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MISURE URGENTI IN MATERIA DI GUIDA DEI VEICOLI E PATENTE A PUNTI.

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza stradale

26/09/2005

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005 il decreto legge 21.09.2005, n. 184.

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È stato pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2005, n. 220, il decreto legge 21.09.2005, n. 184, recante "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti", con il quale si procede all'adeguamento della normativa vigente alla nota sentenza 27/05 della Corte Costituzionale.

Il D.L. entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ovvero dal 22 settembre 2005, ed è ora all'esame delle Camere per la conversione in legge.

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui prevedeva che la sanzione personale della decurtazione dei punti avvenisse a carico del proprietario del veicolo, qualora quest'ultimo non avesse fornito i dati identificativi dell'effettivo autore della violazione, ritenendo comunque giustificata la sanzione di 357,00 euro (ex art. 180, comma 8, C.d.S.) a carico del medesimo proprietario, nel caso in cui avesse omesso di comunicare, entro 30 giorni, i dati predetti all'organo accertatore.

Il D.L. 184/05 interviene sull'art. 126-bis, comma 2, con le seguenti misure:

-        il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, in caso di mancata identificazione, deve fornire all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione contestata;

-        al medesimo proprietario, ovvero ad altro obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, si applica, in caso di omessa indicazione del conducente, la sola sanzione pecuniaria, nella misura di 250,00 euro e fino ad un massimo di 1.000,00 euro;

-        la sanzione accessoria per mancata indicazione del responsabile della violazione non è applicabile al proprietario, o all'obbligato in solido, qualora fornisca giustificato e documentato motivo.

Per le situazioni pregresse, il decreto stabilisce la riattribuzione dei punti decurtati al titolare della patente, previa apposita istanza dell'interessato. Dal beneficio sono esclusi coloro che hanno perso tutto il punteggio e che, per questo motivo, hanno nuovamente proceduto a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di guida. Le procedure per la riattribuzione dei punti detratti saranno stabilite da apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adeguare la normativa  vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12  gennaio  2005,  con  cui  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione; Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

 1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni,  di  seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:


a)il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai  sensi  dell'articolo  196, deve fornire all'organo di polizia che procede,  entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;


b) il  sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato  e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;

 

  2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del  veicolo, ai sensi  dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile  della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patentemedesima. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al   comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui  abbia  contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

 

Art. 2.

 1. Il  presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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