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Maggiori tutele per gli incidenti domestici
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ilDecreto 31 gennaio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale viene estesa ai casi di infortunio mortale l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico prevista dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493.
L’assicurazione, che risarcisce gli infortuni dai quali consegua una inabilità permanente pari o superiore al 33%, comprenderà quindi “i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta”, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, che abbiano per conseguenza la morte.
Ricordiamo che sono obbligati ad assicurarsi solo coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Nei casi di infortunio domestico mortale sarà corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965, n. 1124).
"Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima di cui all'art. 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493."
L’assicurazione, che risarcisce gli infortuni dai quali consegua una inabilità permanente pari o superiore al 33%, comprenderà quindi “i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta”, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, che abbiano per conseguenza la morte.
Ricordiamo che sono obbligati ad assicurarsi solo coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Nei casi di infortunio domestico mortale sarà corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965, n. 1124).
"Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima di cui all'art. 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493."
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