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E-mail e segretezza della corrispondenza
Il Garante della Privacy, chiamato ad esaminare il caso di una mailing list creata da alcuni dipendenti di un'amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla struttura stessa, ha stabilito che la posta elettronica deve essere considerata alla stregua della corrispondenza privata.
Pertanto i messaggi non possono essere intercettati abusivamente, a prescindere dal fatto che si operi attraverso strutture che un'amministrazione ha concesso di utilizzare.
L'Authority ha richiamato il principio d'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sancito dall'art. 15 della Costituzione, inoltre ha evidenziato che in base a quanto affermato dalla legge n.547 del 1993 sui reati informatici e dal D.P.R n.513 del 1997 riguardante il documento elettronico, risulta chiaro che la posta elettronica è soggetta alle stesse tutele della corrispondenza epistolare e telefonica.
Pertanto i messaggi non possono essere intercettati abusivamente, a prescindere dal fatto che si operi attraverso strutture che un'amministrazione ha concesso di utilizzare.
L'Authority ha richiamato il principio d'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sancito dall'art. 15 della Costituzione, inoltre ha evidenziato che in base a quanto affermato dalla legge n.547 del 1993 sui reati informatici e dal D.P.R n.513 del 1997 riguardante il documento elettronico, risulta chiaro che la posta elettronica è soggetta alle stesse tutele della corrispondenza epistolare e telefonica.
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