potere svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

                                                                                                 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia

industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”,

 

mentre per quanto riguarda la formazione, secondo il comma 2 dello stesso articolo 38:

 

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività”.

 

Per quanto riguarda invece l’attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l’art. 32 ha fissato le capacità e i requisiti professionali che gli stessi devono possedere consistenti, secondo quanto indicato nel comma 2 dello stesso articolo, in un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, corsi previsti già dall’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 ed ora dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 entrato in vigore il 3/9/2016. Con l’articolo 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inoltre sono stati indicati dettagliatamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e quindi sostanzialmente quelli del RSPP che lo coordina.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 – Sulla compatibilità fra l’attività di medico competente e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso la stessa azienda. 




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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Alberto Valloggia - likes: 0
22/01/2020 (15:14:43)
Certo... e poi magari gli forniamo delega ex art 18 omnicomprensiva di tutti gli obblighi delegabili del datore di lavoro e, a questo punto, già che ci siamo, i lavoratori lo designano pure come RLS (a meno che non sia un dirigente) Pensate che risparmio di tempo può farsi da solo la riunione periodica..... e magari neanche quella se l'organico è sotto i 15 lavoratori
Rispondi Autore: Alberto Valloggia - likes: 0
22/01/2020 (15:15:42)
opsss la delega sarebbe ex art 16
Rispondi Autore: Fabio Senarigo - likes: 0
22/01/2020 (16:20:40)
Nell'ambito della Sanità Pubblica non è infrequente che i due ruoli siano rivestiti dalla stessa persona.
Rispondi Autore: GRAZIANO FRIGERI - likes: 0
30/01/2020 (19:23:29)
Se ha i requisiti per entrambi i ruoli si. Rispetto alla risposta ironica di Alberto Valloggia segnalo che, sì, può anche (sia come RSPP che come Medico Competente) essere delegato dal datore di lavoro per l'assolvimento degli obblighi delegabili....ma non può essere designato/eletto RLS, anche se fosse un lavoratore, perché incompatibile: l'unica incompatibilità prevista espressamente dalla legge è infatti quella tra i ruoli di RSPP e di RLS (art. 50, c.7)

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