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Sulle funzioni di “alta vigilanza” del coordinatore per l’esecuzione
Messe ancora una volta a punto dalla Corte di Cassazione in questa sentenza le funzioni di “alta vigilanza” che il legislatore ha voluto assegnare al coordinatore per l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili (CSE). La suprema Corte, nel richiamare tutti gli obblighi posti a carico del CSE nei cantieri temporanei o mobili e previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., ha tenuto a precisare che non è sufficiente che nell’esercitare il suo dovere di “alta vigilanza” il CSE si limiti a contestare alle imprese esecutrici le eventuali violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro posti a loro carico dalle specifiche disposizioni di legge ma deve anche e soprattutto provvedere a verificare con continuità e tempestività che le imprese stesse abbiano adempiuto alle prescrizioni da loro impartite.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale, ha dichiarato il datore di lavoro di un’impresa, il coordinatore per l’esecuzione ed il capocantiere dell’impresa stessa responsabili civilmente del reato loro ascritto di cooperazione colposa in lesioni pluriaggravate ai danni di un lavoratore condannandoli al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in sede civile ed al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di provvisionale, e condannando, altresì, il capocantiere al pagamento della predetta provvisionale in solido con i coimputati.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. Il datore di lavoro, con riferimento alle imputazioni poste a suo carico, ha lamentata una erronea applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994, dell’ art. 2, comma 1, lett. f-ter) del D. Lgs. n. 494/1996, dell’ art. 89, lett. b) e allegato 15 punto 3.2.1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008, dell’art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 164/1996 e dell’art. 40 c.p. e ha lamentato altresì che le imputazioni sarebbero state basate sulla sua mera veste formale di datore di lavoro senza che fosse stata verificata in concreto l'oggettiva sussistenza dei profili di responsabilità colposa. Inconferente sarebbe stata in particolare, secondo lo stesso, la contestazione di cui all’art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 164/1996 in tema di ponteggi in quanto tutte le attività di realizzazione, di manutenzione e di eventuale adeguamento dei ponteggi erano di competenza della società ed il controllo spettava invece al coordinatore per l'esecuzione. Quanto poi alla contestazione di cui all’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994, attinente alla valutazione dei rischi in capo al datore di lavoro nella redazione del piano operativo di sicurezza, la caduta di oggetti dall'alto, così come aveva notato il primo Giudice, non poteva considerarsi rischio tipico o proprio della attività dell’impresa quanto di un rischio di natura interferenziale che avrebbe dovuto essere inserito nel piano di sicurezza e coordinamento. Sotto il profilo psicologico, inoltre, non era stata considerata la nomina da parte sua di un proprio delegato alla sicurezza il che escludeva che lo stesso avesse una propria autonoma consapevolezza dei rischi che non riguardavano il suo ambito di attività.
Il coordinatore, da parte sua, ha lamentato che la Corte territoriale, dopo aver condiviso i principi di legittimità in ordine ai compiti ed ai doveri del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), aveva tratto una conclusione del tutto contraddittoria stabilendo, pur in presenza delle segnalazioni delle inadeguatezze da lui effettuate, che, pur non essendovi un obbligo di vigilanza quotidiana, tuttavia lo stesso doveva verificare l'effettiva e tempestiva predisposizione dei dispositivi idonei ad evitare la caduta degli oggetti dall'alto e che la stessa Corte territoriale non aveva tenuto conto che con un’apposita comunicazione aveva provveduto a sospendere l'attività lavorativa sino all’adeguamento delle cautele di sicurezza indicate.
Il capocantiere, a sua difesa, si è dichiarato soggetto terzo estraneo ai rapporti tra il committente e l’appaltatore sostenendo che le funzioni di coordinamento tra i vari appaltatori onde evitare rischi da interferenza, fossero di competenza della committenza alla quale incombe anche la funzione di cooperazione nell'attuazione delle misure prevenzionistiche incidenti sull'attività oggetto dell'appalto.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi del datore di lavoro e del coordinatore ed ha dichiarato inammissibile quello del capocantiere. Con riferimento in particolare al ricorso presentato dal datore di lavoro la stessa Corte ha ricordato che il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che il datore di lavoro è tenuto a redigere per iniziare a operare in un cantiere. Ogni impresa esecutrice dovrà necessariamente preparare il proprio POS, da considerarsi come piano complementare al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e che per redigere un POS è necessario analizzare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza specifici per l'impresa e per l'opera, rispetto alle caratteristiche proprie del luogo, alle modalità operative e all'utilizzo di attrezzature. Una volta quindi individuati i rischi è obbligatorio completare il piano operativo di sicurezza con l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi lavorative e il datore di lavoro è tenuto a vigilare sulla sicurezza dei lavori e sull'applicazione delle disposizioni prevista con il piano di sicurezza nonché a coordinare gli interventi per garantire le misure generali di sicurezza. La responsabilità del datore di lavoro quindi è stata basata dalla Corte territoriale sul carente contenuto del piano in questione e sulla mancata previsione dei rischi dei propri dipendenti connessi alla realizzazione delle opere di saldatura secondo il concreto contesto e l’andamento che essi assumevano.
