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CONDANNATO PER OMESSA ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

03/04/2006

Una sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un gestore di piscina per l’omessa organizzazione di un servizio di pronto soccorso, assenza che ha causato la morte di un bagnante.

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La Corte di Cassazione (sentenza n. 4462 del 14/12/2005) ha confermato la condanna per omicidio colposo al legale rappresentante di un centro sportivo con annessa piscina per l’omessa organizzazione di un servizio di pronto soccorso: la Corte ha infatti stabilito che proprio l’assenza di soccorsi immediati ha causato la morte di un giovane vittima di un malore (era assente anche il semplice servizio di “bagnino/assistente bagnante”).

“Il rappresentante dell’associazione sportiva che gestisce una piscina – afferma la Corte - è titolare di una posizione di garanzia per la tutela dell’incolumità fisica degli utenti, in forza della quale è tenuto alla predisposizione di un’idonea organizzazione dell’attività ed alla vigilanza sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva.  Merita pertanto di essere annullata con rinvio la sentenza ove si afferma, in modo apodittico (evidente, irrefutabile, ndr), che un servizio di salvataggio appositamente predisposto non avrebbe potuto garantire un pronto soccorso tale da impedire la morte per improvviso malore di un minore, così illogicamente escludendo la sussistenza del nesso causale con la condotta omissiva imputabile al rappresentante dell’associazione sportiva”. 

Il giovane bagnante morì per “asfissia da sincope da idrocuzione” a causa di una “violenta perfrigerazione dei centri vagali con quasi immediato arresto cardiocircolatorio e perdita di conoscenza, in mancanza delle manovre respiratorie necessarie (respirazione artificiale e massaggio cardiaco)”, come riportato nella sentenza.

L’assenza di un servizio di controllo, inoltre, non permise neppure l’immediata scoperta del malore del giovane, che rimase sott’acqua pere alcuni minuti prima di essere soccorso da altri bagnanti.

La sentenza n. 4462 del 14 dicembre 2005.

 

 

 

 

 

 

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