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La gestione della vaccinazione nelle strutture sanitarie e sociosanitarie

La gestione della vaccinazione nelle strutture sanitarie e sociosanitarie

Autore:

Categoria: Coronavirus-Covid19

03/03/2021

Considerazioni per la gestione della vaccinazione anticovid-19 nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. I casi di operatori che non intendono sottoporsi alla vaccinazione e giudizio d’idoneità alla mansione. A cura di Gianni Saretto e Carla Bozzi.

 

Se normalmente nel mondo del lavoro il rifiuto della vaccinazione, connessa all’emergenza COVID-19, suscita, riguardo alle conseguenze sui lavoratori, contrasti e pareri difformi, questo tema è ancora più delicato con riferimento agli operatori sanitari e agli ambiti, ad esempio strutture sanitarie e socio-sanitarie, ospedali e RSA, in cui un efficace contenimento e prevenzione del contagio appare ancora più importante per la salute dei lavoratori e della popolazione durante una pandemia.

 

Per questo motivo pubblichiamo oggi un contributo che abbiamo ricevuto da alcuni nostri lettori - Gianni Saretto e Carla Bozzi (Medico Competente e Direttore Sanitario Fondazione Opera San Camillo) - che riportano utili considerazioni sulla gestione della vaccinazione anticovid-19 nelle strutture sanitarie e sociosanitarie con riferimento ai casi di operatori che non intendono sottoporsi alla vaccinazione e al giudizio d’idoneità alla mansione specifica.


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Considerazioni per la gestione della vaccinazione anticovid-19 nelle strutture sanitarie e sociosanitarie

 

Obiettivo del contributo

L’aspettativa è che possa risultare di utilità per i colleghi degli Ospedali e delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) impegnati nell’emergenza Covid. Risulta attualmente critico il tema dell’obbligatorietà o meno della vaccinazione, sul quale si sono già espressi autorevoli giuristi, ma con scarso apporto nel dibattito da parte delle Direzioni Sanitarie e dei Medici Competenti. Una prima riflessione per aprire un confronto con scambio di esperienze e buone prassi.

 

Problema

Continuare ad occupare un lavoratore non vaccinato è una scelta del datore di lavoro, posto che il vaccino anticovid-19 è considerato mezzo efficace per la riduzione del rischio da contagio. Liceità, pur in assenza di specifico obbligo di legge, di includere, da parte del Medico Competente, con riferimento alle strutture ospedaliere e alle RSA, la vaccinazione e lo stato di protezione tra le condizioni da considerare nella formulazione del giudizio d’idoneità alla mansione (art. 279 del D.Lgs. 81/08).

 

Premesse legislative

  1. Non è al momento presente una norma nazionale che impone ai lavoratori di determinati comparti lavorativi di sottoporsi a vaccinazione anticovid-19.

 

L’art. 32 comma 2 della Costituzione prevede che nessuno possa essere obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. Nelle FAQ del Governo aggiornate al 23/12/20 si riporta “al momento non è intenzione del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione”.

 

  1. La vaccinazione anti-covid 19, come misura di sicurezza, diventa un requisito per proseguire l’attività lavorativa dopo che il documento di valutazione dei rischi (DVR) ha identificato formalmente il rischio biologico Covid come presente nelle attività dell’azienda, livello 3: agente biologico che “può causare gravi malattie agli uomini e presenta una grave rischio per i lavoratori; può anche presentare un rischio di contagio nei confronti della comunità, ma in linea generale sono disponibili protocolli di profilassi e di trattamento ragionevolmente efficaci”.

 

Il datore di lavoro, pertanto, dopo aver fornito ai lavoratori, previo parere del medico competente, i vaccini ritenuti efficaci alla luce della valutazione del rischio, assunto il giudizio d’inidoneità espresso dal medico competente per i soggetti che non si sono vaccinati o che non hanno comunque raggiunto la condizione di protezione, dispone un cambio della mansione o allontana tali operatori dal lavoro laddove non sia possibile il cambio di mansione a seguito di tentativo di repêchage. In tal senso si è espresso il Garante Privacy in FAQ del 18/01/2021 (Domanda: la vaccinazione anticovid-19 può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni - es. ambito sanitario?)

 

Nell’attuale situazione la vaccinazione è messa a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) secondo procedure definite dallo Stato e dalle Regioni. In questo contesto l’obbligo di “mettere a disposizione dei lavoratori il vaccino” si identifica per il datore di lavoro con l’attività di appoggio nel percorso di vaccinazione (inviare i nominativi dei propri operatori, eseguire in azienda la vaccinazione se richiesto, registrare l’attività, ecc.). Qualora vi sia stata l’offerta del vaccino per gli operatori da parte del SSN e la vaccinazione sia stata effettuata, si considererà pienamente realizzata “la messa a disposizione del vaccino per i lavoratori” prevista dall’art. 279 del D.Lgs. 81/08.

 

Si assume che Il DVR non effettui differenziazioni per le misure preventive e protettive per soggetti che sono stati vaccinati rispetto a quelli non vaccinati, in particolare le misure di protezione strutturali, di protezione organizzativo – gestionale e i DPI forniti sono da considerare indipendenti dallo stato di vaccinazione del lavoratore.

