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Legge antifumo: mini proroga per i locali pubblici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

15/11/2004

Gli esercenti non sono soddisfatti e lamentano difficoltà applicative. La risposta del Ministro Sirchia. Inasprite le sanzioni per i trasgressori.

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E’ di soli 12 giorni la proroga del termine per l’applicazione del divieto di fumo nei locali pubblici.
L’art. 19 del decreto-legge n. 266 del 9 novembre 2004 ha fatto slittare dal 29 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005 la data ultima, prevista dalla Legge 3/2003 tramite il successivo regolamento tecnico, per consentire ai ristoratori l’adeguamento dei locali riservati ai fumatori e quindi l’applicazione del divieto.
Solo il tempo per superare le festività natalizie, quando i locali fanno registrare il pieno…

“Anche se salva gli incassi di Capodanno , – afferma il presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici esercizi ) Confcommercio -le difficoltà rimangono tutte. Bar, pizzerie e ristoranti sono impossibilitati […] ad applicare la legge per questioni pratiche e burocratiche.”
Gli esercenti lamentano costi troppo elevati per l’adeguamento dei locali; mancati sconti per le ristrutturazioni e vincoli architettonici che talvolta impediscono la ristrutturazione degli ambienti.

Sono inoltre state segnalate difficoltà burocratiche, riguardanti i cartelli di divieto e il personale preposto ai controlli, alle quali ha risposto il Ministero della salute.

Secondo la Fipe i pubblici esercizi non avrebbero il tempo per far stampare divieti da affiggere nei loro locali ad impedimento del fumo: “considerando che l’articolo 23 della legge finanziaria prevede un aumento del 10% sulle attuali sanzioni in caso di contravvenzione e che la stessa finanziaria è solitamente approvata negli ultimi giorni dell’anno , viene a mancare - afferma la Fipe - il tempo necessario per procurarsi i cartelli di divieto, giacché questo deve contenere, a norma di legge, le cifre esatte della sanzione. E non è ancora stato indicato (altra informazione da inserire nel divieto) qual è la figura preposta a vigilare sul rispetto della legge e quella che deve accertare l’infrazione.
Tutte queste precisazioni – specifica la Fipe – dovrebbero essere contenute in un decreto attuativo di cui ancora non c’è traccia.”

Il ministero della Salute ha precisato che il decreto attuativo del comma 7 dell’articolo 51 della legge n° 3/2003 è appena pervenuto dal Ministero dell’Economia e, “pur non essendo indispensabile per l’applicazione del divieto di fumo”, è in via di trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione.
Il Provvedimento indica le procedure per l’accertamento delle infrazioni, i soggetti legittimati a contestare i conseguenti processi verbali e ad irrogare le relative sanzioni.
“Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - precisa il ministero - le infrazioni al divieto saranno accertate oltre che dal personale appositamente incaricato a norma della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, dal personale dei Corpi di polizia locale, dalle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio e, di propria iniziativa, dagli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia presenti nei locali e nei luoghi soggetti al divieto di fumare.
Per quanto riguarda, invece, i cartelli di divieto, non esistendo alcun modello definito dalla norma, coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità di assicurare l’ordine all’interno di tutti i locali nei quali è vietato fumare, devono comunque esporre un cartello di qualsiasi tipo recante le indicazioni richieste dalla legge.”
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