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Sulla prescrizione per l'omicidio colposo per infortunio

Sulla prescrizione per l'omicidio colposo per infortunio
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/06/2019

In tema di prevenzione infortuni il reato di omicidio colposo aggravato da violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, se commesso dopo l’entrata in vigore della legge n. 125/2008, soggiace al termine prescrizionale di 17 anni e sei mesi.


E’ utile questa brevissima sentenza della Corte di Cassazione  in quanto nella stessa la suprema Corte ha avuto modo di richiamare i termini prescrizionali del reato di omicidio colposo aggravato da violazioni a disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovendosi esprimere su di un ricorso presentato dal procuratore generale della Corte di Appello avverso una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato estinto il reato di omicidio colposo ascritto a un datore di lavoro in relazione all’infortunio mortale sul lavoro occorso a un proprio operaio dipendente sostenendo come motivazione il fatto che il giudice di merito, nel calcolare il tempo necessario a prescrivere, non aveva tenuto conto del fatto che per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro i termini di prescrizione andavano raddoppiati ai sensi dell'art. 157, comma 6 del codice penale.

 

In tema di prevenzione degli infortuni, ha precisato la suprema Corte che ha annullata la sentenza e rinviati gli atti alla Corte di Appello di provenienza, il reato di omicidio colposo aggravato da violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, se commesso dopo l’entrata in vigore della legge n. 125/2008 che ha portato a sette anni la pena edittale massima per tale tipo di reato, soggiace al termine prescrizionale di 17 anni e sei mesi.

 

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Fatto e diritto

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso una sentenza con la quale il Tribunale di T. aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a un datore di lavoro in relazione all'infortunio mortale sul lavoro occorso a un proprio operaio.

 

A motivo dell'impugnazione il Procuratore ha evidenziata una violazione di legge, poiché il giudice di merito, nel calcolare il tempo necessario a prescrivere, non aveva tenuto conto del fatto che per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro i termini di prescrizione andavano raddoppiati ai sensi dell'art.157, comma 6, del codice penale.

 

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha ricordato che la pena edittale massima prevista per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro era stata portata a sette anni dall'art.1, comma 1, lett. c) del D. Lgs.23/5/2008 n.92, convertito nella 1egge 24/7/2008 n.125, mentre il raddoppio dei termini di prescrizione era stato già stabilito dall'art.6 della 1egge 5/12/2005, n.251.

 

Anche calcolate le sospensioni del termine avutesi nel corso del processo di primo grado, di cui il giudice ha dato atto della sentenza, ha così proseguito la suprema Corte, alla data nella quale è stato commesso il reato non era ancora maturata, dovendosi considerare il termine di anni 17 e mesi 6 (dato da anni 7 pena base, aumentata di un quarto e cosi anni 8 e mesi 9, raddoppiata ad anni 17 e mesi 6 a cui aggiungere 8 mesi e 2 giorni per le sospensioni per cui  ha annullata la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, competente per il giudizio.

 

Gerardo Porreca

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 54819 del 7 dicembre 2018 (u.p. 20 novembre 2018) - Pres. Izzo – Est. Menichetti - P.M. Cardia - Ric. P. G. Corte d'Appello. - In tema di prevenzione infortuni il reato di omicidio colposo aggravato da violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, se commesso dopo l’entrata in vigore della legge n. 125/2008, soggiace al termine prescrizionale di 17 anni e sei mesi.

 



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