Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Uno strumento europeo per valutare il rischio biologico COVID-19

Uno strumento europeo per valutare il rischio biologico COVID-19
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Coronavirus-Covid19

18/06/2020

OiRA COVID-19: è possibile valutare il rischio biologico Covid-19 nei luoghi di lavoro non sanitari con uno strumento dell'Agenzia Europea della Sicurezza sul Lavoro. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

 

L'Agenzia Europea della Sicurezza sul Lavoro ( Eu-OSHA) ha messo a disposizione di tutte le aziende e gli enti un prezioso strumento supporta la valutazione del rischio sul luogo di lavoro COVID-19: OiRA Covid-19.

 

Mentre le restrizioni COVID-19 nei vari paesi europei subiscono un discreto allentamento, molte aziende e organizzazioni stanno pianificando come tornare in sicurezza sul posto di lavoro, o come gestirla al meglio.

 

Nell'ambito della Piattaforma interattiva online di valutazione dei rischi dell'EU-OSHA - OiRA - è stato ora sviluppato un utile strumento su misura per supportare questo processo.

 

Tale strumento interattivo può aiutare a identificare, valutare e gestire i rischi rappresentati dall' agente biologico Covid-19 per poter garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

 

Lo strumento permette di fare fronte a tutta una serie di situazioni tipiche, incluso cosa fare se un lavoratore ha sintomi COVID-19, come garantire l'allontanamento fisico sul posto di lavoro e la gestione oculata dei fornitori di servizi esterni.

 

Lo strumento OiRA COVID-19 è disponibile per i partner OiRA nazionali per l'adattamento alle loro normative e situazioni nazionali. Alcuni settori di attività dovranno integrare queste raccomandazioni OiRA con requisiti più personalizzati.

 

È possibile provare lo strumento di valutazione del rischio OiRA COVID-19.



Pubblicità
Il virus e la mia protezione
La mia protezione dal virus - Modello di corso su Slide in formato PPT con documenti di gestione del corso per formatori sulla sicurezza

Proprio come nelle normali condizioni di lavoro, l'identificazione e la valutazione dei rischi, sia fisici che psicosociali, negli ambienti di lavoro costituiscono il punto di partenza per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) nell'ambito delle misure COVID-19.

I datori di lavoro sono tenuti a rivedere le proprie valutazioni dei rischi in caso di modifiche ai processi di lavoro in considerazione tutti i rischi, inclusi quelli sanitari di ogni tipo che si manifestano durante il lavoro, compresi quelli che incidono sulla salute mentale (Direttiva 89/391 / CEE - Direttiva quadro sulla SSL, D.Lgs.n. 81/2008 artt. 2 comma 1 lettere o, q, r, s, 17, 28, 29, 266, 267 268, 271, allegato XLIV, Direttiva 2000/54/CE, Direttiva 2020/739).

 

Questo strumento OiRA è basato su direttive vincolanti dell'UE, ma anche su linee guida non vincolanti finalizzate a fornire in supporto ai datori di lavoro e ai lavoratori al fine di garantire a tutti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che peraltro ha subito significative trasformazioni in seguito all'emergenza da pandemia di COVID-19.

 

Lo strumento fornisce necessariamente consigli generici, poiché le situazioni differiscono da nazione a nazione, da area ad area, da azienda ad azienda.

Pertanto, è fondamentale utilizzare, come input per la valutazione, tutte le informazioni, aggiornate, fornite dalle autorità pubbliche sulla presenza e modalità di contenimento del COVID-19 nella propria nazione, nella propria area, nella propria azienda.

 

Occorre notare che le informazioni fornite con questo strumento non coprono l'ambiente di lavoro sanitario, per il quale sono disponibili consigli specifici (ad es. dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive EU CDC e l'Organizzazione mondiale della sanità, WHO, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità ISS).

