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Il latte è diventato “doc”
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Da oggi sulle confezioni di latte fresco vendute in Italia è obbligatorio indicare il luogo di mungitura e non solo quello di confezionamento.
La nuova etichettatura è prevista dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 gennaio 2005.
Sulle confezioni deve, quindi essere indicato, il nome dello Stato dal quale proviene il latte, o nel caso provenga da più Stati, saranno utilizzate le diciture “UE” (latte proveniente da piu' Paesi membri comunitari) e “Paesi terzi” (nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra Unione europea o solo da Paesi extra Unione europea).
La lettera G dell’allegato B del d.m. 14 gennaio 2005 infatti dispone:
“Gli stabilimenti di trattamento devono indicare nella etichettatura del latte fresco, fatte salve le disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.
Tale riferimento puo' ascriversi alle due seguenti diciture:
A. «Zona di mungitura» (nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a)il comune, la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea) ovvero:
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese U.E.;
c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari;
B. «Provenienza del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea) in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE;
c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari;
d) «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra Unione europea o solo da Paesi extra Unione europea.
Per i Paesi aderenti all'EFTA il riferimento da riportare in etichetta e' consentito per le indicazioni di cui alle precedenti lettere A.a. A.b, B.b.”
Grazie all’entrata in vigore del provvedimento il consumatore è più informato e non rischia che venga spacciato come italiano latte proveniente da mucche allevate all'estero.
L’etichettatura “doc” è stata accolta con favore dagli allevatori italiani, che nella giornata di ieri hanno organizzato in alcune grandi città iniziative per far conoscere agli italiani le nuove norme.
Da oggi sulle confezioni di latte fresco vendute in Italia è obbligatorio indicare il luogo di mungitura e non solo quello di confezionamento.
La nuova etichettatura è prevista dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 gennaio 2005.
Sulle confezioni deve, quindi essere indicato, il nome dello Stato dal quale proviene il latte, o nel caso provenga da più Stati, saranno utilizzate le diciture “UE” (latte proveniente da piu' Paesi membri comunitari) e “Paesi terzi” (nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra Unione europea o solo da Paesi extra Unione europea).
La lettera G dell’allegato B del d.m. 14 gennaio 2005 infatti dispone:
“Gli stabilimenti di trattamento devono indicare nella etichettatura del latte fresco, fatte salve le disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.
Tale riferimento puo' ascriversi alle due seguenti diciture:
A. «Zona di mungitura» (nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a)il comune, la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea) ovvero:
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese U.E.;
c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari;
B. «Provenienza del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea) in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE;
c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari;
d) «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra Unione europea o solo da Paesi extra Unione europea.
Per i Paesi aderenti all'EFTA il riferimento da riportare in etichetta e' consentito per le indicazioni di cui alle precedenti lettere A.a. A.b, B.b.”
Grazie all’entrata in vigore del provvedimento il consumatore è più informato e non rischia che venga spacciato come italiano latte proveniente da mucche allevate all'estero.
L’etichettatura “doc” è stata accolta con favore dagli allevatori italiani, che nella giornata di ieri hanno organizzato in alcune grandi città iniziative per far conoscere agli italiani le nuove norme.
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