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Spot senza...trucco


Pubblicità


Sanzioni più severe per le aziende che ingannano i consumatori promuovendo prodotti con requisiti non rispondenti a realtà.

Lo prevede la legge n. 49 del 6 aprile 2005 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il prossimo 29 aprile, prevedono multe salate per i trasgressori; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), oltre a definire quali sono in concreto i casi di pubblicità ingannevole, potrà disporre di nuovi strumenti sanzionatori che possono arrivare anche alla sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorno nel caso di reiterato rifiuto a correggere la pubblicità ingannevole.

L'Autorità può richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, non solo ogni informazione utile ad identificare il committente del messaggio, ma anche di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito.

Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l'illiceità di una pubblicità comparativa è sufficiente inviare la propria segnalazione all’Aurorità, seguendo lo schema indicato qui.
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