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SGSL, organizzazione e responsabilità nelle società di capitali

SGSL, organizzazione e responsabilità nelle società di capitali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

03/04/2017

Un intervento si sofferma sulle responsabilità nelle società di capitali con riferimento alla riforma societaria del 2003 e alla normativa sui sistemi di gestione e sulla responsabilità amministrativa degli enti.

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Decreto Legislativo 231 del 2001 - Ruoli e responsabilità - 4 ore
Corso di formazione sul D.Lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti. La formazione obbligatoria sulla responsabilità amministrativa delle società per amministratori e dipendenti.

Urbino, 3 Apr – Alcuni dati relativi alle rilevazioni sulla forma giuridica delle società lucrative (società di persone e società di capitali) ci dicono che “il numero delle società di capitali è in lieve crescita e a giugno 2013 ha superato la soglia del 56% sul totale delle società, invertendo così il rapporto che a giugno 2002 vedeva le società personali in vantaggio”. E in termini assoluti nel 2013 su un totale di 2.540.758 società, 1.116.100 sono società personali e 1.424.658 sono società di capitali. Di queste 1.377.200 (890.276 nel 2002) sono società a responsabilità limitata contro 47.308 (60.421 nel 2002) società per azioni”.

 
A riportare questi dati sulla forma giuridica delle società e a fare utili riflessioni sulle responsabilità nelle società di capitali - anche alla luce della riforma societaria del 2003 - e sugli aspetti organizzativi dell’attività imprenditoriale, è una relazione al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» (Università di Urbino, 14 novembre 2014). Un contributo raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali - Atti del Convegno di Studi - Urbino - 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

 

In “Poteri e responsabilità nelle società di capitali”, a cura di Marcella Sarale  (Professore ordinario di Diritto commerciale nel Politecnico di Torino), si segnala che se l’adozione dei sistemi di gestione della sicurezza (o dei modelli previsti dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti) non è un obbligo, non è cioè prevista una specifica sanzione qualora non siano stati predisposti, “un conto è la previsione di uno specifico dovere, altro è la configurazione di un onere, che se disatteso potrà portare a conseguenze sanzionatorie di altro genere”. E nella disciplina delle società di capitali, “la rilevanza assegnata ai doveri degli amministratori e tra questi all’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili potrebbe indicare una via per la ricostruzione di quell’obbligo che nella normativa speciale sembra mancare”.

 

Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente e che si sofferma ampiamente anche sulla crescita della forma della società a responsabilità limitata, indica che la “disciplina riformata delle società azionarie ruota intorno alla riscrittura e alla ridefinizione delle regole di governance, prime fra tutte quelle sul ruolo e sulla responsabilità degli amministratori, i quali sono chiamati a giocare su diversi tavoli dalla definizione delle strategie alla gestione, dalla supervisione dell’attività al controllo sulla gestione”. E il cambiamento più rilevante operato dalla riforma, deve “essere cercato nella riformulazione delle regole che disegnano i compiti, i poteri e i doveri degli amministratori e dei loro controllori nonchè i rapporti tra proprietà e gestori”.

 

In particolare la normativa “enuclea una scansione che, partendo dal plenum del consiglio – al quale sono riservate l’alta amministrazione e la funzione di indirizzo (l’esame dei piani industriali, strategici e finanziari, l’approvazione di operazioni di grande rilevanza) nonché la valutazione dell’andamento generale della gestione –, scende ai compiti degli amministratori delegati – ai quali spettano non solo le funzioni più propriamente delegate dal Consiglio, ovvero le operazioni di gestione in senso proprio, ma anche, più in particolare, quelle di ‘curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa’ –; per risalire nuovamente attraverso un sistema necessario di flussi informativi al plenum, che ne deve valutare l’adeguatezza e, si ritiene, il concreto funzionamento, attraverso un controllo nel continuo e ex ante dell’attività stessa posta in essere dai gestori”.

