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Stretta contro la pubblicita’ ingannevole e le pratiche commerciali sleali

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

12/09/2007

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due provvedimenti a tutela dei consumatori. In vigore dal 21 settembre 2007.

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L’Italia si adegua alle direttive europee in materia di protezione contro pratiche commerciali scorrette e aggressive, operatori disonesti, pubblicità ingannevoli.

Sono stati infatti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale due decreti legislativi che recepiscono la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata in tutta l'Unione europea a partire dal prossimo 12 dicembre.

I decreti legislativi entreranno in vigore in Italia il 21 settembre 2007.
Il primo decreto, (Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche  commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e  che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE,  e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.),  vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori.

Tra le pratiche commerciali scorrette vi è, ad esempio, dichiarare, contrariamente al vero, che un prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare  i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere  una decisione consapevole.

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L’altro decreto (Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica  la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.)  disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese.

All’art. 6 del D.Lgs. riguarda, ad esempio, la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza, disponendo che "è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando  prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza  dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da  indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e  vigilanza.”

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