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Adozione dei modelli organizzativi e procedure semplificate

Adozione dei modelli organizzativi e procedure semplificate
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

13/02/2015

Un intervento si sofferma su alcuni aspetti rilevanti del DM del 13 febbraio 2014 che recepisce le procedure semplificate per l'adozione dei modelli organizzativi. Focus sui chiarimenti relativi al sistema disciplinare e al sistema di controllo.

Verona, 13 Feb - Il  Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 ha recepito le procedure semplificate - approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013 - per l'adozione e la efficace attuazione dei  modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008. Un decreto che può aiutare le piccole e medie imprese non solo ad adottare idonei modelli organizzativi (MOG), ma anche entrare in un percorso virtuoso di gestione della sicurezza che può avere importanti ripercussioni sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali. Senza dimenticare che la corretta adozione e gestione del MOG consente di evitare, in caso di infortunio, i rischi sanzionatori previsti anche per l’impresa dal D.Lgs. 231/2001.

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Per illustrare il provvedimento, alla luce di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 231/2001, Confindustria Verona ha organizzato il 10 aprile 2014 l’incontro “Il miglioramento della sicurezza del lavoro attraverso l’art. 30 del d.lgs. 81/08” che aveva l’obiettivo di sostenere le aziende nel percorso di miglioramento continuo e di fornire utili indicazioni.
 
Proprio con questo obiettivo ripercorriamo brevemente l’intervento tenuto da Ivo Dagazzini, Direttore dello Spisal dell’ U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino, esperto per la Regione Veneto nella Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 DLgs 81/08, Comitato «MOGS ex art. 30 DLgs 81/08».
 
L’intervento - dal titolo “L'adozione del MOG con le Procedure Semplificate descritte dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014” - parte innanzitutto dal alcune definizioni relativi agli acronimi più utilizzati:
- SGSL o SGS: “la definizione di Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è usata propriamente in presenza di certificazione di parte terza secondo il BS OHSAS 18001:2007 oppure validazione di parte terza secondo le Linee Guida ISPESL- UNI –INAIL”;
- MOG (MOGS): “la definizione di Modello di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza si usa con riferimento all’art. 30 DLgs 81/08 – modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ... - come definito all’art. 2 comma 1 lett. dd) del DLgs 81/08 (... ai sensi dell’art. 6, co 1, lett. a, del DLgs 231/01, idoneo a prevenire i reati art. 589 e 590 C.P., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro)”.
 
L’intervento presenta poi il testo del Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 e dei suoi allegati soffermandosi sugli aspetti più rilevanti. Ne riprendiamo alcuni con riferimento al contenuto delle “Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)”:
 
- premessa: si fa riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla legislazione vigente: “le Medie imprese hanno meno di 250 occupati; la Piccola impresa ha meno di 50 occupati; la Microimpresa ha meno di 10 occupati”;
- Paragrafo 2. INTRODUZIONE: ‘I requisiti essenziali di costituzione del MOG della salute e sicurezza sono pertanto quelli previsti dall’art. 30 nei commi da 1 a 4, DLgs 81/08’;
- Paragrafo 5. (art 30, comma 1, lett. b) – “Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti”: ‘l’analisi e la valutazione del rischio può essere condotta anche con le metodologie standardizzate, per le aziende per le quali la legislazione lo preveda, cfr. art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (decreto interministeriale 30 novembre 2011 – G. U. n. 285 del 6 dicembre 2011)’. ‘Gli interventi previsti da tale programma devono essere ricompresi nel piano di miglioramento (allegato 2)’.
 
Rimandando ad una lettura integrale delle slide dell’intervento, per poter meglio visualizzare i vari punti riportati da Dagazzini relativi al Decreto, ci soffermiamo ora su due indicazioni che l’autore ritiene di “particolare importanza”: le “indicazioni per il Sistema disciplinare (paragrafo 16)” e i “chiarimenti sul sistema di controllo (par. 17)”.
 
Paragrafo 16.Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 30, comma 3, TU):
- ‘L’azienda definisce e formalizza il sistema disciplinare (ove presente l’Alta direzione è compito di questa formalizzare lo stesso) e lo comunica a tutti i soggetti interessati quali ad esempio: Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Auditor/gruppo di audit, Organismo di vigilanza (ove istituito), RSPP. L’azienda dovrà inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto, fino alla risoluzione del contratto stesso.
 
Paragrafo 17.Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico” (art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008).
In questo paragrafo viene dato “ampio spazio” ad Audit, Riesame di sistema e Riunione Periodica:
- l’audit è “un esame sistematico, documentato e indipendente per determinare se quanto pianificato e predisposto dal MOG viene efficacemente attuato, è idoneo al conseguimento degli obiettivi ed è coerente con la politica in materia di salute e sicurezza…”;
- riguardo al sistema di controlloè stato sciolto un nodo fondamentale: il ‘sistema di controllo’ non coincide con l’Organismo di Vigilanza (OdV), e non ne richiede necessariamente l’istituzione. Infatti così recita il Paragrafo 17: ‘un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello va effettuato attraverso la combinazione delle attività di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del MOG: gli audit interni di sicurezza ed il riesame’.
E ai sensi della Lettera circolare del Ministero del lavoro 11/07/2011: ‘Si evidenzia come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro’.
Insomma – continua il decreto – ‘quando ricorrano tali condizioni si può ritenere soddisfatto l’obbligo secondo il quale “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” ; quanto sopra è in coerenza con la previsione normativa che recita come “negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b del comma 1 possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente” con riferimento alla lettera b), comma 1, dell’Articolo 6 del DLgs 231/01.
 
