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Prima sentenza sugli accessi abusivi ai sistemi informatici.
Con la sentenza 12732 del 6 dicembre scorso la Corte di cassazione ha condannato l'ex dipendente di un'azienda che aveva copiato abusivamente i dati di un calcolatore, per acquisire una lista clienti per la sua attivita' nascente.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che non si tratta ''un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi'', ma ''di un illecito caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che e' stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti ad individuarvi la tutela di un domicilio informatico''.
L'imputato aveva presentato ricorso, sottolineando che il sistema informatico in questione presentava solo sicurezze interne, quali codici o parole chiave di cui egli era al corrente, ma la Cassazione, appellandosi all'articolo 615 ter del Codice penale, ha sottolineato che la norma punisce non solo chi si introduce in un sistema informatico in modo illecito, ma anche chi '' vi si mantiene contro la volonta' esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo''.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che non si tratta ''un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi'', ma ''di un illecito caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che e' stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti ad individuarvi la tutela di un domicilio informatico''.
L'imputato aveva presentato ricorso, sottolineando che il sistema informatico in questione presentava solo sicurezze interne, quali codici o parole chiave di cui egli era al corrente, ma la Cassazione, appellandosi all'articolo 615 ter del Codice penale, ha sottolineato che la norma punisce non solo chi si introduce in un sistema informatico in modo illecito, ma anche chi '' vi si mantiene contro la volonta' esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo''.
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