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Sars e dispositivi di protezione individuale

All’inizio di aprile il ministero della Salute aveva chiesto un parere all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e all’Ispesl riguardo alle misure di protezione per i lavoratori degli scali aeroportuali.
(Si veda PuntoSicuro n.756).
In un primo comunicato veniva reso noto che “secondo l’Iss, l’uso di dispositivi di protezione individuale viene raccomandato limitatamente al personale con diretta esposizione al soggetto ammalato”.
Una affermazione un po’ riduttiva...

L’ISPESL ha poi precisato gli interventi a tutela della salute dei lavoratori, chiarendo che in assenza di casi sospetti vi è un’assenza di potenziale esposizione. In caso di assenza di casi sospetti, quindi, per i lavoratori valgono le stesse misure di salvaguardia generali che indicano (ed indicheranno) l’OMS ed il Ministero della Salute.

In ambito aeroportuale, in presenza di un caso sospetto, i lavoratori potenzialmente esposti sono il personale in servizio sugli aeromobili, il personale sanitario che presta i primi controlli, gli operatori, che per motivi di servizio debbano accedere all’interno degli aeromobili in cui si sia configurato un caso sospetto, il personale delle forze dell’ordine o delle dogane che debba entrare in contatto con il caso sospetto.

L’Ispesl ha poi indicato le caratteristiche dei dpi dei quali tali lavoratori devono disporre.

Di seguito riportiamo le indicazioni di Ispesl, pubblicate sul sito del ministero della salute:
“Trattandosi di rischio biologico, la normativa di riferimento è rappresentata dal DLgs 626/94, Titolo VIII, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale è necessario, a seguito del procedimento di valutazione del rischio, intraprendere, nel caso di rischio di esposizione, gli interventi di tutela previsti, quali le misure di riduzione e abbattimento del rischio, l’informazione e la formazione, nonchè la sorveglianza sanitaria.
Nel caso specifico della SARS, in generale, in assenza di casi sospetti si configura un’ assenza di potenziale esposizione (e quindi anche di rischio di esposizione) e pertanto i lavoratori sono equiparabili al resto della popolazione. Per essi valgono quindi le misure generali di salvaguardia che l’OMS ed il Ministero della Salute hanno indicato e indicheranno al riguardo.

Si ritiene che, allo stato attuale, in presenza di caso sospetto, ossia:

-una persona, che dopo il 1° novembre 2002, presenti una storia di febbre alta > 38° C, tosse o difficoltà respiratorie e una o più delle seguenti condizioni: contatto ravvicinato, nei dieci giorni precedenti l’inizio dei sintomi,con un caso sospetto o probabile di SARS – storia di viaggio, nei dieci giorni precedenti l’inizio dei sintomi in aree affette;
-una persona con una malattia respiratoria acuta non spiegata , con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia. (Fonte Ministero della Salute),

nell’ambito dei passeggeri di un aeromobile, i lavoratori potenzialmente esposti siano soltanto il personale in servizio sugli aeromobili ed il personale sanitario che presta i primi controlli.

Si ritiene quindi che il suddetto personale debba avere a disposizione per lo svolgimento della propria attività lavorativa i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI ):
-facciali filtranti FFP3 che rispetto a quelli indicati dall’OMS (tipo N95, con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al lavoratore in quanto presentano un’efficienza filtrante del 98%.
-guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.
-camici monouso, classificati come DPI, con certificazione tipo CE per la protezione da agenti biologici.

Per quanto riguarda il personale che lavora nell’ambito aeroportuale, l’ ISPESL ritiene che soltanto gli operatori, che per motivi di servizio debbano accedere all’interno degli aeromobili in cui si sia configurato un caso sospetto, debbano indossare i seguenti DPI :
-facciali filtranti FFP3 che rispetto al quelli indicati dall’OMS (tipo N95 con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al lavoratore in quanto presentano un’efficienza filtrante del 98%.
-guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.

Inoltre questo Istituto ritiene che se per proprie competenze istituzionali il personale delle forze dell’ordine o delle dogane debba entrare in contatto con il caso sospetto, questi operatori dovranno anch’essi indossare:
-facciali filtranti FFP3 che rispetto al quelli indicati dall’OMS (tipo N95 con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al lavoratore in quanto presentano un’efficienza filtrante del 98%.
-guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.

Infine l’ ISPESL ritiene che in presenza di caso sospetto gli operatori della sanità aerea debbano accedere immediatamente all’interno dell’aeromobile al fine di procedere al controllo del passeggero ed ai successivi adempimenti già previsti dal Ministero della Salute.”

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