IL documento continua ricordando che:
- ‘diversamente dalle condizioni sopra indicate, o per diversa scelta organizzativa, l’Alta Direzione deve individuare l’organismo di cui alla lettera b), comma 1, dell’Articolo 6 del D. Lgs. 231/01 (Organismo di Vigilanza – OdV) secondo i criteri di indipendenza e professionalità.
E indipendente – come indicato in una nota – ‘non significa che l’audit deve essere effettuato da personale esterno all’azienda, ma significa che questo personale non è direttamente coinvolto nelle attività oggetto di audit. Pertanto, l’audit può essere svolto da personale interno all’azienda purché sia in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 17.3 ma non può essere effettuato dal Datore di Lavoro o da componenti del SPP se questi hanno assunto responsabilità operativa diretta nella attività oggetto di audit’.
 
L’intervento di Dagazzini si sofferma poi sugli obiettivi strategici degli Spisal: “promuovere l’organizzazione e gestione della sicurezza” con interventi di vigilanza ed assistenza che promuovano “la consapevolezza, in primo luogo dei Datori di Lavoro, della necessità, dell’utilità e della fattibilità di migliorare costantemente le condizioni di sicurezza e di salute degli ambienti di lavoro”.
In questo senso gli Spisal “hanno definito un modello di organizzazione per la gestione della sicurezza cui fare riferimento, che tenga conto delle piccole dimensioni delle Aziende e che valorizzi quello che le Aziende stanno facendo, anche se non dispongono di SGS certificati o validati (come avviene per la stragrande maggioranza delle Aziende)”.
 
L’intervento riporta poi la “procedura” per la verifica da parte dello Spisal dell’adozione e dell’efficace attuazione del MOG(S) ex art. 30 DLgs 81/08, con particolare riferimento a tre situazioni: azienda con modello 231; azienda con certificazione BS OHSAS 18001 o con validazione UNI INAIL; azienda che non rientra nei casi precedenti, cioè senza modello 231 e senza certificazione BS OHSAS 18001 o validazione UNI INAIL (la stragrande maggioranza).
 
Concludiamo questa breve presentazione dell’intervento con dei possibili suggerimenti che l’autore riporta in conclusione per i datori di lavoro, le loro associazioni, i consulenti.
 
Si indica che per «formalizzare» il MOGS nel DVR “è opportuno nelle varie parti del DVR fare riferimento ai requisiti dell’art. 30 DLgs 81/08.
Ad esempio:
- Organigramma -articolazione di funzioni: citare il comma 3 primo periodo;
- Registrazione attività: citare il comma 2;
- nella valutazione della sicurezza macchine citare la lettera a del comma 1 art. 30 ( … rispetto standard attrezzature …);
- nella predisposizione dei DPI citare la lettera b (...predisposizione delle misure di protezione ...).
 
Inoltre è opportuno prevedere la «sezione MOGS», “dove viene richiamata la Documentazione che attesta la conformità ai requisiti art. 30 per l’Evidenza di adozione:
- i contenuti della valutazione dei Rischi, (comma 1, da lettera –a- fino a lettera –g-) (vedi il DM Min Lav 13-02-2014 dal punto 4 al 15);
- registrazione attività (comma 2);
- articolazione di funzioni (comma 3 primo periodo).
 
E per l’Evidenza di efficace attuazione:
- periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (comma 1 lett. h);
- sistema di controllo (comma 4) vedi il DM Min Lav 13-02-2014 punto 17 (il piano degli audit e la revisione di Sistema- riunione periodica);
- sistema disciplinare (comma 3 secondo periodo) vedi il DM Min Lav 13-02-2014 punto 16”.
 
 
L'adozione del MOG con le Procedure Semplificate descritte dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014”, a cura di Ivo Dagazzini, Direttore dello Spisal dell’U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino, esperto per la Regione Veneto nella Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 DLgs 81/08, Comitato «MOGS ex art. 30 DLgs 81/08», intervento al seminario “Il miglioramento della sicurezza del lavoro attraverso l’art. 30 del d.lgs. 81/08” (formato PDF, 827 kB).
 
