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Sulla responsabilità per un infortunio presso una macchina marcata CE

Sulla responsabilità per un infortunio presso una macchina marcata CE
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

13/05/2013

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza di una macchina a nulla valendo la presenza sul macchinario stesso della marcatura CE apposta dal costruttore. Di G.Porreca.

 
Commento a cura di G. Porreca.
 
La Corte di Cassazione ribadisce in questa sentenza la posizione dalla stessa già assunta più volte in passato in merito alla sicurezza delle macchine ed ai destinatari di garanzia della stessa. Il datore di lavoro, sostiene la suprema Corte, risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza dei  requisiti di sicurezza di una macchina a nulla valendo per esonerarlo da responsabilità la presenza sul macchinario stesso della marcatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore della stessa.
 
L’evento infortunistico e l’iter giudiziario.
Il Tribunale ha giudicato l’amministratore di una società, assieme ad altri due soggetti, responsabile di un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente e lo ha condannato, in qualità di datore di lavoro, alla pena di venti giorni di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, con la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello ha successivamente confermata la sentenza di condanna del datore di lavoro emessa dal Tribunale ed ha assolto invece i coimputati per non aver commesso il fatto.

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Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito il lavoratore era intento ad operare su una macchina "pressa suole" eseguendo l'operazione preliminare di configurazione dell'appoggiatacco, in vista della successiva fase di lavorazione e, dopo aver premuto con una mano l'apposito pulsante, faceva salire l'appoggiatacco medesimo senza accorgersi che il pollice dell'altra mano, che teneva fermo il tacco, si trovava nella guida dello stesso appoggiatacco, che salendo andava quindi a schiacciare il dito contro il fine corsa. Il lavoratore ha riportato nell’incidente l'amputazione parziale della falange del pollice dalla quale è derivata una malattia giudicata guaribile in circa sessanta giorni.
 
L’imputato ha contestata la ricostruzione del fatto, fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché dal tecnico dell’organo di prevenzione, in quanto, nel momento in cui la suola veniva pressata, la macchina doveva essere necessariamente comandata premendo con ambo le mani due pulsanti separati e distanti per cui le mani dell'operatore non potevano trovarsi nell'area percorsa dai pistoni. La Corte di Appello ha invece accertato che nella fase di configurazione della macchina vi era effettivamente la possibilità che il dito di una mano rimanesse schiacciato nel punto indicato dalla persona offesa in quanto la corsa dell'appoggiatacco veniva azionata da pistoni comandati e che quindi non risultavano impegnate contemporaneamente le due mani.
 
La stessa Corte d’Appello aveva pertanto ascritto all’imputato di aver posto a disposizione del lavoratore un macchinario non idoneo ai fini della sicurezza e della salute non escludendo la responsabilità del datore di lavoro il fatto che il costruttore del macchinario avesse assicurato la idoneità del medesimo. “Grava sul datore di lavoro”, ha sostenuto la Sez. IV, “l'obbligo di verificare la non pericolosità dei macchinario nella concreta situazione di utilizzo”, pericolosità che era stata accertata per la mancanza delle necessarie protezioni delle mani dell'operatore nella fase di configurazione dell'appoggiatacco.
La Corte di Appello aveva rilevato altresì che l'assenza di dispositivi antinfortunistici atti a proteggere dallo schiacciamento delle mani nella fase in esame era stata dimostrata anche dal fatto che a seguito della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza il datore di lavoro si era adeguato adottando sulla macchina gli accorgimenti tecnici richiesti dallo stesso. “Né poteva valere ad escludere la responsabilità dell’imputato”, ha quindi proseguito la Corte territoriale, “il fatto che la macchina riportasse il marchio CE e che il costruttore non avesse indicato nel libretto di istruzioni l'esistenza di rischi residui”. “Il datore di lavoro”, ha ancora sostenuto la Sez. IV, “ha l'obbligo di garantire la salute dei lavoratori verificando che la macchina sia dotata di idonei dispositivi di sicurezza, in rapporto alle modalità del suo concreto utilizzo e quindi in tutti i momenti della sua utilizzazione” per cui l’imputato avrebbe dovuto e potuto rilevare la non idoneità ai fini prevenzionistici dell'attrezzatura perché la pericolosità della macchina era evidente essendo la guida ed i vari pezzi in movimento visibilmente sprovvisti di protezioni antinfortunistiche.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della Corte suprema.
Avverso la decisione della Corte di Appello l’amministratore della società ha fatto ricorso alla Cassazione sostenendo tra l’altro che la macchina presso cui era accaduto l’infortunio era conforme alla normativa CE, che la stessa veniva sottoposta regolarmente al controllo, che nel suo utilizzo ultradecennale non si erano mai verificati  episodi del tipo di quello occorso al lavoratore infortunato. Il difetto del macchinario che gli era stato contestato inoltre era, secondo il ricorrente, di natura occulta mentre la previsione dell’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 626/1994 per il quale il datore di lavoro-utilizzatore di macchinari è tenuto a mettere a disposizione del dipendente macchine idonee ai fini della salute e della sicurezza presuppone l'evidenza e la facile accettabilità del difetto medesimo.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha pertanto rigettato. La stessa ha ribadito che la Corte territoriale aveva accertata la pericolosità della macchina nella fase in cui si era verificato l’infortunio, essendo i vari pezzi in movimento della macchina sprovvisti di protezioni antinfortunistiche e prive di quelle misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, precisando che le stesse erano nella disponibilità del datore di lavoro tant’è che lo stesso le ha adottate in sede di ottemperanza alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994.
 