 

Inoltre, questo strumento non copre esplicitamente tutti gli aspetti relativi ad attività con frequente contatto con il cliente o col cliente sul luogo di lavoro (ad esempio nel settore alberghiero e della ristorazione, nel settore dei servizi alla persona come parrucchieri e saloni di bellezza).

 

In tal senso si ricorda che nel DPCM 11.6.2020 all'Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale - è previsto che: "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: q) Sono altresì esclusi dalla sospensione ... i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

 

Tale documento Inail fornisce un prezioso metodo di valutazione del rischio biologico da Covid-19, utilizzato anche dal Consiglio di Stato.

 

Infine il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 all'Allegato 9 recante “ Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 11 giugno 2020”, al paragrafo iniziale SCOPO E PRINCIPI GENERALI ha chiarito in modo chiaro e definitivo che ‘il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia’.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

N.B.: Con riferimento ad un precedente articolo di PuntoSicuro sullo strumento europeo, rimandiamo, per avere ulteriori informazioni e risorse sul tema, alla pagina web del sito Eu-Osha dedicata all’emergenza COVID-19.

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
18/06/2020 (07:21:07)
Appare necessario aggiungere che è tutto in inglese e, trattandosi di argomenti molto tecnici, ...non è proprio facile fruirne....
Una domanda a chi vuole è può rispondere: ma l'Italia partecipa alle spese di questo OiRA ???
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
18/06/2020 (09:06:26)
Caro avvocato mi pare che questa del dvr per rischi non professionali (covid in ambienti non sanitari o con rischio specifico), stia diventando per lei una questione di principio (sbagliata), e che può generare dubbi che non dovrebbero esserci in chi si occupa di sicurezza sul lavoro.

Mi dispiace ... in altri casi ho trovato validi spunti grazie alla Sua competenza...

Concludendo Le segnalo anche riportato nei protocolli..."misure
precauzionali di contenimento....." esiste una differenza tecnica tra precauzione, prevenzione (e protezione).
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
19/06/2020 (14:31:35)
La valutazione del rischio biologico Covid-19 per i luoghi di lavoro non sanitari ha oggi a disposizione il metodo OiRA e il metodo INAIL, utilizzato anche dal Consiglio di Stato. Strumenti pressioni alla luce anche del fatto che il Covid-19 è un agente biologico del gruppo 3.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/06/2022 (13:12:59)
La Cassazione e l'obbligo di valutazione del rischio Covid – 2019
avv. Rolando Dubini
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 17.03.2022, n. 9028 ricorda che “il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, interessato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto con sentenza del 3 giugno 2021 .... con la formula perché il fatto non sussiste, il Sig. M.C. [datore di lavoro - CEO di una banca] dai reati a lui ascritti: a) D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 1 e art. 55, comma 1 lett. A); b) D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. B) e art. 55, comma 1, lett. B). Reati accertati il (omissis) e proseguiti fino al (omissis) .Tali condotte sono riferite alla [omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019" oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza”.
Contro questa decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona “ha proposto ricorso ... deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., c. 1." per "Violazione di legge per avere il giudicante erroneamente interpretato il dato normativo e pronunciato sentenza assolutoria. Il ricorrente sostiene che la qualifica di "datore di lavoro", rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a M.C. quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di (omissis). Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, in via generale e salvo quanto si dirà, delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in giudizio, la delega è stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, R.F. con atto notarile. Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile. Conseguentemente l'imputato deve essere chiamato a rispondere delle omissioni contestatigli nell'imputazione ed errata risulta la sentenza di assoluzione qui impugnata. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugna.
La Cassazione ha ritenuto "il ricorso ... fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona": "letta la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ritiene che occorra rimuovere subito un potenziale equivoco. Ciò che viene in luce nel presente procedimento è la omissione di atti dovuti da parte del sig. M. (CEO e datore di lavoro".
Dunque il datore di lavoro è responsabile della " [omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019".

#dvr
#rischiobiologico

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!