 
Alcuni link per avere ulteriori informazioni sulle attività dello Spisal ULSS 4 per le aziende :
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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Rispondi Autore: Fabrizio Benedetti - likes: 0
13/02/2015 (09:25:39)
Sono molto contento che ogni tanto si riprenda il tema dei sistemi di gestione e dei MOG. Si tratta, infatti, di una strategia di prevenzione di grande efficacia nel ridurre gli infortuni e le MP aumentando l'efficienza e l'efficacia dei processi produttivi.
Devo però far presente che la "validazione di parte terza" di un SGSL secondo le Linee Guida UNI INAIL non è prevista dalle stesse Linee Guida nelle loro premesse. Non posso escludere che ci siano soggetti che si propongono e fanno queste validazioni, ma, mi chiedo, che valore hanno sul piano legale e sostanziale tali attestazioni?
Quali regole di verifica vengono seguite, chi ne regola la coerenza, l'uniformità, la trasparenza?
Mi sembra opportuno, dopo anni di esperienza nel campo, avendo contribuito a scrivere le Linee Guida UNI INAIL, avendo lavorato ad una bozza di norma italiana sui SGSL, ad aver proposto e sostenuto per anni le regole di sostegno economico INAIL ai SGSL ed ai MOG, ad aver lavorato nello scrivere modelli e linee guida di comparto, ad aver operato nel comitato 4 della Commissione consultiva contribuendo in modo molto attivo al DM 13 febbraio 2013, ed essendo oggi impegnato in UNI alla ISO 45001, di invitare alla prudenza nel ricorrere a validazioni e certificazioni non riconosciute e non codificate sia per i SGSL secondo le Linee guida UNI INAIL che per i MOG art. 30. Stiamo attenti a non prendere scorciatoie che possono risultare pericolose sul piano formale e sostanziale. La certificazione è un percorso preciso, regolato da norme internazionali e governato da un ente di accreditamento e riguarda, per ora in materia di SGSL, solo la OHSAS 18001. Per i MOG ex art. 30 del D. Lgs. 81, l'art. 51 dello stesso decreto prevede solo ed esclusivamente l'asseverazione da parte degli organismi paritetici. Anche su questo sarebbe bene parlare ed a lungo. Mi limito per ora tutti a fare grande attenzione a cosa si fa ed a cosa serve.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/02/2015 (10:51:46)
Tenendo anche conto che "l'asseverazione" da parte degli Organismi Paritetici, lascia il tempo che trova in un procedimento penale ex art. 589, 590 c.p. e art. 25-septies del D. Lgs. n° 231/2001 visto che il Giudice deve, in ogni caso, accertare che il modello, oltre che essere idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, sia efficacemente attuato.
E questo non lo si ottiene con il "bollino blu" staccato da un organismo paritetico
Rispondi Autore: Fabrizio Benedetti - likes: 0
13/02/2015 (12:21:53)
Assolutamente d'accordo. Anche perché lo stesso art. 51 del D. Lgs. 81 ci dice che dell'asseverazione del MOG gli organi di vigilanza ne "possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività".
Non vi sono altri scopi dichiarati nel testo di legge, anche se in molti ritengono che una certificazione o una asseverazione possa facilitare nell'ottenimento dell'esimente dalle sanzioni delle responsabilità amministrativa proprio perché possa attestare l'efficace attuazione. Non mi pare però, ma se qualcuno ha notizie diverse sarò lieto di apprenderle, che ancora vi siano procedimenti che avvalorano questa ipotesi.
Rispondi Autore: Fabrizio Benedetti - likes: 0
13/02/2015 (12:33:06)
Il problema cero delle asseverazioni da parte degli organismi paritetici è che non sono regolamentate. La legge chiude il discorso in due righe. Per questo il meccanismo non è partito nonostante, anche in questo caso, alcuni avventurosi (o forse sarebbe meglio dire avventurieri) si erano proposti. Abbiamo al momento una sola eccezione che riguarda il settore delle costruzioni, dove il sistema dei CPT ha redatto un regolamento di asseverazione pubblicandolo come "Prassi di riferimento" UNI (n.2/2013). Successivamente, attraverso un accordo con INAIL, ha provveduto a formare ca. 90 verificatori (con un corso di 120 ore ed esame finale) e sta avviando l'attività di asseverazione sul territorio. Ho saputo che alcune imprese di costruzione stanno iniziando ad aderire. Questa asseverazione consente di avere lo sconto sui premi INAIL ed è finanziabile, sempre da INAIL, con gli incentivi ISI.
Così tanto per completezza di informazione.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/02/2015 (12:59:37)
Concordo.
Va però detto che anche se i CPT del settore delle Costruzioni hanno adottato un regolamento d'asseverazione e stanno "asseverando" in giro per l'Italia, il discorso, dal punto strettamente penalistico, non si sposta di una virgola.
E questo con buona pace dell'azionista di maggioranza dei CPT....
Rispondi Autore: Fabrizio Benedetti - likes: 0
13/02/2015 (14:01:20)
Il mio convincimento è che con una buona ed efficace gestione si possano migliorare le prestazioni prevenzionali tanto da ridurre al minimo la probabilità con cui avvengono, per non dire che si evitino, gli eventi per i quali scatta la responsabilità amministrativa (lesioni colpose gravi e gravissime e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro). La vera esimente dalle sanzioni per la responsabilità amministrativa è questa, ma richiede un SGSL/MOG ben implementato ed efficace. Poi certificarlo o asseverarlo è in più.

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