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Nuovo regolamento contro la pubblicita' ingannevole

Entrerà in vigore il 7 novembre 2003 il regolamento n.284 del 11 luglio 2003 "Norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa” che detta le procedure per presentare ricorsi davanti all'Antitrust, autorità che vigila sui comportamenti che possono impedire la concorrenza e sulla correttezza dei messaggi pubblicitari.

Il nuovo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, sostituisce integralmente il precedente Dpr del 10 ottobre 1996 n.627.

Secondo il regolamento sono legittimati a promuovere il ricorso: concorrenti, consumatori, associazioni e organizzazioni di consumatori, ministro delle attività produttive e ogni altra pubblica amministrazione.

La domanda deve contenere: l'identificazione del richiedente, l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, l'indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicità o di illeceità della pubblicità comparativa e l'indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.

Gli elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, sono:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicità e' stata diffusa, nonché indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicità è stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonché del numero telefonico che e' stato chiamato;
4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è' stata diffusa mediante affissione;
5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;
6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;
7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto.

L'Antitrust può intervenire d'urgenza con un provvedimento immediato di sospensione della pubblicità.

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