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Caldaie in regola per la sicurezza

Secondo le disposizioni del D.P.R. 26 agosto 1993, e successive modifiche, tutti gli impianti termici, siano essi la caldaia condominiale o l’impianto individuale, devono essere muniti di un “libretto” nel quale sono indicati, tra l’altro, i dati tecnici dell’impianto e gli esiti delle verifiche periodiche.
Precisamente il “libretto di impianto” è previsto per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35kW e deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto; il “libretto di centrale” riguarda gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35kW e deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto.

Dal 1° settembre i libretti di impianto e di centrale sono cambiati. Lo ha ricordato in una nota la Confedilizia, aggiungendo che, per gli impianti termici attivati prima del 1° settembre 2003, i libretti conformi ai precedenti modelli e già in uso, devono essere conservati insieme ai nuovi libretti.

Rispondendo ad un quesito di Confedilizia, il Ministero delle attività produttive ha precisato che per gli impianti termici esistenti al 1° settembre 2003, i vecchi libretti di impianto e di centrale non devono essere immediatamente sostituiti dai nuovi libretti previsti dal decreto ministeriale del 17 marzo scorso.

Su questi ultimi si devono semplicemente proseguire le annotazioni (praticamente, in occasione delle previste verifiche) senza, quindi, che vi sia bisogno che il libretto di ogni caldaia venga ricompilato.

Il Ministero delle attività produttive ha precisato inoltre - quanto alle schede identificative dell'impianto (e cioè alle prime schede riportate sui libretti) - che, se la scheda con i dati della caldaia è stata inviata al competente ente locale al momento dell'installazione della stessa, non deve essere inviata una nuova scheda, restando valido quanto riportato sul vecchio libretto, che deve essere conservato insieme col nuovo.

Se, invece la scheda identificativa dell'impianto, contrariamente al disposto dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 551/99, non è stata mai inviata all'ente locale, la stessa deve adesso essere inoltrata nel testo riportato nel nuovo libretto.

Sostanzialmente, del nuovo libretto di impianto devono essere compilate la scheda sull'"Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione" (n. 2) oppure quella relativa alla "Nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione" (n. 3); la scheda n. 7 ("Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche effettuate a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione"); ed eventualmente quelle relative ai "Risultati delle verifiche periodiche effettuate a cura del Comune o della Provincia competente" (n. 8) e all'"Intervento di controllo ed eventuale manutenzione e interventi di manutenzione straordinaria" (n. 9), considerato che tutti gli altri dati necessari sono sempre riportati nel libretto esistente. Restano validi anche i dati segnati su quest'ultimo nelle schede relative ai "Componenti dell'impianto termico" (n. 4) e alla "Ventilazione del locale in cui è installato il generatore di calore" (n. 5).

Fra le novità dei nuovi modelli, vi è la possibilità di procedere alla compilazione iniziale ed ai successivi aggiornamenti anche su supporto informatico, ferma restando la necessità che ogni singolo libretto sia stampabile su carta.
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