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Giovani alla guida

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza stradale

12/11/2003

Dal ministero dell’Istruzione le “Linee Guida” per l’organizzazione dei corsi per il conseguimento del "patentino".

Dal 1° luglio 2004 i ragazzi tra i 14 anni e i 18 anni che intendono guidare un ciclomotore dovranno conseguire il “certificato di idoneità alla guida”, chiamato comunemente “patentino”.

Per l’attuazione di questa disposizione, prevista dall'art.116 del Codice della strada (modificato dal decreto legislativo n.9/2002), il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il Decreto 30 giugno 2003 con il quale sono state stabilite le regole per il rilascio del patentino.

Un ulteriore passo è stato fatto dal ministero dell'Istruzione che ha divulgato una circolare esplicativa contenente le linee guida per lo svolgimento dei corsi gratuiti organizzati nelle scuole.

La circolare precisa che “la legge conferendo ai destinatari la facoltà o di seguire un corso, gratuito presso le scuole o a pagamento presso le autoscuole, contestualmente obbliga le istituzioni scolastiche e le autoscuole ad organizzare i corsi.”

“Le Istituzioni Scolastiche, pubbliche e private, organizzano, su richiesta delle famiglie a norma dell’art. 6 del D.Leg.vo 9/02 , corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.”

I docenti dei corsi organizzati dalle scuole potranno essere individuati tra coloro che possiedono le competenze specifiche:
-insegnanti di autoscuole
-forze di polizia e personale del MIT abilitato all’espletamento del servizio di polizia stradale
-carabinieri
-vigili urbani
-guardia di finanza
- docenti in possesso delle competenze derivanti dall’aver organizzato e realizzato specifiche attività formative di educazione stradale, per almeno un triennio, certificate dal Dirigente Scolastico;
-personale designato dalle associazioni e dagli enti, pubblici e privati, impegnati in attività collegate alla circolazione stradale e riconosciuti dal MIT, con competenze derivanti dall’aver svolto specifiche attività formative di educazione stradale da almeno 3 anni, documentate attraverso dichiarazioni del Dirigente Scolastico della scuola in cui hanno operato.

La durata dei corsi effettuati nelle scuole è di 20 ore, ripartite in 3 moduli:
modulo a): Norme di comportamento (4 ore);
modulo b): Segnaletica (6 ore);
modulo c): Educazione al Rispetto della legge (2 ore);
Con oltre 3 ore di assenza alle lezioni di questi moduli non si è ammessi a sostenere l’esame.
Questi moduli si devono attivare in orario extracurriculare.

La scuola, per completare il percorso educativo deve svolgere anche un modulo di 8 ore di “Educazione alla Convivenza Civile”.
La circolare propone di attivare le 8 ore di questo modulo in orario curriculare e rivolte all’intero gruppo classe, a prescindere dalla finalità del corso per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.

La circolare precisa poi le modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento del patentino ed in allegato vi sono anche le domande del test.

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