E per comprendere appieno il cambiamento di prospettiva che la riforma ha intrapreso “è sufficiente ricordare come per la prima volta assumano rilevanza centrale le regole di conduzione dell’attività d’impresa: esse ci dicono che non è più sufficiente mandare avanti l’attività programmata”. È importante anche “come l’attività viene organizzata”, si rilevano “i processi nei quali si formano le scelte e l’idoneità degli stessi ad assicurare soluzioni razionali e consapevoli”. In altri termini l’organizzazione dell’attività imprenditoriale, in tutti i suoi aspetti (amministrativi, tecnici, contabili etc.) deve essere “adeguatamente strutturata”.

 

L’organizzazione “deve essere adeguata alle caratteristiche dell’impresa, alle sue dimensioni e alla natura dell’attività che essa svolge, sotto ogni profilo, da quello patrimoniale (come già nella legislazione bancaria e delle istituzioni finanziarie di chiedeva sin dall’inizio degli anni novanta), a quello organizzativo, anche di natura tecnica e tecnologica (come è emerso con chiarezza nella legislazione lavoristica sulla sicurezza sia dei luoghi di lavoro sia più ampiamente ambientale o sociale, e in quella sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche o ancora sulla responsabilità da prodotto) a quello contabile e amministrativo (come richiede la disciplina sui conti e sui controlli contabili)”. In definitiva “il principio di adeguatezza (e per altri versi il principio di precauzione), cui devono tendere i comportamenti di coloro che hanno la gestione dell’impresa, in altri termini, sposta l’attenzione sugli assetti organizzativi più che sull’agire individuale delle persone e appalesa il fatto che l’impresa è organizzazione, la sua conduzione non è un fatto individuale ma il frutto di momenti di condivisione, concertazione, previsione/pianificazione e prevedibilità, vigilanza reciproca che solo in strutture organizzative complesse possono trovare compiuta attuazione”.

 

Insomma agli amministratori si chiede “di curare che l’ organizzazione dell’impresa sia adeguata alla natura dell’attività e alle sue dimensioni, di assicurare che i processi e le procedure attraverso le quali si perviene alle decisioni, alla formazione delle strategie e alla valutazione del rischio siano conformi agli standards e alle prassi consolidate”. Non è solo questione di predisporre e allestire sistemi organizzativi, amministrativi, contabili. Agli amministrator si chiede di “operare una valutazione, e quindi esprimere un giudizio, nel continuo, sul corretto funzionamento di tali assetti e sistemi”.

 

In conclusione la relazione indica che alla luce delle nuove norme la migliore “distinzione dei ruoli e conseguentemente delle responsabilità dei soggetti posti al vertice della gestione societaria dovrebbe essere più definita e definibile di quanto non consentisse la disciplina originaria, facilitando il compito di chi dovrà giudicare e ricostruire le ‘colpe’, anche sotto il profilo civilistico oltre che penale, degli amministratori e degli alti dirigenti”.

In questo senso la formuletta utilizzata dai giudici del “non poteva non sapere” non dovrebbe più “essere sufficiente, insomma, se non sarà accompagnata dalla consapevolezza di quanto e cosa effettivamente ogni singolo componente il consiglio di amministrazione o gli organi di controllo ‘doveva’ sapere”.

 

Dovrà, infine, entrare a far parte della ‘cultura’ manageriale, dei managers e di chi riveste posizioni apicali nelle società, una “nuova consapevolezza dei doveri (e dei limiti) che li aspettano, sapendo che la speranza di semiimpunità, e la certezza di poter scaricare sul mucchio parte delle proprie responsabilità dovrebbe essere sempre più difficile”.

 

 

 

Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali - Atti del Convegno di Studi - Urbino - 14 novembre 2014”, a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci - professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo - Working Paper di Olympus 44/2015 inserito nel sito di Olympus il 31 dicembre 2015 (formato PDF, 2.56 MB).

 

 

 

Tiziano Menduto



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