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Stretta contro la pubblicita’ ingannevole e le pratiche commerciali sleali
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L’Italia si adegua alle direttive europee in materia di protezione contro pratiche commerciali scorrette e aggressive, operatori disonesti, pubblicità ingannevoli.
Sono stati infatti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale due decreti legislativi che recepiscono la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata in tutta l'Unione europea a partire dal prossimo 12 dicembre.
I decreti legislativi entreranno in vigore in Italia il 21 settembre 2007.
Il primo decreto, (Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.), vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori.
Tra le pratiche commerciali scorrette vi è, ad esempio, dichiarare, contrariamente al vero, che un prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.
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All’art. 6 del D.Lgs. riguarda, ad esempio, la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza, disponendo che "è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.”
Sono stati infatti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale due decreti legislativi che recepiscono la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata in tutta l'Unione europea a partire dal prossimo 12 dicembre.
I decreti legislativi entreranno in vigore in Italia il 21 settembre 2007.
Il primo decreto, (Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.), vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori.
Tra le pratiche commerciali scorrette vi è, ad esempio, dichiarare, contrariamente al vero, che un prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.
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L’altro decreto (Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.) disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese.
All’art. 6 del D.Lgs. riguarda, ad esempio, la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza, disponendo che "è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.”
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