Per quanto riguarda il ricorso del coordinatore la Corte di Cassazione, dopo avere elencato tutti gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza relative ai cantieri temporanei o mobili, ha ribadito che “trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori” ed ha sostenuto ancora che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di ‘alta vigilanza’" consistenti nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, nonché nella verifica dell'idoneità dei POS e nell'assicurazione della loro coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento e nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. “ Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori”, ha così concluso la sezione feriale penale della suprema Corte, “ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza”.
Legittima quindi la Corte di Cassazione ha ritenuta la sentenza della Corte di Appello allorquando ha affermata la corresponsabilità del coordinatore nell'incidente occorso al lavoratore “dovendosi escludere che la sola segnalazione in ordine alle inadeguatezze dei ponteggi rispetto ai pericoli di caduta dall'alto, esauriva gli obblighi gravanti nei suoi confronti, dovendosi ricomprendere anche quello della verifica dell'effettiva e tempestiva predisposizione dei dispositivi idonei ad evitare la caduta degli oggetti dall'alto, nei tempi dallo stesso indicati, e dunque prima dell'accesso degli operai”.
Il ricorso del capocantiere infine è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile e la stessa, nel ripetere che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell' obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione, ha affermato che giustamente è stata individuata la sua corresponsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore in quanto il capocantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 16/03/2015 (09:26:40) |
Come al solito il CSE non ha scampo, troppo appetibile come figura per lasciarlo impunito, non hanno ancora capito che il CSE è la parte più debole di tutto il processo, ancora più misero ( di mezzi, di potere contrattuale, di libertà decisionale...) del povero operaio giustamente tanto tutelato... Finisce che I migliori coordinatori si ritirano da un mercato che non li riconosce e da una giustizia che gli si avventa contro e quel che deve essere sia... |
Rispondi Autore: emanuela baietto - likes: 0 | 16/03/2015 (09:46:06) |
Sono d'accordo con il sig. Stefano, il coordinatore in fase esecutiva non ha scampo anche se scrive di continuo di cio' che prescrive il CSE spesso le Ditte non ottemperano in accordo con una Committenza accondiscendente. Purtroppo la normativa a mio avviso dovrebbe essere variata ma non siamo noi singoli a poterla cambiare. Dovrebbero pero' essere i nostri Ordini Professionali. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 16/03/2015 (13:08:24) |
Quando si arriva in Cassazione, generalmente abbiamo come CSE, già due sentenze sfavorevoli. Insomma, si può dire di essere "alla canna del gas". Quindi, o abbiamo sbagliato o abbiamo scelto un difensore ed un consulente tecnico che hanno elaborato una strategia difensiva inadeguata. Molti non sanno, però, che ci sono molte sentenze d'assoluzione per il CSE. Qui ce ne sono alcune. Basta cercare sul web e si trovano i testi. Inviato: Mer 17 Dic 2014 - 16:37 Oggetto: La "non responsabilità" del CSE Qui ci sono delle sentenze di assoluzione del CSE: Tribunale di Milano, Sez. 6, 24 settembre 2014, n. 7017 - Cantiere su sede ferroviaria e investimento di un lavoratore: assoluzione del CSP/CSE. Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 - Infortunio sul lavoro per caduta da un camion durante lo scarico di materiale: assoluzione del CSE Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Infortunio sul lavoro e assoluzione del CSE Tribunale di Como, Sez. pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Assoluzione del Coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n. 27 - Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza Tribunale di Bologna, Ufficio del GIP, 20 aprile 2012, Archiviazione p.p. a carico di un CSE Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129 - Infortunio e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Caduta dall'alto e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Tutte definiscono con chiarezza il "perimetro" dell'attività del CSE e la sua condotta penalmente esigibile. Per chi volesse approfondire, basta inserire su un motore di ricerca il titolo come ad esempio "Tribunale di Milano, Sez. 6, 24 settembre 2014, n. 7017". |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0 | 18/07/2017 (09:27:50) |
Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori". Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996". Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08 Avv. Giulia BRUNELLI STUDIO LAGEARD Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro. In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente. Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834). |