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“Punti” ritrovati, sicurezza persa?
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Con la Circolare N. 300/A/1/41236/109/16/1 del 4 febbraio 2005, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha fornito disposizioni correttive per la disciplina della patente a punti, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005.
Tale sentenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui dispone che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione sia effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa Violazione.
La sentenza precisa tuttavia che nel caso in cui il proprietario non comunichi i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, del Codice della strada. Tale sanzione amministrativa corrisponde al pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
La decurtazione dei punti interessa, quindi, il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica non fornisca i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non viene applicata la decurtazione di punteggio nei suoi confronti, ma incorre nelle sanzioni previste dall’art 180, comma 8 C.d.S.
La circolare, consultabile integralmente qui, specifica gli effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti e gli effetti sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati.
Quali saranno gli effetti di queste nuove disposizioni sull’efficacia della patente a punti? Per alcuni “furbi” potrebbero costituire una scappatoia per non vedersi decurtati i punti della patente, pur dietro il pagamento delle sanzioni previste dall’art.180, comma 8 del Codice della strada per la mancata comunicazione dei dati del conducente.
I punti non decurtati si tradurranno in una ulteriore riduzione del livello di sicurezza sulle strade?
Per la risposta attendiamo i dati sull’incidentalità stradale del 2005…
Con la Circolare N. 300/A/1/41236/109/16/1 del 4 febbraio 2005, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha fornito disposizioni correttive per la disciplina della patente a punti, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005.
Tale sentenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui dispone che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione sia effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa Violazione.
La sentenza precisa tuttavia che nel caso in cui il proprietario non comunichi i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, del Codice della strada. Tale sanzione amministrativa corrisponde al pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
La decurtazione dei punti interessa, quindi, il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica non fornisca i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non viene applicata la decurtazione di punteggio nei suoi confronti, ma incorre nelle sanzioni previste dall’art 180, comma 8 C.d.S.
La circolare, consultabile integralmente qui, specifica gli effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti e gli effetti sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati.
Quali saranno gli effetti di queste nuove disposizioni sull’efficacia della patente a punti? Per alcuni “furbi” potrebbero costituire una scappatoia per non vedersi decurtati i punti della patente, pur dietro il pagamento delle sanzioni previste dall’art.180, comma 8 del Codice della strada per la mancata comunicazione dei dati del conducente.
I punti non decurtati si tradurranno in una ulteriore riduzione del livello di sicurezza sulle strade?
Per la risposta attendiamo i dati sull’incidentalità stradale del 2005…
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