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Linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive

Linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

19/05/2020

La Conferenza delle Regioni presenta linee guida con gli indirizzi operativi per i singoli settori di attività in materia di prevenzione e contenimento del nuovo coronavirus. Focus sul commercio al dettaglio e sul settore della ristorazione.

 

Roma, 19 Mag – In questa fase di ripartenze, riaperture e allentamenti delle misure restrittive COVID-19, che ci hanno accompagnato questi ultimi tre mesi, era sicuramente necessario un accordo con le Regioni e le Province autonome per evitare che questa fase avvenisse senza regole comuni e, dunque, con ancor minore efficacia delle misure di contenimento residue. Accordo che è stato possibile anche attraverso la pubblicazione del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dal titolo “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

 

Documento che è richiamato nel testo del nuovo decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (non è ancora l’atteso decreto Rilancio). Il nuovo decreto-legge 33/2020 al comma 14 del primo articolo ricorda che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”. Inoltre il documento è allegato (allegato 17) all’altrettanto nuovo DPCM del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Ricordiamo tuttavia che al di là delle linee guida e degli accordi intercorsi con il Governo segnaliamo che ci sono anche Regioni che hanno deciso di fissare un cronoprogramma per le riaperture con alcune differenze rispetto a quello previsto dal Governo (ad esempio, ma non solo, la Regione Lombardia).

 

Veniamo a presentare le linee guide della Conferenza Stato Regioni:

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Indirizzi, obiettivi e indicazioni delle nuove linee guida

Le linee guida della Conferenza delle Regioni presentano importanti schede tecniche che contengono “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”. In ogni scheda “sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”.

 

 

Le indicazioni contenute – continua il documento - si pongono “in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità” con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio del nuovo coronavirus “per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici”.

 

Si ricorda che in tale contesto il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia”. E in ogni caso “solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività”.

 

Si sottolinea poi che è opportuno che le indicazioni operative presentate, “eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Si indica, comunque, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico “le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo” e le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

 

Le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche “devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale”. E per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei vari Rapporti ISS COVID-19 corrispondenti.

 

Le indicazioni regionali per il settore della ristorazione

Riprendiamo, a livello esemplificativo, il contenuto di alcune schede e partiamo dalla scheda relativa alla ristorazione (nel documento sono riportate anche alcune differenze che riguardano la sola Regione Campania).

Le indicazioni “si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonchè per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione)”.

 

Queste le indicazioni:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  • I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • La consumazione a buffet non è consentita.
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menu favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere”.

 

Le indicazioni regionali per il commercio al dettaglio

Veniamo infine alle indicazioni sul commercio al dettaglio (le linee guida riportano, a parte, anche specifiche indicazioni per mercati, fiere e mercatini degli hobbisti).

 

Queste le indicazioni che si applicano al settore del commercio al dettaglio:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

 

Concludiamo segnalando le altre schede presentate nelle linee guida della Conferenza delle Regioni:

  • attività turistiche (balneazione)
  • strutture ricettive
  • servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche. 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, documento del 16 maggio 2020, 20/81/CR01/COV19 (formato PDF, 352 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

 

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