 

Atti necessari

Il Medico Competente introduce la misura della vaccinazione (nella forma: previo consenso dell’interessato), quale attività sanitaria utile per ridurre il rischio di contrazione del virus, richiamandola nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria per il controllo dei lavoratori. Valuterà conseguentemente se la mancata adesione alla vaccinazione possa avere degli effetti sulla salute dell’operatore in funzione dei rischi della sua mansione.

Si assume che allo stato attuale delle conoscenze i soggetti che hanno anticorpi IgG anticovid-19 in quanto hanno contratto il virus siano da considerare analoghi ai soggetti che hanno raggiunto l’immunizzazione tramite vaccino (a riprova si consideri che è molto diffuso l’orientamento di rinviare la vaccinazione ad almeno due mesi dal momento in cui è avvenuta la guarigione clinico – virologica della infezione Covid). Non ci sono ancora evidenze che l'immunità del vaccino possa essere di maggiore durata rispetto a quella acquisita naturalmente.

 

Criteri per il Medico Competente

La mancata adesione alla vaccinazione può avere degli effetti sul lavoratore in funzione dei rischi della sua mansione con conseguente giudizio di inidoneità alla mansione (temporaneamente o permanentemente). Si propone una graduazione del rischio a punteggio crescente prendendo in considerazione le variabili: mansione svolta, situazione epidemiologica della struttura, situazione epidemiologica del territorio, situazione sanitaria dell’operatore. Assegnato il punteggio, si ricaverà un’indicazione motivata sul giudizio di idoneità/inidoneità.

 

Graduazione del rischio sulla base della mansione svolta (rischio crescente)

Punti 0 (rischio generico)

Mansioni amministrative non a contatto o raramente a contatto con il pubblico/ospiti/pazienti

Mansioni di manutenzione, guardaroba, lavanderia, cucina, pulizia, altre attività non a contatto o raramente a contatto con il pubblico/ospiti/pazienti

Mansioni di Laboratorio non a contatto o raramente a contatto con il pubblico/ospiti/pazienti

Mansioni sanitarie non a contatto o raramente a contatto con il pubblico/ospiti/pazienti (es. Direzioni)

 

Punti 2 (rischio aggravato)

Mansioni sanitarie a contatto prolungato con pubblico/ospiti/pazienti (es. Ambulatorio, Radiologia, Fisioterapia)

Mansioni non sanitarie a contatto prolungato con pubblico/ospiti/pazienti (es. Amministrativi Front Office, Educazione e Animazione in RSA)

 

Punti 4 (rischio specifico professionale – esposizione diretta)

Mansioni sanitarie con assistenza continuativa a pazienti/ospiti (es. Reparti Degenza Medicina, Assistenza ospiti in RSA, Pronto Soccorso, Malattie Infettive Ospedaliere, Rianimazione)

Mansioni sanitarie con attività/manovre a rischio elevato di contagio per via droplet (es. Endoscopia, Blocco Operatorio e Anestesia, Pneumologia, Odontoiatria)

 

Graduazione del rischio sulla base della situazione epidemiologica della UOL (rischio crescente)

Punti 0 Reparti di degenza – RSA Covid free

Punti 3 Presenza di reparti con pazienti Covid

 

Graduazione del rischio sulla base della situazione epidemiologica del territorio

Punti 0 Rischio territoriale contenuto

Punti 2 Focolai nel territorio di riferimento nuovi casi/100.000 abitanti maggiore 60 (riferimento: cartina riportata su https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/ selezionando "nuovi casi per abitanti")

 

Graduazione del rischio sulla base della situazione sanitaria dell’operatore

Punti 0 Condizioni di salute buone

Punti 4 Condizione di fragilità (riferimento: 0005079-09/02/2021-DGPRE-DGPRE-P - Allegato Utente 3 - Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato. Liste: Persone con patologie per le quali viene raccomandato preferenzialmente l’utilizzo di vaccini a mRNA e Persone con aumentato rischio clinico se infettate da SARS-CoV-2)

 

Conclusione

Idoneità alla mansione per il non vaccinato/non protetto possibile solo fino a 6 punti.

Inidoneità alla mansione per il non vaccinato/non protetto quando si ricava un punteggio tra 7 e 13 punti.

Esempi di inidoneità per operatori non vaccinati o comunque non protetti da IgG anti-covid 19:

  • Operatore che svolge attività di assistenza in RSA in situazione di presenza ospiti Covid positivi: punti 7
  • Operatore che svolge attività con rischio aggravato (es. Ambulatorio), in territorio a rischio elevato (nuovi casi/100.000 abitanti maggiore 60), portatore di patologie che lo rendono fragile: punti 8

 

 

 

Gianni Saretto e Carla Bozzi,

Medico Competente e Direttore Sanitario Fondazione Opera San Camillo

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: franco - likes: 0
08/03/2021 (06:27:13)
Si continua ad insistere su questo argomento cercando in tutti i modi di raggirare la costituzione.
La vaccinazione non può essere obbligata.
Coloro che in qualunque misura la rendono obbligatoria si devono prendere la responsabilità totale di questa imposizione.
Il continuare ad aggirare la costituzione è un precedente con rischi sula libertà incalcolabili.
Bisogna imparare a pensare non solo a brece termine ma anche a lungo termine.
grazie
Franco

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