Per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore la responsabilità stessa, secondo la Sez. IV, non è attenuata dal fatto che il macchinario fosse attestato dal costruttore conforme alla normativa CE. “Il datore di lavoro”, ha quindi concluso la suprema Corte, “quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità".  
 
 
 
 

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Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
13/05/2013 (09:05:06)
...non potendo vedere l'atrezzatura posso azzardare un'ingenuità in fase progettuale della stessa; tuttavia a che serve allora, il marchio CE?
Rispondi Autore: Giuseppe Leoni - likes: 0
13/05/2013 (09:41:22)
La marcatura CE è un atto autocertificativo per la quasi totalità delle macchine. E' la nuova politica europea. Il processo di sicurezza ha come ultimo attore il datore di lavoro all'atto dell'affidamento dell'attrezzatura ai lavoratori.
Rispondi Autore: Giuseppe Leoni - likes: 0
13/05/2013 (09:48:31)
La marcatura CE, di per se, non è garanzia di sicurezza in quanto è un atto autocertificativo per la quasi totalità delle macchine. E' la nuova politica europea. Il processo di sicurezza ha come ultimo attore il datore di lavoro all'atto dell'affidamento dell'attrezzatura ai lavoratori.
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
13/05/2013 (13:57:26)
...atto autocertificativo..., politica europea..., processo di sicurezza..., ultimo attore...
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
16/05/2013 (11:20:47)
Spesso mi è capitato di trovare nelle aziende macchine appena installate con marcatura CE prive di alcuni accorgimenti necessari (es. frequente le parti calde non protette). Sarebbe ore che il costruttore rispondesse perlomeno in solido con il DL. Poi,concordo che la marcatura CE, così come intesa ora, è un'occasione persa o comunque non colta appieno.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Luca Tripodi - likes: 0
17/05/2013 (11:30:19)
Effettivamente una sentenza del genere esclude il costruttore da qualsiasi grado di responsabilità relativa ad una corretta ed attenta VDR in fase progettuale.
Spesso l'utilizzatore mi chiede "quanto nel dettaglio è necessario scendere nella verifica dei RES di una macchina appena acquistata". Non si può infatti egli ritenere preparato e competente per tutte le attrezzature di lavoro presenti in azienda. E su questo non si può non essere d'accordo.
Rispondi Autore: Gianluca Gorlani - likes: 0
20/05/2013 (09:17:15)
@Gabriele Brion
Concordo con quanto hai scritto: i "meno responsabili" sembrerebbero i fabbricanti della macchina.
;-)
Grazie a te ed agli altri autori per i pareri ed i commenti competenti e professionali, utili per una valutazione più completa degli articoli di "Punto Sicuro".

:-)
Rispondi Autore: Rodolfo Catarzi - likes: 0
22/05/2013 (09:44:51)
l'art.70 com.4 lett. b del .lgs 81/08 afferma che l'organo di vigilanza deve intervenire nei confronti del costruttore, ovvero dei soggetto della catena di distribuzione, qualora accertato che un macchinario non sia conforme ad uno o più dei requisiti di sicurezza essenziali.
l'art. 72 sempre del D.lgs 81/08 vieta assolutamente la vendita ed il noleggio di attrezzature ecc fuori della disciplina di cui all'art. 70.
La domanda è:
perché in questa sentenza non sono coinvolti costruttore e rivenditore se quest'ultimo c'è?

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